Sono all’esame del Senato (8a commissione permanente lavori pubblici, comunicazione) tre disegni di legge sulla qualità dell’architettura e sulla disciplina della progettazione presentati disgiuntamente nel corso dell’attuale legislatura (XVIa) e discussi congiuntamente nella seduta del 18 febbraio scorso.
Si tratta, in particolare, dei seguenti disegni di legge:
– DDL S. 327 di iniziativa parlamentare, presentato il 5.5.2008 dall’On. Luigi Zanda del PD (Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
– DDL S. 1062 di iniziativa parlamentare, presentato l’1.10.2008 dall’On. Franco Asciutti del PdL (Legge quadro sulla qualità architettonica);
– DDL S. 1264 di iniziativa governativa, presentato il 5.12.2008 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali Sandro Biondi (Legge quadro sulla qualità architettonica).
Soffermandosi brevemente sui punti di contatto tra tali provvedimenti e la legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633, si sottolineano le modifiche proposte – con termini pressoché identici – dai DDL S. 327 e S. 1062 agli artt. 2, n. 5, 12-ter, comma I, e 99 l.a., nonché l’aggiunta dell’art. 99.1 l.a.
In particolare l’art. 7 del DDL S. 327 e l’art. 14 del DDL S. 1062 propongono le seguenti modifiche al sistema di protezione di diritto d’autore:
1) la tutela dei “progetti” accanto ai disegni e alle opere di architettura (art. 2, n. 5, l.a.);
2) l’acquisto da parte del datore di lavoro, salvo patto contrario, dei diritti di utilizzazione economica sui progetti dell’architettura (art. 12-ter l.a.);
3) il riconoscimento del diritto connesso ex art. 99 l.a. anche all’autore di “opere dell’architettura e dell’ingegneria, ovvero all’autore di disegni e progetti dell’architettura”. Attualmente il citato articolo riconosce (solo) agli autori di “progetti di ingegneria, o di altri lavori analoghi” il diritto esclusivo di riproduzione e a un equo compenso posto a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico senza il consenso degli aventi diritto;
4) l’aggiunta di un nuovo articolo, ossia l’art. 99.1 l.a. che riconosce agli “autori del progetto e di un’opera di architettura” il diritto di paternità e di espressa menzione del proprio nome, della qualifica professionale e del contributo all’opera.
Il solo DDL S. 327 prevede poi una modifica dell’art. 20, comma II, l.a., che nella sostanza conferma la validità del diritto morale all’integrità dell’opera anche in favore degli autori di opere dell’architettura, i quali attualmente non possono opporsi alle modifiche che si rendessero necessarie nel corso di realizzazione dell’opera o ad opera già realizzata.
Infine i DDL S. 1062 (art. 6) ed S. 1264 (art. 4) si soffermano sul riconoscimento di particolare valore artistico per le opere di architettura contemporanea ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma II, l.a.
Avv. Raffaella Pellegrino