Il verbale della seduta del 4 maggio della VII Commissione Senato sul DL Urbani

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004
296a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca Valentina Aprea e per i beni e le attività culturali Bono.
La seduta inizia alle ore 22.

IN SEDE REFERENTE
(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004 – 2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Propone pertanto di procedere all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto, rinviando la votazione finale alla seduta di domani, con l’intesa di ritornare sulle parti che avessero eventualmente incontrato la contrarietà della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) comunica altresì che sono stati presentati anche alcuni ordini del giorno, anch’essi pubblicati in allegato al presente resoconto.

Sul n. 1, il sottosegretario Valentina APREA si dichiara disponibile ad accoglierlo, a condizione che il presentatore sopprima il punto n. 2).

Conviene il senatore BRIGNONE(LP).

Il sottosegretario Valentina APREA accoglie quindi l’ordine del giorno n. 1, come modificato, nonché – come raccomandazione – l’ordine del giorno n. 2.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) illustra l’emendamento 1.12, che corrisponde alle giuste attese degli iscritti all’ultimo anno delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), dei laureandi in scienze della formazione primaria, oltre che di coloro che si stanno specializzando sul sostegno.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra l’emendamento 1.14, volto a ripristinare la cadenza annuale dell’aggiornamento delle graduatorie. La norma proposta dal Governo impedisce infatti, a suo giudizio del tutto inopinatamente, ai docenti di essere iscritti in graduatoria per oltre due anni. Ciò è tanto più grave in quanto è motivato da ragioni di mera semplificazione amministrativa e non potrà non essere causa, sottolinea, di un folto contenzioso, anche di carattere costituzionale.
Illustra indi l’emendamento 1.0.4, che differisce dall’1.0.2 solo per il tipo di copertura finanziaria. Si tratta di proposta alla quale il Gruppo annette molta importanza, in quanto detta criteri per la stabilizzazione del personale della scuola. Al di là della mera sistemazione del personale precario, l’opposizione ritiene infatti indispensabile dettare norme chiare per la definizione dei contratti a tempo indeterminato. Quanto alla copertura, l’emendamento 1.0.4 ne reca una di carattere tradizionale. L’1.0.2 si propone invece di coprire i maggiori oneri attraverso i risparmi conseguenti ad una parte dei pensionamenti, in un’ottica senz’altro condivisibile di reinvestimento nella scuola dei risparmi ivi conseguiti.

Il senatore VALDITARA (AN) illustra l’emendamento 1.5, volto anch’esso a ripristinare la cadenza annuale dell’aggiornamento delle graduatorie. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre una cadenza biennale, ritiene infatti più equa la cadenza annuale.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l’emendamento 1.100, che fa slittare all’anno scolastico 2005-2006 il primo aggiornamento delle graduatorie, osservando che esso è volto a risolvere, sia pure solo in parte, le possibili difficoltà conseguenti all’aggiornamento biennale delle graduatorie.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l’illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.11, 1.9, 1.3 (identico all’1.10 e all’1.13), 1.6, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4 e 1.0.3. Quanto in particolare agli emendamenti volti ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1, osserva che si tratta di proposte che sollecitano una programmazione delle assunzioni. Al riguardo, ricorda tuttavia l’ordine del giorno da lui stesso presentato in qualità di relatore sul disegno di legge n. 2529, e accolto dal Governo, con il quale impegnava l’Esecutivo ad affrontare la questione in sede di attuazione dell’articolo 5 della legge n. 53. Esprime invece parere favorevole sull’1.4 e si rimette al Governo sugli emendamenti 1.1, 1.5 (analogo all’1.14) e 1.7 (in ordine al quale esprime comunque un orientamento di massima favorevole). Invita infine i presentatori degli emendamenti 1.12, 1.8 e 1.2 a ritirare le rispettive proposte e a confluire sull’emendamento 3.0.3 da lui stesso presentato al medesimo fine.

