Con la Legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 – Suppl. Ordinario n.53, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’.
L’art. 2 è stato riformato, le competenze delle “Sezioni specializzate in materia di impresa” sono state allargate, le controversie sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs 168/03, mentre alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d’appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d’appello.
Il contributo unificato è raddoppiato, invece che quadruplicato. Rimane perciò per gli autori e gli artisti un accesso alla giustizia più difficoltoso rispetto il “normale” cittadino.
Il Congresso forense straordinario degli Avvocati, conclusosi il 24 marzo scorso a Milano, ha approvato una mozione contro l’istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, ritenuta incostituzionale e socialmente iniqua.
Infine, l’art. 39 del decreto convertito ribadisce che l’attivita’ di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, e’ libera.
Il testo degli articoli della legge è pubblicato nella nostra banca dati Leggi.
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