MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004
297a Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Urbani e il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca Valentina Aprea.
IN SEDE REFERENTE
(2912) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, approvato dalla Camera dei deputati
– e petizione n. 710 ad esso attinente
(Seguito e conclusione dell’esame)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI ricorda che erano stati illustrati gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge (pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di ieri) e di avere espresso sugli stessi il proprio parere. Ricorda altresì che il sottosegretario Bono si era espresso sul complesso degli emendamenti. Invita quindi il Ministro ad esprimersi sugli ordini del giorno.
Il ministro URBANI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l’ordine del giorno n. 1, a condizione che nelle premesse sia soppressa la seconda asserzione da “la norma in questione” fino alla fine del capoverso, in quanto l’avviso di cui all’articolo 1, comma 1, ha, per qualsiasi opera immessa in rete, unicamente una funzione ricognitiva della situazione giuridica dell’opera sotto il profilo dei diritti d’autore.
Egli subordina inoltre l’accoglimento dell’atto di indirizzo alla riformulazione del secondo degli impegni del Governo, nel senso di sostituire le parole “di non essere” sino alla fine del periodo, con le seguenti “di recare una dicitura che renda note tali caratteristiche”.
Con riferimento all’ordine del giorno n. 2, il Ministro dichiara la propria disponibilità ad accoglierlo a condizione che la Commissione parlamentare d’inchiesta abbia il fine di identificare il giusto equilibrio tra il diritto alla privacy, il diritto alla sicurezza e il diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela della proprietà intellettuale.
Quanto all’ordine del giorno n. 3, egli ne subordina l’accoglimento anzitutto all’accettazione di alcune modifiche da inserire fra le premesse, nel senso di sopprimere i riferimenti all’asserita incostituzionalità dell’articolo 1 del decreto-legge, all’asserito contrasto con la legislazione europea in materia (e in particolare con la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della tutela della proprietà intellettuale), nonché alla circostanza che le nuove norme possano incentivare tecnologie atte ad eludere la localizzazione dei fruitori e l’individuazione dei contenuti scambiati, con particolare riguardo agli ulteriori effetti.
Egli subordina altresì l’accoglimento dell’ordine del giorno alla seguente riformulazione del dispositivo: “impegna il Governo ad attivarsi nelle sedi competenti, anche con interventi normativi, ove necessari, affinché la disciplina nazionale vigente in materia di diritto d’autore, modificata con l’introduzione dell’espressione “per trarne profitto”, introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge, commi 2 e 3, non vada, nella concreta applicazione, ad assoggettare a sanzioni penali condotte caratterizzate dall’uso personale, e rimanga invece coerente ed armonica con i contenuti della normativa UE in materia, ed in particolare con le previsioni della direttiva europea di prossima emanazione sulla proprietà intellettuale; a stabilire, attraverso lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui sono indicate le sanzioni previste per le specifiche violazioni, la corretta interpretazione della dizione “per trarne profitto”, che ribadisca l’esclusione dalla materia penale dell’uso e dello scambio per fini personali di opere dell’ingegno e dei prodotti sottoposti al diritto d’autore”.
Quanto infine all’ordine del giorno n. 4 (nuovo testo), presentato dal Presidente relatore, egli dichiara senz’altro di accoglierlo.
Il senatore CORTIANA (Verdi-U) dichiara di accogliere le condizioni poste dal rappresentante del Governo, ad eccezione della seconda all’ordine del giorno n. 3, giudicando senz’altro imprescindibile un impegno dell’Esecutivo a sostenere idonee iniziative volte a sostituire la dizione “per trarne profitto”, recata ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, con quella originariamente prevista “a scopo di lucro” e sottolineando che un ordine del giorno non può determinare un’interpretazione del termine “profitto” diversa dall’accezione estensiva che ne dà la Corte costituzionale.
Il ministro URBANI, nel giudicare effettivamente preferibile l’espressione “a fine di lucro”, conviene con le osservazioni del senatore Cortiana. Accoglie pertanto gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3, come modificati.
Si passa indi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge.
Per dichiarazione di voto sull’emendamento 1.7, diretto a sopprimere l’articolo 1, interviene il senatore CORTIANA (Verdi-U), il quale giudica improprio il ricorso allo strumento del decreto-legge per una materia estremamente complessa ed articolata.
In proposito ribadisce l’opportunità di affrontare la questione in sede parlamentare, al fine di svolgere i dovuti approfondimenti coinvolgendo anche i soggetti operanti nel settore, senza la ristretta tempistica imposta dalla necessità di procedere all’approvazione del decreto-legge prima che esso decada.
Conclude sottolineando altresì i limiti derivanti dalla circostanza che spesso si procede a legiferare su singole tematiche, afferenti ad Internet, con un approccio settoriale.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.7 e 1.38 non sono accolti. Con separate votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti da 1.8 a 1.20, nonché, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.26, 1.9 e 1.40.
Risultano altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.4, 1.10, gli identici 1.27 e 1.11, nonché l’1.28.
Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 1.1, 1.41, 1.42 e 1.2, con distinte votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti da 1.6 a 1.34, gli identici emendamenti 1.14 e 1.35, gli emendamenti da 1.22 a 1.18, nonché gli identici emendamenti 1.17 e 1.37.
Per dichiarazione di voto sull’emendamento 1.23 ha la parola il senatore CORTIANA (Verdi-U) il quale, nel ribadire la validità dell’emendamento, preannuncia l’intenzione di presentare un’iniziativa legislativa diretta ad assicurare che le opere culturali realizzate attraverso finanziamenti pubblici siano rese gratuitamente accessibili al pubblico.
Con separate votazioni, la Commissione respinge infine gli emendamenti 1.23 e 1.25.
Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto.
Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) dichiara di far proprio, in assenza del proponente, l’ordine del giorno n. 6, pubblicato in allegato al resoconto. Dichiara altresì di dare per illustrati gli emendamenti di cui è proponente.
Anche i senatori ACCIARINI (DS-U) e MODICA (DS-U) dichiarano di dare per illustrati gli emendamenti di cui sono firmatari.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sull’ordine del giorno n. 6.
Il ministro URBANI esprimere parere conforme al relatore e dichiara di accogliere l’ordine del giorno n. 6.
Si passa alle votazioni.