Il sottosegretario Valentina APREA conferma l’orientamento già manifestato dal Governo in sede di disegno di legge n. 2529. Esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell’1.100 (su cui esprime un convinto parere favorevole), rimettendosi alla Commissione per le valutazioni di merito.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.11.

L’emendamento 1.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione approva invece l’emendamento 1.4.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.12, di cui sottolinea l’importanza. Ricorda infatti che, qualora esso non fosse approvato, una numerosa categoria di docenti non potrebbe essere iscritta in graduatoria per motivi indipendenti dalla loro volontà.

Il senatore BEVILACQUA (AN) conviene sull’importanza della questione trattata. Osserva tuttavia che l’emendamento 3.0.3 del Presidente relatore è analogamente volto a risolvere il problema.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) rileva che l’emendamento 1.12 differisce dal 3.0.3 in quanto si rivolge anche ai docenti specializzandi sul sostegno. Si dichiara quindi disponibile a ritirare l’emendamento 1.12 qualora il Presidente relatore accetti di integrare il 3.0.3 con analoga previsione.

Conviene il presidente relatore ASCIUTTI (FI).

L’emendamento 1.12 è quindi ritirato.

La Commissione respinge poi l’emendamento 1.3 (identico all’1.10 e all’1.13) e, con distinta votazione, approva l’1.100.

Sull’emendamento 1.14, dichiara il proprio voto favorevole la senatrice ACCIARINI (DS-U), che insiste per la votazione ritenendo che l’emendamento 1.100 del Presidente relatore testé approvato, pur senz’altro apprezzabile, risolva solo una piccola parte della questione.

Anche il senatore BETTA (Aut) dichiara il proprio voto favorevole, tanto più che – come già rilevato – la proposta di cadenza biennale dell’aggiornamento delle graduatorie è motivata solo da ragioni di carattere organizzativo. La norma investe invece le aspettative dei docenti interessati, come emerso anche nelle audizioni svolte.

Il senatore BEVILACQUA (AN) rileva che, al di là dell’approvazione dell’emendamento 1.100, che senz’altro risolve i problemi connessi al contenzioso più imminente, avrebbe preferito che gli aggiornamenti delle graduatorie avvenissero con cadenza annuale. Comunque, a fronte del parere contrario reso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo, preannuncia un voto di astensione.

La senatrice MANIERI (Misto-SDI) si pronuncia a sua volta in favore dell’annualità degli aggiornamenti, alla base anche dell’emendamento 1.10 da lei stessa presentato. A suo giudizio gli aggiornamenti delle graduatorie non possono essere infatti disciplinati sulla base di parametri meramente organizzativi, atteso che incidano pesantemente sulle aspettative dei docenti interessati. Pur condividendo l’emendamento 1.100 testé accolto, ribadisce pertanto il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.14.

Gli emendamenti 1.5 e 1.14, di analogo tenore, posti congiuntamente ai voti sono indi respinti.

L’emendamento 1.6 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con riferimento all’emendamento 1.7, il senatore BEVILACQUA (AN) illustra un nuovo testo, su cui il sottosegretario Valentina APREA conferma l’orientamento contrario. L’emendamento 1.7 (nuovo testo), posto ai voti, risulta accolto.

L’emendamento 1.8 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore BRIGNONE(LP), accedendo all’invito del Presidente relatore, ritira l’emendamento 1.2 e confluisce sul 3.0.3.

In assenza del proponente, la senatrice ACCIARINI (DS-U) fa proprio l’emendamento 1.0.1, che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore MODICA (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.0.2, di cui sottolinea la differenza tecnica rispetto agli altri. Esso è volto infatti a fissare nel 70 per cento dei posti comunque resisi vacanti nell’anno solare precedente il contingente di personale da assumere per l’anno scolastico successivo. Si tratta di un principio di buona amministrazione, che non comporta oneri aggiuntivi. Né d’altra parte può convenirsi con una politica di blocco assoluto del turn over, che determina un crollo totale della struttura anziché il mero conseguimento di risparmi.

