E’ stata convocata la Conferenza Stampa nazionale per l’illustrazione e la promozione della proposta di integrazione della Legge sul Diritto di Autore, al fine di adeguarla alle specificità del settore Fumetto, e che si terrà a Montecitorio il 21 aprile 2004 alle ore 11.30.
L’iniziativa gode del sostegno attivo del SILF, il sindacato di categoria dei settori fumetto, animazione, illustrazione, comunicazione visiva e vede come testimonial Ivo Milazzo.
Il testo del DDL:
DISEGNO DI LEGGE 6681 – Testo aggiornato al 2003
Modifiche alla legge 22 Aprile 1941, n.633, in materia di tutela dei diritti degli autori di opere di disegno “a fumetti”.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di opere cinematografiche di cartoni animati, si considera coautore anche l’autore dei disegni”.
Art. 2.
1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
“Sezione VII-bis- Opere di arte del disegno “a fumetti” – Art. 64-septies. 1. Nelle opere di arte del disegno cosiddette “a fumetti” la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa della narrazione, e pertanto il contributo dell’autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera; l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all’autore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva dell’opera stessa, in considerazione della disparità di tempo, necessario alle due parti creative alla sua realizzazione, il compenso a pagina o a percentuale, verrà ripartito tra le parti in maniera proporzionale; le tavole originali sono di proprietà degli autori.
2. Qualora l’autore letterario ovvero quello grafico abbia contribuito in via esclusiva allacaratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore.
3. Nelle opere “a fumetti” di produzione seriale che necessitano dell’apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori ed iniziatori della serie stessa; i collaboratori delle opere “a fumetti” di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o riedizioni, alle vendite all’estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa; la libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori”.
La redazione