La Commissione respinge gli emendamenti da 2.3 a 2.9, mentre l’emendamento 2.10 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del decreto-legge, che sono dati per illustrati dai senatori ACCIARINI (DS-U), MODICA (DS-U) e MONTICONE (Mar-DL-U).
Dopo che il presidente relatore ASCIUTTI (FI) e il ministro URBANI hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, con separate votazioni la Commissione respinge tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 3.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del decreto-legge.
I senatori ACCIARINI (DS-U), MODICA (DS-U) e MONTICONE (Mar-DL-U), il quale aggiunge la propria firma all’emendamento 4.7, danno per illustrati gli emendamenti di cui sono proponenti.
Il senatore BARELLI (FI) illustra l’emendamento 4.9, sottolineandone l’importanza, che giudica condivisa dall’Esecutivo atteso che altrimenti il lavoro portato avanti dal Governo e dal Parlamento in sede di manovra di bilancio per il 2003 con l’approvazione dell’articolo 90 della legge finanziaria, diretto ad assicurare agevolazioni attese dal mondo dello sport, verrebbe vanificato.
Con le modifiche apportate nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, al fine di correggere alcune, limitate lacune presenti nell’articolo 90, sono state infatti accolte disposizioni che – a suo avviso – generano grande imbarazzo nel mondo sportivo e che ne compromettono l’unicità.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) esprime un orientamento contrario su tutti gli emendamenti presentati, ricordando peraltro che alcune delle tematiche che essi affrontano sono riprese nell’ordine del giorno n. 5, di cui egli è proponente, che fra l’altro dichiara di riformulare nel senso di sostituire nell’ultimo punto la parola “qualificante” con “certificatore”.
Il ministro URBANI esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.
Si passa alle votazioni.
Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.5, 4.2 e 4.3.
Per dichiarazione di voto sull’emendamento 4.9, interviene il senatore DELOGU (AN) che condivide le motivazioni addotte dal senatore Barelli in ordine alle conseguenze negative derivanti dalle modifiche apportate nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento. Tuttavia, anche in considerazione delle preoccupazioni espresse dalle stesse associazioni sportive dilettantistiche per l’ipotesi di una mancata conversione del decreto-legge, dichiara suo malgrado il voto contrario del Gruppo sull’emendamento.
Giudica comunque opportuno che si provveda con sollecitudine ad apportare opportune modifiche all’articolo 4, al fine di dare risposta alle preoccupazioni del mondo dello sport.
Il senatore BEVILACQUA (AN), associandosi alle considerazioni del senatore Delogu, sottolinea peraltro di nutrire perplessità con riferimento anche ad altre disposizioni recate dal decreto-legge. Giudica tuttavia inopportuno apportare modifiche al testo in esame, che rischierebbero di non consentire la conversione del decreto-legge entro i termini previsti dalla Costituzione, augurandosi comunque che il Governo si renda promotore di iniziative dirette a superare le lacune presenti nel provvedimento in titolo.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) invita il senatore Barelli a ritirare l’emendamento e a confluire sull’ordine del giorno n. 5, pubblicato in allegato al resoconto.
Dopo che il senatore BARELLI (FI) ha dichiarato di non voler ritirare l’emendamento, la Commissione respinge gli identici emendamenti 4.9 e 4.10.
Dopo che il senatore COMPAGNA (UDC) ha dichiarato di ritirare l’emendamento 4.1, il PRESIDENTE dichiara indi preclusi gli emendamenti 4.4, 4.7 e 4.8 a seguito della reiezione dell’emendamento 4.9.
La Commissione respinge infine l’emendamento 4.6.
Il ministro URBANI dichiara di accogliere l’ordine del giorno n. 5, come modificato.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) dichiara di insistere per la votazione dell’ordine del giorno, ai fini della sua trasmissione all’Assembla. L’ordine del giorno n. 5 (nuovo testo) è quindi posto ai voti ed accolto ai fini predetti.
Si passa alla votazione del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Aula sul provvedimento.
Il senatore CORTIANA (Verdi-U) lamenta la circostanza che la Commissione proceda alla conclusione dell’esame senza che la Commissione giustizia abbia ancora trasmesso il parere reso nella seduta di ieri.
Conviene il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale osserva tuttavia che la stretta tempistica dei decreti-legge non consente ulteriori rinvii della votazione finale.
Per dichiarazione di voto, interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale preannuncia anzitutto un voto di astensione.
Come del resto è emerso nel corso della discussione generale e dell’esame degli emendamenti, ella prosegue, si tratta di un provvedimento delicato e di contenuto estremamente eterogeneo, che spazia da tematiche quali la pirateria cinematografica, al finanziamento al settore cinematografico, nonché alle fondazioni lirico-sinfoniche. Sarebbe stato pertanto preferibile, a suo avviso, che tali tematiche fossero state affrontate con maggiore riflessione, come conferma la circostanza che il provvedimento che la Commissione si accinge a trasmettere in Aula reca molte lacune.
Fra esse, ella si sofferma sull’improprio utilizzo del termine “profitto”, invece di “lucro”, sottolineandone le importanti conseguenze giuridiche.
Rispetto al testo originariamente presentato dal Governo, ella sottolinea tuttavia le importanti migliorie apportate nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, come testimonia la scelta di assicurare un corretto rapporto tra autorità di pubblica sicurezza e magistratura.
Pur giudicando senz’altro condivisibili gli atti di indirizzo accolti dal Governo, diretti ad affrontare alcune delle lacune presenti nel testo, ella ribadisce che essi non possono tuttavia modificare disposizioni legislative e che pertanto è estremamente importante che il Governo dia seguito agli impegni sottoscritti accogliendo gli ordini del giorno.
Con riferimento alle disposizioni dirette ad assicurare finanziamenti al settore del cinema, relative alla fase transitoria, ella le giudica inadeguate, atteso che esse non garantiscono una effettiva sopravvivenza delle attività produttive diffuse nel territorio, benchè esse rappresentino invece terreno fertile attraverso il quale si producono opere di particolare valore.
Il senatore CORTIANA (Verdi-U) esprime apprezzamento per lo sforzo del presidente relatore Asciutti, pur nella ristrettezza dei tempi a disposizione, di riavviare un dialogo bipartisan sull’innovazione tecnologica. Esprime altresì apprezzamento per il clima proficuo in cui si è svolto il dibattito e per l’accoglimento, da parte del ministro Urbani, di importanti atti di indirizzo.
