Nel consiglio dei ministri dello scorso 23 maggio è stato presentato uno schema di decreto legislativo che istituisce Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, con competenza sulle controversie relative a marchi nazionali e comunitari, brevetti d’invenzione, disegni, modelli, diritto d’autore, concorrenza sleale.
Il decreto è stato poi trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.
Ne pubblichiamo il testo:
Schema di Decreto Legislativo
Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, in attuazione dell’ art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
(Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2003)
Art. 1
(Istituzione delle sezioni)
1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d’ appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.
Art. 2
(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti)
1. Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono composte di un numero di giudici non inferiore a cinque. Le sezioni decidono in composizione collegiale. Il collegio giudicante è composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio.
2. Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d’ appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
Art. 3
(Competenza per materia delle sezioni)
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità , disegni e modelli e diritto d’autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.
Art. 4
(Competenza territoriale delle sezioni)
1. Le controversie di cui all’ articolo 3 che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono assegnate alle sezioni specializzate di primo e secondo grado istituite secondo il seguente criterio:
– per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti le sezioni specializzate di Bari;
– per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Bologna e Ancona: sono competenti le sezioni specializzate di Bologna;
per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: sono competenti le sezioni specializzate di Catania;
– per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Firenze e Perugia: sono competenti le sezioni specializzate di Firenze;
– per i territori ricompresi nel distretto di corte d’appello di Genova: sono competenti le sezioni specializzate di Genova;
– per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Milano e Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano;
– per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Napoli, Salerno e Campobasso: sono competenti le sezioni specializzate di Napoli;
– per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Palermo e Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di Palermo;
– per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Roma, l’ Aquila, Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Roma;
– per i territori ricompresi nel distretto di corte d’appello di Torino: sono competenti le sezioni specializzate di Torino;
– per i territori ricompresi nel distretto di corte d’appello di Trieste: sono competenti le sezioni specializzate di Trieste;
– per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Venezia.
Art. 5
(Competenze del Presidente della sezione specializzata)
1. Nelle materie di cui all’articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d’appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.
Art. 6
(Norma transitoria)
1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 3, ed iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale.
2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 3, e già pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto legislativo munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
La redazione