L’emendamento 1.0.2 è indi posto ai voti e respinto, così come, con separata votazione, l’emendamento 1.0.4.

L’emendamento 1.0.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 2.

Il senatore MODICA (DS-U) illustra gli emendamenti 2.31 e 2.32 osservando che, mentre la finalità del decreto-legge consiste nel garantire un canale abilitante speciale per coloro che si trovano in una posizione particolare dopo la conclusione dell’ultimo canale abilitante e l’istituzione delle SSIS, l’opposizione tende invece a ricondurre questi canali speciali a normalità, liberandoli tuttavia dai limiti imposti alla gestione normale, come ad esempio il numero chiuso delle SSIS. Rispetto alle ipotesi di sanatoria, che non potrebbero non provocare un ulteriore contenzioso, egli ritiene infatti preferibile ricondurre a normalità le abilitazioni, uniformando i canali di accesso. Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica ripristinano pertanto la sostanza della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del disegno di legge n. 2529, a suo tempo soppressa in quanto indubbiamente iniqua, ed offrono in sua vece una soluzione più giusta riallineando i canali di accesso. Sottolinea inoltre l’importanza del termine di riferimento per il conseguimento del requisito di servizio fissato, negli emendamenti in questione, nel “quinquennio scolastico dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2004”, auspicando che quanto meno detta dizione sia ripresa nel decreto-legge.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra l’emendamento 2.33, che si inserisce nella stessa ottica appena illustrata dal senatore Modica. La soluzione offerta non si pone infatti in contrasto con il percorso abilitativo ordinario, tenendo tuttavia conto di alcune specificità. L’emendamento 2.33 si rivolge in particolare agli insegnanti che hanno conseguito il diploma per la scuola elementare in un periodo di transizione fra il nuovo percorso e i corsi abilitanti, di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Al fine di non determinare disparità di trattamento, l’emendamento consente loro di frequentare corsi speciali di durata biennale presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, operando fra l’altro una riduzione dei carichi didattici rispetto al normale percorso triennale in presenza del requisito del servizio, ma rimanendo tuttavia nella medesima ottica. La norma si estende altresì ad altri insegnanti magistrali con il medesimo requisito del servizio.

Il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 2.34, che si inserisce a sua volta nella medesima ottica di ripristino della lettera d) dell’articolo 1 del comma 2 del disegno di legge n. 2529, nel rispetto però dei normali canali abilitanti. Sottolinea indi a sua volta l’importanza di una diversa definizione del periodo entro cui conseguire il requisito del servizio, che sollecita la maggioranza a recepire nel decreto-legge, e rimarca il carattere biennale anziché annuale del percorso ivi previsto.
Illustra altresì l’ordine del giorno n. 3, relativo ad una migliore distribuzione territoriale delle sedi universitarie ove si svolgeranno i corsi abilitanti.

La senatrice MANIERI (Misto-SDI) illustra l’emendamento 2.28 (nuovo testo), sottolineando l’esigenza di evitare sperequazioni insopportabili. A suo giudizio, a parità di requisito di servizio, tutti i docenti devono infatti poter accedere ad un percorso abilitante, tanto più che non è loro ascrivibile la perdurante mancanza di abilitazione.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l’emendamento 2.8, che si fa carico di consentire l’accesso ai corsi abilitanti quanto meno agli insegnanti magistrali, che hanno seguito un percorso ormai esaurito.

Il senatore FAVARO (FI) illustra l’emendamento 2.11 (nuovo testo), rivolto invece agli insegnanti tecnico-pratici. Invita altresì il Governo a condurre un approfondimento sulle tipologie di docenti che hanno il medesimo requisito di servizio, onde non tralasciare alcuna categoria. Ritiene infatti corretto garantire le medesime possibilità a tutti coloro che si trovano nella medesima posizione, salvaguardando tuttavia la qualità della scuola. In tal senso, manifesta apprezzamento per l’ipotesi, suggerita dall’opposizione, di riconoscere il servizio prestato attraverso una riduzione dei carichi didattici.