Il voto finale è peraltro evidentemente contrario per le motivazioni già più volte espresse in ordine alla criticità dell’articolo 1, di cui è fra l’altro testimonianza la compatta contrarietà manifestata da tutti i portatori di interessi della filiera. Al riguardo, coglie peraltro l’occasione per annunciare un incontro con i medesimi per domani mattina, presso la Sala Gialla.
Auspica conclusivamente che la materia sia quanto prima ripresa attraverso l’esame di un’apposita iniziativa legislativa che consenta di sviluppare tutti gli argomenti con la dovuta pacatezza e profondità di analisi.
Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) manifesta a sua volta perplessità sul provvedimento in esame, non solo con riferimento all’articolo 1. Tuttavia, in considerazione dell’apertura dimostrata dal ministro Urbani e dal presidente relatore Asciutti attraverso la presentazione e l’accoglimento di significativi ordini del giorno, preannuncia un voto di astensione.
Anche il senatore BETTA (Aut) preannuncia un voto di astensione registrando positivamente il miglioramento del clima in cui si è svolto il dibattito, anche grazie alla capacità di mediazione del presidente relatore Asciutti e del ministro Urbani. Chiede tuttavia chiarimenti in ordine alla conclusione dell’esame del provvedimento, anche in assenza del parere della Commissione bilancio.
Il presidente relatore ASCIUTTI chiarisce che, trattandosi di disegno di legge di conversione di decreto-legge, peraltro già calendarizzato in Assemblea, i tempi di esame in Commissione devono rispettare una tempistica precisa. Inoltre, poiché la Commissione bilancio sarà comunque chiamata ad esprimere nuovamente il proprio parere all’Assemblea, ogni ulteriore riflessione potrà essere svolta in quella sede.
Il senatore GABURRO (UDC) annuncia indi voto favorevole, manifestando in particolare condivisione per le norme in materia di cinema, cultura e diritto d’autore. Ringrazia altresì il presidente relatore Asciutti e il ministro Urbani per il clima disteso che hanno assicurato al dibattito.
Il senatore DELOGU (AN) dichiara che anche il suo Gruppo voterà a favore del provvedimento, sia pure con le precisazioni già formulate in sede di articolo 4.
Il senatore FAVARO (FI) dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento contribuisca comunque ad eliminare incertezze in settori assai delicati.
La Commissione conferisce indi mandato al presidente relatore Asciutti a riferire favorevolmente sull’atto in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo fin d’ora a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a proporre l’assorbimento in esso della petizione n. 710.
Il ministro URBANI prende conclusivamente la parola per ringraziare la Commissione per la sensibilità dimostrata rispetto alle emergenze affrontate dal provvedimento. Pur convenendo che sarebbe stato più saggio non utilizzare lo strumento del decreto-legge per alcune materie, ricorda infatti che, con particolare riferimento al settore del cinema, la legge previgente aveva determinato l’esaurimento del fondi a disposizione. Pertanto, senza il ricorso alla decretazione d’urgenza non vi sarebbero state le risorse per gestire quella fase transitoria cui ha fatto riferimento la senatrice Acciarini.
Il decreto-legge non si limita peraltro a recare norme determinanti in favore del settore del cinema. Esso affronta anche le problematiche connesse al settore musicale e, sia pure con i limiti già evidenziati relativi alle norme di contrasto alla pirateria informatica, rappresenta comunque il primo caso di legislazione nazionale in sede europea in materia.
Esso contiene altresì norme sulle associazioni sportive dilettantistiche, giustamente sollecitate dalle regioni, che egli ringrazia per il contributo offerto.
Con gli ordini del giorno presentati da esponenti sia di maggioranza che di opposizione, prontamente accolti dal Governo, il testo assicura dunque la definitiva entrata in vigore delle norme più urgenti oltre alle opportune correzioni.
Quanto infine alla convocazione per domani in Sala Gialla degli operatori del settore informatico, preannunciata dal senatore Cortiana, egli la giudica senz’altro una iniziativa utile. Ritiene tuttavia che tale massiccio contributo non si sarebbe verificato se il Governo non si fosse assunto la responsabilità dell’intervento iniziale. Conferma peraltro al senatore Cortiana di aver preventivamente audito tutti gli interessati a partire ovviamente dal ministro Stanca.
ORDINI DEL GIORNI ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2912
0/2912/1/7ª
CORTIANA
“Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,
considerato che
l’articolo 1, comma 1, prevede che l’immissione nel sistema di reti telematiche di un’opera dell’ingegno, o parte di essa, sia corredata da un idoneo avviso circa l?avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d?autore e sui diritti connessi;
in moltissimi casi il materiale diffuso o non è coperto da diritti d?autore o è di libera distribuzione sia in Italia che all?estero (per esempio nel campo musicale ci sono siti da dove poter scaricare gratuitamente migliaia di brani di artisti indipendenti oppure tantissimi software gratuiti, opensource, copyleft o shareware);
la norma in questione sembra considerare illegale lo scaricamento anche di queste opere di cui invece i detentori dei copyrights, ove presenti, auspicano la massima diffusione anche ma non solo ai fini di un successivo riscontro economico;
imponendo a livello nazionale tale idoneo avviso si otterrebbe di ridurre tutte quelle attività di utilizzo e studio di materiali, sia gratuiti che non, disponibili solo ed esclusivamente su internet, perché magari ospitati solo da siti non italiani, o che comporterebbero, comunque, un notevole aggravio di costi passando per un distributore ufficiale;
il sistema globale delle comunicazioni non consente tecnicamente iniziative di tale fatta ad un solo Paese, assolutamente al di fuori del contesto europeo;
impegna il Governo
a consentire nell’apposito decreto di cui all’articolo 1 comma 1 che sia sufficiente per garantire la liceità della distribuzione tramite rete informatica una dichiarazione del detentore del diritto d’autore;
a consentire, nell’apposito decreto di cui all’articolo 1 comma 1, ai prodotti sottoposti a licenze che permettono la libera e\o gratuita distribuzione, nazionali o internazionali o di altri Paesi, di non essere sottoposti all’obbligo di cui all’articolo 1, comma 1”.
