Presto in vigore le nuove norme sul made in Italy

Nel decreto legge salva-infrazioni, proposto recentemente dal presidente del Consiglio e dal ministro per le Politiche europee Andrea Ronchi e finalizzato a un assolvimento rapido di obblighi nei confronti dell’Unione europea per ovviare a procedure di infrazione per ritardato o non corretto recepimento di direttive comunitarie, trovano posto disposizioni a tutela del made in Italy.
Di seguito un’anteprima delle nuove norme:
“1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
“2. Con uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il ministro per le Politiche europee ed il ministro per la Semplificazione normativa, possono essere definite le modalità ed i criteri di verifica ed accertamento della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
“3. Ai fini dell’applicazione del comma 4, per uso dell’indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l’apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce sin dalla presentazione in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
“4. Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano”, in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall’articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.
“5. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole ‘pratiche commerciali ingannevoli’ sono aggiunte le seguenti: ‘Fatto salvo quanto previsto dal comma 49- bis’.
“6. Dopo l’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, 350, è aggiunto il seguente: 49-bis – Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. 49-ter. E’ sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.
“7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
“8. L’articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, 99, è soppresso”.

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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