Il senatore MODICA (DS-U) illustra l’emendamento 2.36, che costituisce un testo coordinato delle proposte precedenti. In una visione organica, ritiene infatti preferibile un testo unitario rispetto ad interventi settoriali, inevitabilmente sconnessi fra loro. Lascia pertanto agli atti con soddisfazione tale testimonianza di un diverso modo di legiferare.
Illustra altresì l’emendamento 2.38, che si fa carico dei costi dei corsi abilitanti. Non va infatti dimenticato che tali costi sono, nella proposta del Governo, a carico dei docenti. Egli propone invece una sostanziale gratuità, da conseguire attraverso una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Illustra infine l’emendamento 2.39, relativo agli insegnanti tecnico-pratici che sono stati ammessi con riserva agli ultimi corsi abilitanti, avendo maturato il requisito del servizio fra la data di entrata in vigore della legge e il bando del concorso. Ritiene infatti giunto il momento di sciogliere positivamente tale riserva, del resto confermando una vicenda già in atto di fatto.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l’emendamento 2.2, relativo all’abilitazione per lo strumento musicale nella scuola secondaria. Illustra altresì l’emendamento 2.0.2, relativo alle graduatorie dell’alta formazione artistica e musicale.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l’illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 2, ad eccezione dell’emendamento 2.11 (nuovo testo), su cui esprime parere favorevole. Il parere è contrario anche sul 2.0.3. Raccomanda poi al Governo l’accoglimento dell’ordine del giorno n. 3, manifestando un orientamento convintamente favorevole. Si rimette invece al Governo sull’emendamento 2.0.1.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione evidentemente del 2.7 del Governo e di quelli ad esso analoghi. Quanto all’emendamento 2.11 (nuovo testo), conviene che la finalità sia condivisibile. Si rimette pertanto alle valutazioni della Commissione.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 2.1 (identico al 2.30), 2.31 e 2.32.

Per dichiarazione di voto sull’emendamento 2.33, interviene il senatore COMPAGNA (UDC), il quale osserva che esso impone corsi speciali biennali a tutte le categorie di insegnanti magistrali. Ad esso egli ritiene invece preferibile l’emendamento 2.4, da lui stesso presentato insieme al senatore Eufemi e ad altri senatori, analogo ad altri successivamente presentati fra l’altro dal Governo e dal Presidente relatore, in quanto restringe l’applicazione della norma a coloro che hanno conseguito la maturità magistrale negli anni dal 1999 al 2002. Tiene comunque a precisare che il suo Gruppo si è fatto promotore della norma.

L’emendamento 2.33 è indi posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti 2.23 e 2.22 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

La Commissione respinge indi l’emendamento 2.34.

Sull’emendamento 2.28 (nuovo testo) (identico al 2.13 e al 2.25), il senatore VALDITARA (AN) preannuncia un voto di astensione, prendendo atto del parere contrario espresso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo. Pur esprimendo soddisfazione per le scelte adottate in favore degli insegnanti magistrali e quelli tecnico-pratici, rispettivamente, con gli emendamenti 2.7 e 2.11, registra infatti che né la proposta dell’opposizione né la riproposizione pura e semplice della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del disegno di legge n. 2529 configurano una risposta soddisfacente. Sollecita pertanto con vigore una risposta più efficace. Aggiunge altresì la propria firma all’emendamento 2.14.

L’emendamento 2.28 (nuovo testo) (identico al 2.13 e al 2.25) è indi posto ai voti e respinto.

Sull’emendamento 2.7, il sottosegretario Valentina APREA riconosce che la formulazione dell’emendamento 2.4 appare preferibile in quanto contiene un riferimento alla lettera b). La norma intende infatti garantire un canale abilitativo ai docenti in possesso della specializzazione per il sostegno. Presenta pertanto una riformulazione in tal senso dell’emendamento 2.7.