_____________
0/2912/2/7ª
CORTIANA
“Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,
visto che lo sviluppo tecnologico e le possibilità offerte dalle nuove reti di comunicazione pongono il legislatore di fronte alla necessità di rivedere alcuni aspetti delle regole del vivere comune che sappiano valorizzare i processi economici e sociali connessi con le nuove tecnologie;
premesso che la crescita di Internet pone problematiche nuove rispetto al diritto costituzionalmente garantito della privacy dei cittadini e, oggettivamente, rischia di porre tale diritto in contrasto con il legittimo diritto alla sicurezza, che debbono essere entrambi tutelati dallo Stato;
considerato che la filiera produttiva dell’Innovation and Communication Technology è oggi strettamente collegata con il settore delle Telecomunicazioni, uno dei settori dove l’Italia rischia di vedere allargato il proprio ritardo tecnologico, e questo nostante un patrimonio nazionale di imprese e aziende quanto mai vivo, che necessita di un quadro politico stabile, certo e aperto;
dato che la rete internet rappresenta un nuovo modello di relazione sociale, che deve essere armonizzato e contestualizzato alla produzione legislativa attuata dal soggetto istituzionalmente deputato, cioè il Parlamento;
valutato che la possibilità di copia digitale di sua comunicazione pone problemi inediti e nuove opportunità per la crescita culturale del Paese tutto e per la libera condivisione del sapere;
impegna il Governo a sostenere una iniziativa parlamentare diretta ad istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta bicamerale al fine di fornire un quadro di riferimento adeguato alla comprensione delle modificazioni intervenute dalla crescita della Società dell’Informazione e dallo sviluppo delle reti, con gli obiettivi di identificare il giusto equilibrio tra diritto alla privacy e diritto alla sicurezza, di identificare le innovazioni da introdurre in relazione ai temi del diritto d’autore e del copyright, di sviluppare i processi di cittadinanza telematica di fornire elementi per lo sviluppo economico e sociale in questi settori”.
0/2912/3/7ª
CORTIANA
“Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,
visto che
· lo scorso 22 aprile la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, con rilevanti ed incisive modifiche, fra cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, come emendato dalla Camera dei deputati, si modifica in maniera rilevante l’articolo 171-ter della legge sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941), sostituendo, al primo comma, la dizione ?a fini di lucro? con la dizione ?per trarne profitto?. L’articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 copre la riproduzione abusiva di opere dell’ingegno diverse dal software; la disposizione è strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma. Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 euro, richiedono, ad oggi, condotte poste in essere per ?uso non personale? e per ?fini di lucro?. L’introduzione dello scopo del profitto ridisegna completamente la fattispecie penale. La differenza tra lucro e profitto è infatti stata lungamente elaborata dalla giurisprudenza che ha definito nozioni precise dei due concetti. È quindi possibile prevedere con precisione l’impatto delle novità introdotte dalla Camera. Una tale modifica è già stata operata, infatti, sull’articolo 171-bis dalla legge n. 248 del 2000. Su di essa ebbe ad esprimersi, con queste parole, la Corte di Cassazione: «la modifica del 1 comma dell’articolo 171 bis legge 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall’articolo 13 legge 18 agosto 2000 n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del ?fine di lucro? quello del ?fine di trarne profitto?, comporta un’accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell’autore». Il precedente che solitamente si suole citare per la distinzione dello scopo di lucro dal fine di profitto è la sentenza della pretura di Cagliari del 3 dicembre 1996. La massima di tale provvedimento recita: «Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell’acquisizione di uno o più beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben più ampio. Il profitto può implicare sia il lucro, quindi l’accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel profitto può rientrare anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l’accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso.»
· Tale orientamento è stato più volte confermato sia positivamente che negativamente, ad esempio dal Tribunale di Torino secondo cui «il fine di lucro richiesto ai fini dell’integrazione del reato previsto e punito dall’articolo 171-bis della legge n. 633 del 1941 (legge d’autore) non può intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all’immediato incremento patrimoniale».
Il luogo più celebre ove compare la locuzione ?per trarne profitto? è senz’ombra di dubbio l’articolo 624 del codice penale, che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Così, ad esempio, in Cassazione, 03-04-1989 leggiamo che «rientra nell’ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l’agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.»
L’introduzione del concetto di “trarre profitto”, quindi, amplia notevolmente la fattispecie penale. Con riguardo alla condivisione di opere protette mediante sistemi di file-sharing, ove l’acquisizione di tali opere e la contestuale messa a disposizione di terzi porta a ritenere integrato l’uso non personale richiesto dall’articolo 171-ter, si prospetta la concreta eventualità che la giurisprudenza, in accordo ad orientamenti ormai consolidati, possa ritenere la condotta un illecito penale.
premesso che
· Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge introduce, al comma 2 dell’articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 la seguente lettera: «a-bis) per trarne profitto, comunica al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore o parte di essa». Abbiamo visto come la nozione del concetto di “trarre profitto” sia molto ampiamente interpretata dalla giurisprudenza. Abbiamo inoltre posto in evidenza come la condivisione di opere protette mediante sistemi di file-sharing non possa essere una condotta inquadrabile nell’ambito dell’uso personale ma costituisca appunto una comunicazione al pubblico mediante immissione in un sistema di reti telematiche. La condotta di chi condivide, sebbene sanzionabile mediante il comma 1 dell’articolo 171-ter, viene assorbita dalla lettera a-bis) del comma 2 del medesimo articolo. La conseguenza è che la condivisione di opere protette, anche senza scopi di lucro, viene sanzionata come reato aggravato. Il comma dell’articolo 171-ter che stiamo analizzando riguarda infatti condotte di particolare gravità. In altri termini un adolescente che, dal computer di casa, condivida qualche brano musicale, si trova ad essere equiparato ai membri di associazioni malavitose volte alla commercializzazione massiccia di altrui opere dell’ingegno.
Ciò non può che far ritenere che la norma in esame non possa non avere profili evidenti di incostituzionalità in relazione all’articolo 3 della Costituzione. È infatti evidente che il legislatore sta qui operando un’equiparazione tra condotte che hanno caratteristiche ed impatto sociale profondamente differenti.
