Segnaliamo il testo approvato in commissione dei commi 2 e 3 dell’art. 39 del disegno di conversione in legge del decreto liberalizzazione, in tema di gestione collettiva dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori:
“2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi”.
Controlla anche
Entrano in vigore oggi le disposizioni dell’art. 110-quater della legge sul diritto d’autore
Entrano in vigore oggi, 7 giugno 2022, le disposizioni dell’art. 110-quater, introdotto dal Decreto Legislativo …