I senatori BIANCONI (FI) e GUASTI (FI) aggiungono la propria firma all’emendamento 2.3.

Il senatore GABURRO (UDC) aggiunge la sua firma all’emendamento 2.4.

Il senatore BEVILACQUA (AN) prende atto della scelta del Governo di modificare il proprio emendamento in senso analogo a quelli già presentati, anziché convenire direttamente sull’approvazione di questi ultimi. Aggiunge comunque la propria firma all’emendamento 2.14.

L’emendamento 2.7 (nuovo testo) è infine posto e accolto, con conseguente assorbimento degli emendamenti 2.8, 2.9, 2.35, 2.12, 2.3, 2.4 e 2.14.

Sull’emendamento 2.11 (nuovo testo), dichiara il proprio voto favorevole la senatrice ACCIARINI (DS-U). Esso, pur non corrispondendo alla linea sottesa agli emendamenti del suo Gruppo, tiene infatti correttamente conto della specificità degli insegnanti tecnico-pratici, che non hanno titolo di accesso al canale ordinario di abilitazione. Pertanto, pur ribadendo la preferenza per il riallineamento dei percorsi abilitanti attraverso corsi di carattere biennale, esprime un orientamento favorevole su tale emendamento in considerazione della specificità degli insegnanti tecnico-pratici e della loro impossibilità di seguire altri percorsi.

L’emendamento 2.11 (nuovo testo), cui aggiungono la propria firma i senatori BIANCONI (FI), GABURRO (UDC) e VALDITARA (AN) nonché GUASTI (FI), è indi posto ai voti ed accolto.

In assenza del proponente, il senatore BEVILACQUA (AN) fa proprio l’emendamento 2.15 che, posto ai voti congiuntamente al 2.24 di identico tenore, risulta respinto.

L’emendamento 2.16 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione respinge poi l’emendamento 2.29 (identico al 2.17).

L’emendamento 2.26 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L’emendamento 2.36 è respinto.

L’emendamento 2.37 è dichiarato precluso a seguito della reiezione del 2.31.

Gli emendamenti 2.18, 2.5 e 2.6 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore BEVILACQUA (AN) ritira gli emendamenti 2.19 e 2.20.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l’emendamento 2.41 ed accoglie il 2.2.

Il sottosegretario Valentina APREA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.10, 2.40, 2.27, 2.21, in quanto superati dal precedente accoglimento dell’emendamento 1.100.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l’emendamento 2.10.

Il senatore FAVARO (FI) ritira l’emendamento 2.40.

Il senatore BEVILACQUA (AN) ritira l’emendamento 2.21.

L’emendamento 2.27 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sull’emendamento 2.38, la senatrice ACCIARINI (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole. Non avendo infatti la maggioranza accolto la linea proposta dall’opposizione di una formazione abilitante biennale come forma di garanzia per la qualità della scuola, resta il percorso proposto dal Governo che tuttavia ha notevoli costi a carico dei docenti. Onde evitare tale iniqua conseguenza, che potrebbe continuare a tenere fuori dal mondo della scuola quei docenti che non hanno frequentato le SSIS proprio per il loro carattere oneroso, sollecita quindi l’approvazione dell’ emendamento 2.38 che si fa carico di trovare un’idonea copertura finanziaria.

L’emendamento 2.38, posto ai voti, è respinto, così come l’emendamento 2.39.

Il sottosegretario Valentina APREA accoglie l’ordine del giorno n. 3.

Il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U) insiste per la votazione.

Posto ai voti, l’ordine del giorno n. 3 è quindi accolto dalla Commissione all’unanimità ai fini della sua trasmissione all’Assemblea.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi l’ emendamento 2.0.1, accoglie il 2.0.2 e respinge il 2.0.3.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del decreto-legge, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 3.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l’emendamento 3.3, volto a reintrodurre una norma già approvata in sede di disegno di legge n. 2529 e non inserita dal Governo nel decreto-legge.