· L’effetto del decreto come modificato dalla Camera dei deputati è quindi quello di criminalizzare la condivisione di file mediante strumenti telematici. La ratio di un tale provvedimento, il primo del genere negli ordinamenti appartenenti alla tradizione giuridica occidentale, si fonda sulla considerazione che chi fa uso di tali strumenti per accedere ad opere protette compie un «furto» e sia da considerarsi un «pirata informatico». Sebbene questo argomento disponga di notevole forza retorica, un’analisi più attenta del fenomeno che stiamo esaminando deve portarci a respingere una tale ricostruzione.
Si è infatti propensi ad aderire acriticamente alla proposizione secondo cui chi scarica opere protette da Internet, in mancanza di tale possibilità, procederebbe all’acquisto delle stesse attraverso i canali distributivi tradizionali. Secondo questa impostazione, quindi, ogni opera scaricata è un’opera non acquistata. Una tale correlazione, però, lungi dall’essere dimostrata, non si fonda su alcunché di solido. Le attività che il decreto si accinge a reprimere penalmente sono spesso svolte da minorenni, i quali non necessariamente dispongono delle risorse finanziarie per l’acquisto dei beni in questione.
Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di prodotti discografici. Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:
«We find that file sharing has no statistically significant effect on purchases of the average album in our sample. Moreover, the estimates are of rather modest size when compared to the drastic reduction in sales in the music industry. At most, file sharing can explain a tiny fraction of this decline. This result is plausible given that movies, software, and video games are actively downloaded, and yet these industries have continued to grow since the advent of file sharing.»
La crescita, quindi, di industrie che pur sono tra le supposte “vittime” dei sistemi di condivisione dei file depone a sfavore di una correlazione diretta tra sviluppo di tali strumenti e diminuzione delle vendite dei prodotti scambiati.
Nel 2003 uno studio svolto ad opera della Music Programming Ltd (MPL) ha anzi mostrato come chi scarica musica sia in verità un acquirente di opere musicali: l’87 per cento di chi ha scaricato brani da Internet ha poi acquistato l’intero album. Ciò deve portarci a ritenere che chi fa uso dei sistemi di condivisione di file sia spesso un cliente delle case discografiche.
considerato che
· tra i principali utilizzatori di sistemi di condivisione di file vi sono i minorenni. Sebbene per l’Italia manchino dati certi, un’idea del fenomeno può essere ricavata dall’analisi di studi condotti in altri paesi con analoga penetrazione sociale delle tecnologie telematiche ed informatiche. Un’indagine sulle abitudini dei giovani canadesi compresi tra i 9 e i 17 anni mostra come il 57 per cento di costoro utilizzi Internet principalmente per scaricare musica. Il rapporto mette inoltre in evidenza il divario generazionale tra i giovani utenti ed i loro genitori: il 50 per cento dei giovani ritiene di conoscere gli strumenti telematici meglio dei propri genitori, ed il 70 per cento degli intervistati afferma di non parlare con costoro delle attività svolte on-line. Un tale panorama deve invitare alla riflessione sul problema della consapevolezza, ad opera dei giovanissimi utilizzatori di sistemi di condivisione di file, circa l’illiceità della loro condotta. D’altro canto, rappresentando costoro una quota non irrilevante degli utenti di strumenti di file-sharing, devono essere prese in seria considerazione le conseguenze di un loro inevitabile coinvolgimento nei procedimenti penali avviati in applicazione delle norme introdotte dal decreto. Le conseguenze, in termini di ritorno di immagine per i proponenti un simile provvedimento, potrebbero essere estremamente pesanti. Anche in questo caso possiamo trarre questa conclusione a partire da analoghe esperienze straniere, ed in particolare da quanto sta avvenendo negli Stati Uniti.
È bene ricordare che negli USA la condivisione di opere protette mediante sistemi peer-to-peer rappresenta a tutt’oggi un mero illecito civile. Il titolari dei diritti d’utilizzazione economica delle opere scambiate possono, cioè, citare in giudizio, per ottenere un risarcimento dei danni patiti, gli utilizzatori. Grazie ad una sentenza di una corte federale, la Recording Industry Association of America ottenne la possibilità di richiedere agli Internet Service Provider i dati identificativi degli utenti senza bisogno di richiedere un apposito provvedimento ad opera di un giudice. In seguito a tale decisione la RIAA procedette alla citazione in giudizio di centinaia di utenti. Nella prima ondata di citazioni due casi hanno attirato l’attenzione della stampa, nazionale ed internazionale: nella rete finirono una bambina di 12 anni ed un anziano signore di 71 anni.
L’anziano signore, del Texas, aveva ?impunemente? concesso ai propri nipotini l’uso del proprio computer. Costoro, a sua insaputa, lo avevano utilizzato per scaricare musica. Brianna, una giovane dodicenne, figlia di una madre divorziata che viveva negli alloggi di residenza agevolata della città di New York, fu trovata a condividere un migliaio di file contenenti le canzoni dei suoi artisti preferiti. La vicenda finí sulle prime pagine di tutti i giornali americani, con conseguenze di immagine, per la RIAA, assai pesanti: se la campagna della RIAA aveva in precedenza avuto il supporto della stampa, in quanto volta a combattere ?pirati? e ?ladri?, una volta visto il volto di tali ?pirati? e ?ladri? l’umore del pubblico cambiò. La RIAA fu costretta a procedere immediatamente ad una transazione stragiudiziale con la giovane minorenne. La cifra che la bimba si impegnò a pagare con il compromesso fu interamente reperita mediante una colletta svolta on-line. Vi è da ritenere che, in conseguenza dell’approvazione del decreto in esame, simili eventualità avranno a verificarsi anche nel nostro paese ove, però, il file-sharing risulterà punito con pene molto severe, con conseguenze di immagine, per il legislatore, estremamente negative.
dato che
· il nostro paese si troverà ad essere il primo, nell’ambito della tradizione giuridica occidentale, ad aver optato per una repressione penale della condivisione on-line, senza fini di lucro, di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore.
