E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 19 febbraio 2008, n. 42, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 275, (Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) che entrerà in vigore il prossimo 5 marzo.
La legge sul diritto d’autore negli artt. 144-155 disciplina il cosiddetto diritto di seguito, cioè il diritto dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti, recentemente modificato a seguito dell’attuazione della direttiva 2001/84/CE. Contestualmente il regolamento di attuazione delle legge sul diritto d’autore (R.D. n. 1369/1942) dedica gli artt. 43-48 proprio alla disciplina del diritto di seguito.
In tale contesto normativo è stato emanato il regolamento contenuto nel menzionato D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275, che ha abrogato l’art. 43 Reg. att. l.a. (art. 3 D.P.R. n. 275/2007) e ha integralmente riscritto il Capo IV del Reg. att. l.a., attualmente denominato “Diritti sulle vendite successive.
Tra le modifiche apportate al sistema di gestione e percezione del diritto di seguito vi è la possibilità generalizzata di effettuare in via telematica la dichiarazione ex art. 153 l.a. da inviare alla SIAE, che dovrà predisporre il relativo modello base. In proposito si sottolinea che già oggi – previa sottoscrizione con la SIAE di un Accordo per la esazione telematica del diritto di seguito – è possibile avvalersi di una procedura informatica semplificata cui far ricorso in via alternativa alla dichiarazione da effettuare mediante compilazione del modulo cartaceo DDS01 predisposto sempre dalla SIAE.
Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 153 l.a. e per il versamento del compenso è stato ampliato: non più 15 giorni dall’aggiudicazione, ma 90 giorni dalla vendita.
L’art. 47 D.P.R. n. 275/2007 ha altresì introdotto la previsione di una rendicontazione trimestrale che la SIAE dovrà effettuare in favore degli aventi diritto, avente ad oggetto l’ammontare dei compensi maturati nel trimestre precedente e l’avvenuta vendita. Peraltro dalla data di tale comunicazione decorre il termine di 60 giorni per la segnalazione alla SIAE della presenza di errori materiali od omissioni nel calcolo del compenso (art. 48 D.P.R. n. 275/2007).
Avv. Raffaella Pellegrino