La nuova legge sul diritto d’autore punisce in maniera più grave chi duplica illecitamente il software. Infatti la nuova formulazione del’art. 171 bis prevede sanzioni per chi duplica una copia di programma “per trarne profitto”, e non più solo “a scopo di lucro”.
Ciò significa che chiunque sia in possesso di una copia duplicata di un programma per elaboratore, che sia uno studente, un privato o un’azienda, può incorrere nella sanzione penale, in quanto pure questo tipo di uso rientra nell’ampia nozione di «profitto».
E’ stato previsto un inasprimento delle sanzioni per i duplicatori, che prevedono la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da cinque a 30 milioni, pena che si applica anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo atto a consentire o facilitare la rimozione arbitraria di dispositivi applicati a protezione di un programma.
Inoltre è previsto l’obbligo del contrassegno S.I.A.E. su ciascuna copia di un programma.
Infine, chi intende esercitare professionalmente l’attività di distribuzione e duplicazione di opere protette, deve darne preventivo avviso al Questore che provvederà all’iscrizione della società in un registro, mentre alla Siae e all’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni viene attribuito uno specifico potere di vigilanza, per prevenire e accertare le violazioni alla legge d’autore.
La reazione alla pirateria del software è durissima, e potrebbe, invece di salvaguardare le case produttrici di software, portare a una migrazione da parte degli utenti che non possono sostenere l’onere economico di un acquisto, verso nuove forme di pirateria o verso qualle aziende produttrici che forniscono il software gratuitamente.
A cura della redazione – Fonte: Il Sole 24 Ore 27 luglio 2000 pagg. 17 e 22