Ciò si pone in contrasto con la legislazione europea in materia, ed in particolare con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale approvata lo scorso 26 aprile 2004. Sebbene in essa, al Considerando (14), si affermi che rimane impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare le misure di contrasto alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale anche nei confronti di altri atti, tali misure devono essere «applicate unicamente ad atti commessi su scala commerciale […] con l’esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede». Inoltre il comma 2 dell’articolo 3 richiede che i rimedi adottati dagli Stati siano, oltre che effettivi e dissuasivi, proporzionali. Non si fatica, nelle disposizioni sopra analizzate, a riscontrare un difetto di proporzionalità nell’equiparazione del file-sharing alla condotta di chi eserciti «in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi» (articolo 171-ter, comma 2 lettera b) legge n. 633 del 1941). Tale contrasto potrebbe risolversi nella necessità, per il legislatore italiano, di rivedere nel prossimo futuro la normativa oggi all’esame del Senato;
· altri ordinamenti stanno adottando un approccio diverso al problema. Recentemente la Canadian Recording Industry Association si è vista rifiutare, da parte di un giudice federale canadese, la richiesta di procedere all’identificazione di 19 utenti di sistemi di condivisione di file, in base all’argomento che lo scambio effettuato senza fine di lucro, in Canada, è legittimo. A ciò si aggiunga che autorevoli studiosi ritengono che il fenomeno del file-sharing potrebbe essere utilizzato dall’industria musicale per incrementare il proprio fatturato, utilizzando questi sistemi per analisi di mercato e per consentire agli utenti di vagliare i prodotti prima di procedere all’acquisto. Con la repressione penale della condivisione telematica di opere protette si rischia di criminalizzare la tecnologia che tale scambio consente: il peer-to-peer. Essa rappresenta invero l’essenza di Internet, consentendo a chiunque di collegarsi a ciascun altro individuo in rete senza l’intermediazione di terzi. Ad ogni buon conto, il provvedimento all’esame del Senato non fermerà il file-sharing ed il relativo progresso tecnologico, sebbene siano facilmente ipotizzabili ricadute su di esso, alcune delle quali possono, facendo ricorso alla storia, essere previste con una certa qual dose di sicurezza. Si prenda ad esempio la vicenda di Napster. Come noto tale sistema faceva perno su di un database centralizzato che consentiva agli utenti di reperire, tra i file messi a disposizione da altri, il materiale ricercato. Fu proprio l’uso di un database centralizzato che fece ritenere alle corti americane che la società che gestiva un tale sistema fosse corresponsabile (vicarious liability) delle attività dei propri utenti. Le generazioni successive di sistemi di condivisione dei file furono costruiti cercando di evitare i problemi giuridici che le precedenti architetture avevano comportato, o i database che consentivano lo scambio furono situati in paesi i cui ordinamenti giuridici fossero compiacenti verso tali attività.
La repressione penale, se scoraggerà gli utenti italiani dal condividere, senza ovviamente avere impatto alcuno sulle attività globali svolte in rete, fornirà d’altro canto ulteriore incentivo allo sviluppo di tecnologie di scambio che impediscano la localizzazione dei fruitori e l’individuazione dei contenuti scambiati. Ma tali strumenti, incentivati dalla repressione di attività svolte da masse molto grandi di persone con il conseguente richiamo dell’attenzione di un numero crescente di programmatori volontari, potranno essere usati per attività il cui impatto sociale è assai piú preoccupante dell’attività di scambio di materiale protetto dal diritto d’autore. La pornografia infantile o il terrorismo potrebbero trovare in tali tecnologie gli strumenti per garantire l’impunità a chi li pratichi;
impegna il Governo:
· a produrre un’ulteriore decreto-legge che, visti i presupposti di necessità e urgenza, riformuli la dizione “per trarne profitto” ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 ripristinando l’originale “A scopo di lucro”;
· ad evitare, qualora non sussistano reali necessità e urgenze, come nel caso del decreto-legge 22 marzo 2004, di utilizzare lo strumento del decreto-legge sulle materie relative all’uso di nuove tecnologie, innovazione tecnologica, diritto d’autore, visto che tale situazione relega alla marginalità il vero detentore del potere legislativo, cioè il Parlamento, e incide pesantemente e negativamente sulla dialettica democratica e sulla necessità dell’adeguato approfondimento per materie così sensibili;
· a stabilire, attraverso lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la massima celerità, la corretta interpretazione della dizione “per trarne profitto”, che tenda ad escludere dalla materia penale lo scambio e l’uso personale di opere dell’ingegno e di prodotti sottoposti al diritto d’autore”.
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0/2912/4/7ª
ASCIUTTI, relatore
“Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,
considerata la complessità della questione della tutela del diritto d’autore e dell’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione che, pur riguardando in primo luogo i diritti morali ed economici degli autori delle opere dell’ingegno, coinvolge anche fondamentali diritti della persona, quali ad esempio il diritto all’informazione, alla riservatezza personale e delle comunicazioni e alla libera manifestazione del pensiero, nonché incide fortemente su un importantissimo settore del mercato e su numerosissimi operatori economici,
tenuta presente l’ormai prossima pubblicazione della nuova direttiva europea in materia di diritti di proprietà intellettuale,
ritenuta la necessità di approfondire il dibattito pubblico sui descritti temi, procedendo quindi ad un’armonizzazione della complessa normativa vigente in un’ottica che tenga conto della dimensione internazionale della questione, nonché della continua evoluzione tecnologica,
ritenuto che il testo del decreto-legge, come modificato a seguito di una serie di emendamenti non perfettamente coordinati, presenta aspetti di difficile applicazione ed interpretazione che tuttavia non possono essere immediatamente corretti in mancanza dei necessari tempi tecnici,
impegna il Governo:
ad un riesame, riordinamento e periodico aggiornamento della disciplina concernente il diritto d’autore e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che tengano conto delle normative dell’Unione europea ed internazionali, dell’evoluzione tecnologica, dello sviluppo di nuovi modelli di utilizzazione economica dei prodotti dell’ingegno attraverso le nuove tecnologie e delle nuove esigenze di tutela della riservatezza,
ad operare in tutte le sedi competenti affinché l’espressione “per trarne profitto” introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge ai commi 2 e 3, venga tenuta nella giusta considerazione ed applicata in base ad una corretta interpretazione che eviti di far rientrare nel concetto di profitto qualsiasi vantaggio, anche meramente morale, intellettuale o psicologico, vanificando così di fatto la presenza dell’inciso nella norma, ma che, viceversa, individui nel profitto un beneficio materiale, ancorché non immediatamente economico, beneficio non rinvenibile nella semplice fruizione dell’opera dell’ingegno”.