Il senatore VALDITARA (AN) illustra l’emendamento 3.2, di identico tenore, ricordando la convergenza a suo tempo registrata in sede di disegno di legge n. 2529.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) illustra l’emendamento 3.6, che prevede una disciplina del congedo straordinario senza assegni per gli insegnanti di ruolo nella scuola secondaria in possesso di dottorato di ricerca che risultino vincitori di concorsi presso le università o gli enti pubblici di ricerca, sottolineandone il carattere non oneroso per lo Stato.

Il senatore FAVARO (FI) illustra l’emendamento 3.7, che concede una proroga agli attuali insegnanti delle SSIS, al fine di non nominarne di nuovi a seguito del prolungamento della durata dei corsi.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra l’ ordine del giorno n. 2, che si propone lo stesso obiettivo degli emendamenti 3.3 e 3.2. Pur esprimendo apprezzamento per la scelta del Presidente relatore di ripresentare una norma già accolta in sede di disegno di legge n. 2529, ritiene infatti che il problema possa essere risolto anche attraverso un ordine del giorno, che avrebbe il pregio di non invadere una materia di natura contrattuale.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l’illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.6, 3.0.1 e 3.0.5, si rimette al Governo sul 3.4 ed esprime parere favorevole sul 3.7. Quanto al 3.0.2, ricorda che analogo emendamento era stato presentato dai senatori Bevilacqua ed altri in sede di disegno di legge n. 2529, ma aveva registrato il parere contrario della Commissione bilancio. Invita pertanto il presentatore a ritirarlo. Raccomanda infine l’approvazione degli emendamenti 3.3 (identico al 3.2), 3.1 (identico al 3.5 e, in parte, al 3.8) e 3.0.3 nuovo testo (di tenore analogo al 3.0.4 e 3.0.6).

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Si passa alle votazioni.

La Commissione accoglie l’emendamento 3.3 (identico al 3.2).

Il senatore BEVILACQUA (AN) ritira l’emendamento 3.4.

Sull’emendamento 3.6, la senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) chiede al rappresentante del Governo di esprimersi sull’eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il sottosegretario Valentina APREA manifesta disponibilità in tal senso.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) trasforma quindi l’emendamento 3.6 nell’ordine del giorno n. 5, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione approva poi gli emendamenti 3.7 e 3.1 (analogo al 3.5 e al 3.8), da intendersi quali commi aggiuntivi del nuovo articolo 3 come sostituito a seguito dell’approvazione dell’ emendamento 3.3.

L’ ordine del giorno n. 2 è dichiarato assorbito a seguito dell’approvazione dell’
emendamento 3.3.

In assenza del proponente, il senatore GABURRO (UDC) fa proprio l’emendamento 3.0.1, chiedendo l’orientamento del rappresentante del Governo nel caso di una trasformazione in ordine del giorno.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) osserva che l’emendamento contiene norme di carattere immediatamente precettivo, che mal si prestano ad essere oggetto di un ordine del giorno.

Il senatore GABURRO (UDC) ritira conseguentemente l’emendamento 3.0.1.

Il senatore COMPAGNA (UDC) ritira a sua volta l’emendamento 3.0.2.

La Commissione accoglie indi l’emendamento 3.0.3 nuovo testo (di contenuto analogo al 3.0.4 e al 3.0.6).

L’emendamento 3.0.5 è dichiarato decaduto per assenza del proponente

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del decreto-legge.

Il senatore BRIGNONE (LP) illustra l’emendamento 4.1. Indi, su richiesta del presidente relatore ASCIUTTI (FI), ne presenta un nuovo testo.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra gli emendamenti 4.2 e 4.3, di carattere tecnico. Esprime altresì parere favorevole sul 4.1 (nuovo testo).

