Entra in vigore oggi 31 ottobre 2017 il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, che prevede, all’art. 90, una modifica epocale alla legge sul diritto d’autore italiana, la Legge 22 aprile 1941, n. 633: cade, di fatto, l’intermediazione esclusiva della S.I.A.E. nel settore del diritto d’autore, esclusività (o, come più comunemente chiamato, monopolio) che dura sin dal 1941.
La decretazione d’urgenza si è resa necessaria per evitare una procedura d’infrazione a carico dell’Italia, che non avrebbe attuato pienamente la Direttiva n. 2014/26/UE.
Di seguito il nuovo testo dell’art. 180, con evidenziate le modifiche apportate dal D.L. 148:
Articolo 180
[1] L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori S.I.A.E. ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
[2] Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
[3] L’attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.
[4] La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
[5] Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
[6] Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell’opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno, nell’Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell’interesse dell’autore o dei suo successori od aventi causa.
[7] I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
Ricordiamo che tali modifiche, per diventare definitive, dovranno essere approvate dal Parlamento entro due mesi da oggi.
Per comodità di lettura, riportiamo anche il testo in vigore sino a ieri:
Articolo 180
[1] L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori S.I.A.E..
[2] Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
[3] L’attività dell’ente si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.
[4] La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
[5] Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
[6] Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell’opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno, nell’Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell’interesse dell’autore o dei suo successori od aventi causa.
[7] I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.