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Art. 2
2.3
Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE
Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:
“01-bis. All’articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è abrogato”.
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2.4
TESSITORE, PAGANO, MODICA, Vittoria FRANCO., ACCIARINI
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole da: “del presente decreto, esse abbiano già ottenuto” fino alla fine del capoverso con le seguenti: “dei regolamenti di attuazione di cui al comma 8 abbiano ottenuto il riconoscimento dell’interesse culturale nazionale. Le istanze relative ai progetti che, alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti di attuazione, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento dell’interesse culturale nazionale, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuta la priorità di trattazione rispetto alle altre istanze”.
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2.5
Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole da: “e relativamente ad esse sia stato” fino alla fine del capoverso con le seguenti: “. Le istanze relative ai progetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento dell’interesse culturale nazionale, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuta la priorità di trattazione rispetto alle altre istanze”.
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2.6
MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
“a-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 12, è istituito il conto speciale per l’apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dal Ministero per i beni e le attività culturali”.
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2.7
PAGANO, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
“b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo sono emanati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi di regolamento, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere delle Commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Decorso tale termine, i decreti ministeriali sono comunque emanati ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.
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2.8
ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE
Al comma 2, sopprimere le parole da: “e della Società” fino alla fine del comma.
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2.1
TOGNI
Trasformato nell’ordine del giorno n. 6
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: “A valere delle suddette risorse di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre, n. 662, 4 milioni di euro sono comunque destinati alla realizzazione di iniziative tese alla diffusione del consumo di cinema durante il periodo estivo in ragione di 2 milioni di euro per l’esercizio 2004 e 2 milioni di euro per l’esercizio 2005”.
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2.2
BRIGNONE
Al comma 3-sexies, sopprimere il seguente periodo: “Di tali risorse non possono comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati”.
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2.9
D’ANDRA, SOLIANI, MONTICONE
Al comma 3-sexies, sopprimere le parole: “e privati”.
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2.10
GENTILE, NOCCO, NESSA, IZZO, MORRA, GIULIANO, COSTA, CHIRILLI, DANZI
Dopo il comma 3-septies aggiungere i seguenti:
“3-octies. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 146 dopo le parole: ‘per l’anno 2003′, sono inserite le seguenti:’, di 10 milioni di euro, in ragione di anno, a partire dal 2004′;
b) al comma 2 dell’articolo 146 sono soppresse le parole: ‘entro il 30 giugno 2001’;
c) all’articolo 146 è aggiunto in fine il seguente comma: ‘Il 3 per cento della somma stanziata annualmente di cui al comma 1 è destinata al funzionamento della Commissione prevista dal regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147’.
3-nonies. Al regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 2 le parole: ‘legge n. 388 del 2000 e comunque entro i 31 dicembre 2001’ sono sostituite con le parole: ‘legge che stanzia la somma e comunque entro il 31 dicembre dell’anno per il quale è stanziata la somma medesima’;
b) al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole: ‘di contributo’, sono inserite le seguenti: ‘, redatta su apposita modulistica predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali,’;
c) al comma 1 dell’articolo 4 le parole: ‘trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento’ sono sostituite con le parole: ‘il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale è stanziata la somma’;
d) al comma 4 dell’articolo 4 le parole: ‘Entro il 30 giugno 2002’ sono sostituite con le seguenti: ‘Contestualmente alla presentazione delle domande’.
3-decies. Le risorse di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a partire dall’anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 10 milioni di euro, all’applicazione dei commi 3-octies e 3-nonies”.
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0/2912/6/7ª (già em.to 2.1)
TOGNI
“Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,
visto in particolare l’articolo 2, comma 2,
impegna il Governo
a destinare 4 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre, n. 662, alla realizzazione di iniziative tese alla diffusione del consumo di cinema durante il periodo estivo, in ragione di 2 milioni di euro per l’esercizio 2004 e 2 milioni di euro per l’esercizio 2005”.
Art. 3
3.1
Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE
Sopprimere l’articolo.
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3.2
TESSITORE, PAGANO, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI
Sostituire l’articolo con seguente:
“Art. 3. – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per l’utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui all’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale quota percentuale è destinata, come previsto dalla citata legge n. 289 del 2002, agli interventi in favore dei beni e delle attività culturali con le seguenti priorità:
a) rifinanziamento urgente dei fondi pubblici per il sostegno e la promozione delle attività cinematografiche;
b) sostegno e promozione delle attività teatrali e di danza;
c) interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali”.
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3.3
MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE
Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 3. – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il regolamento di cui all’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale regolamento determina i criteri e le modalità per l’impiego della quota percentuale del 3 per cento dei limiti di impegno per la realizzazione delle infrastrutture, già individuati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166. Tale quota percentuale destinata, ai sensi della citata legge n. 289 del 2002, agli interventi per i beni e le attività culturali è, pertanto, pari a:
a) per l’anno 2003, euro 4.812.000 (quota del 3 per cento del limite di impegno di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002);
b) per l’anno 2004, euro 3.282.000 (quota del 3 per cento del limite di impegno di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002)”.
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3.4
MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 2 dopo le parole: “e dei trasporti” inserire le seguenti: “sentite le competenti Commissioni parlamentari”.
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3.5
D’ANDREA, SOLIANI, MONTICONE
Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: “e dello spettacolo” inserire le seguenti: “, nonché gli interventi destinati alla messa in sicurezza del patrimonio culturale e le attività di tutela e promozione delle città storiche, dei siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, delle aree archeologiche e dell’arte e dell’architettura contemporanea. Una quota delle risorse potrà essere riservata al finanziamento di progetti da parte di università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, regioni, province e comuni, finalizzate a favorire l’utilizzazione di giovani laureati.”
_____________
Art. 4
4.5
SOLIANI, MONTICONE, D’ANDREA
Al comma 4, dopo le parole: “attività culturali” inserire le seguenti: “sentite le competenti Commissioni parlamentari”.
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4.2
ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE
Al comma 4, sostituire le parole da: “, da adottare entro” fino alla fine del comma con le seguenti: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono prioritariamente destinati agli interventi urgenti a favore della produzione, della distribuzione e dell’esercizio cinematografici, agli interventi urgenti per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed agli interventi urgenti per il sostegno alle attività di prosa e di danza”.
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4.3
PAGANO, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 4, sopprimere le parole da: “e possono essere direttamente” fino alla fine del comma.
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4.9
BARELLI
Sostituire i commi 6-bis e 6-ter con i seguenti:
“6.bis. Il comma 17 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dai seguenti:
“17. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le
associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:
a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;
b) sono affiliate ad una o più federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
17-bis. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali e cooperative senza fine di lucro”.
6-ter. Il comma 18 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:
“18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nello statuto e nell’atto costitutivo:
a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denominazione sociale; b) assenza di fini di lucro;
c) rispetto del principio di democrazia interna;
d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
f) gratuità degli incarichi degli amministratori;
g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e associazioni;
h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva cui la società e associazione intende affiliarsi.
18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica alle società di capitali.
18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultano già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva.
18-quater. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le loro modifiche sono sottoposti all’approvazione del CONI, che può delegare alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio nazionale del CONI, trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigilante, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 138 del 1992.
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4.10
LABELLARTE
Sostituire i commi 6-bis e 6-ter con i seguenti:
“6.bis. Il comma 17 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dai seguenti:
“17. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le
associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:
a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;
b) sono affiliate ad una o più federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
17-bis. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali e cooperative senza fine di lucro”.
6-ter. Il comma 18 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:
“18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nello statuto e nell’atto costitutivo:
a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denominazione sociale; b) assenza di fini di lucro;
c) rispetto del principio di democrazia interna;
d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
f) gratuità degli incarichi degli amministratori;
g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e associazioni;
h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva cui la società e associazione intende affiliarsi.
18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica alle società di capitali.
18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultano già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva.
18-quater. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le loro modifiche sono sottoposti all’approvazione del CONI, che può delegare alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio nazionale del CONI,trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigilante, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 138 del 1992.
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4.1
COMPAGNA, SUDANO, CUTRUFO
Sopprimere i commi 6-ter e 6-quater.
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4.4
EUFEMI, JERVOLINO
Sostituire il comma 6-ter con il seguente:
“6-ter. Il comma 18 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:
’18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nello statuto e nell’atto costitutivo:
a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denominazione sociale;
b) assenza di fini di lucro;
c) rispetto del principio di democrazia interna;
d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
f) gratuità degli incarichi degli amministratori;
g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e associazioni;
h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva cui la società e associazione intende affiliarsi.
18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica alle società di capitali.
18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultano già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.
18-quater . Gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le sue modifiche sono sottoposti all’approvazione del CONI, che può delegare alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio nazionale del CONI, trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigilante, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 138 del 1992′”.
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4.7
BATTISTI
Sostituire il comma 6-ter con il seguente:
“6-ter. Il comma 18 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:
’18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nello statuto e nell’atto costitutivo:
a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denominazione sociale;
b) assenza di fini di lucro;
c) rispetto del principio di democrazia interna;
d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
f) gratuità degli incarichi degli amministratori;
g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e associazioni;
h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva cui la società e associazioni intende affiliarsi.
18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica alle società di capitali.
18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultano già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.
18-quater. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le sue modifiche sono sottoposti all’approvazione del CONI, che può delegare alle federazioni sportive nazionale, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio nazionale del CONI, trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigilante, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 138 del 1992′”.
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4.8
LABELLARTE
Sostituire il comma 6-ter con il seguente:
“6-ter. Il comma 18 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:
’18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nello statuto e nell’atto costitutivo:
a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denominazione sociale;
b) assenza di fini di lucro;
c) rispetto del principio di democrazia interna;
d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
f) gratuità degli incarichi degli amministratori;
g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e associazioni;
h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva cui la società e associazioni intende affiliarsi.
18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica alle società di capitali.
18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultano già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.
18-quater . Gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le sue modifiche sono sottoposti all’approvazione del CONI, che può delegare alle federazioni sportive nazionale, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio nazionale del CONI, trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigilante, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 138 del 1992′”.
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4.6
D’ANDREA, SOLIANI, MONTICONE
Sopprimere il comma 6-quater.
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0/2912/5/7ª
ASCIUTTI, relatore
“Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo;
esaminato, in particolare, l’articolo 4, commi da 6-bis a 6-quater in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche;
ritenuto che il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche sia elemento determinante per l’applicazione dei benefici in deroga alle vigenti disposizioni fiscali;
valutato di dover mantenere al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) il ruolo di garanzia più volte ribadito dal legislatore ed in particolare con il decreto legislativo n. 242 del 1999, recentemente novellato;
tenuto conto della necessità di procedere con urgenza alla conversione del decreto-legge n. 72 del 2004 contente, tra l’altro, disposizioni che richiedano l’immediata certezza di applicazione;
impegna il Governo
a ribadire, con provvedimento normativo, i ruolo di garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale attribuito al CONI dal decreto legislativo n. 242 del 1999, e successive modifiche, in ossequio alle disposizioni del Comitato olimpico internazionale (CIO);
ad identificare con apposita normativa, anche ai fini fiscali, il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale unico elemento qualificante della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”.
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0/2912/5/7ª (nuovo testo)
ASCIUTTI, relatore
“Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo;
esaminato, in particolare, l’articolo 4, commi da 6-bis a 6-quater in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche;
ritenuto che il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche sia elemento determinante per l’applicazione dei benefici in deroga alle vigenti disposizioni fiscali;
valutato di dover mantenere al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) il ruolo di garanzia più volte ribadito dal legislatore ed in particolare con il decreto legislativo n. 242 del 1999, recentemente novellato;
tenuto conto della necessità di procedere con urgenza alla conversione del decreto-legge n. 72 del 2004 contente, tra l’altro, disposizioni che richiedano l’immediata certezza di applicazione;
impegna il Governo
a ribadire, con provvedimento normativo, i ruolo di garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale attribuito al CONI dal decreto legislativo n. 242 del 1999, e successive modifiche, in ossequio alle disposizioni del Comitato olimpico internazionale (CIO);
ad identificare con apposita normativa, anche ai fini fiscali, il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale unico elemento certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”.
La redazione