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.2 e 4.3. Sul 4.1 (nuovo testo) si rimette alla Commissione manifestando un orientamento favorevole.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.2, 4.1 (nuovo testo) e 4.3 risultano accolti.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del decreto-legge e di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 5.

Il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 5.4, che ripropone una norma non accolta nel corso dell’esame dell’ultima manovra finanziaria pur non comportando oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Si tratta tuttavia di una disposizione molto importante, anche alla luce delle difficoltà che incontrano le procedure per le assunzioni in deroga previste dall’ultima legge finanziaria.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l’emendamento 5.2 volto ad equiparare alla classe dirigenziale medica il personale universitario non docente assunto in qualità di medico, attualmente equiparato agli infermieri specializzati.

Il senatore VALDITARA (AN) illustra l’emendamento 5.0.2 che proroga il Consiglio universitario nazionale in attesa del riordino previsto dal disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri ed in attesa di esame parlamentare.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l’illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) si rimette al Governo sugli emendamenti 5.4 e 5.1. Esprime invece parere contrario sul 5.1 e favorevole sul 5.0.2.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l’ emendamento 5.4. Con distinta votazione accoglie invece il 5.1.

Sull’emendamento 5.2 interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore MODICA (DS-U), il quale sottolinea che il personale cui si riferisce l’ emendamento non è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e quindi correttamente non è allo stato equiparato alla classe dirigente medica. Osserva altresì che l’emendamento contiene riferimenti ad istituzioni non più esistenti nell’ordinamento, quali le aziende policlinico universitario, notoriamente sostituite dalle aziende ospedaliere universitarie.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l’emendamento 5.2, nonché il connesso 5.3.

Il senatore COMPAGNA (UDC) ritira l’emendamento 5.0.1.

La Commissione accoglie infine l’emendamento 5.0.2.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti alla Tabella.

Il senatore BETTA (Aut) illustra l’emendamento Tab. 3, volto a risolvere un problema annoso, che ha già trovato accoglimento presso la Corte di giustizia europea.

Il senatore BEVILACQUA (AN) illustra l’emendamento Tab. 11, conseguente alle motivazioni già espresse in discussione generale.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) illustra l’emendamento Tab. 19, soppressivo del servizio aggiuntivo riconosciuto al servizio militare, richiamandosi a sua volta alle osservazioni già espresse in discussione generale. Ritiene infatti che tale punteggio aggiuntivo, benchè dimezzato rispetto alla norma approvata in sede di esame del disegno di legge n. 2529, rappresenti una discriminazione insopportabile nei confronti delle donne, facendo a tal fine l’esempio di coloro che fossero andate in maternità nel periodo corrispondente. Ritiene altresì che la norma sia tanto più incostituzionale alla luce del nuovo articolo 51 della Costituzione, che ha introdotto ulteriori motivi di eguaglianza fra i due sessi.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l’illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti Tab. 12, Tab. 1, Tab. 13, Tab. 23, Tab. 11, Tab. 19 (identico al Tab. 4 e al Tab. 10), Tab. 5, Tab. 6, Tab. 7, Tab. 20, Tab. 21, Tab. 22, Tab. 8 e Tab. 16. Si rimette invece al Governo sugli emendamenti Tab. 25, Tab. 9 (identico al Tab. 2), Tab. 3, Tab. 17 e Tab. 18. Esprime infine parere favorevole sull’emendamento Tab. 24, che fa proprio in assenza del proponente, identico al Tab. 14 e al Tab. 15.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che su quelli su cui il Presidente relatore si è rimesso al Governo, sui cui si rimette alla Commissione.

Si passa alle votazioni.

L’emendamento Tab. 12 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FAVARO (FI) l’ emendamento Tab. 25 è posto ai voti ed accolto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BRIGNONE (LP) l’emendamento Tab. 1 è posto ai voti e respinto.

L’emendamento Tab. 13 è dichiarato decaduto per assenza del proponente

La Commissione approva indi l’emendamento Tab. 2 (identico al Tab. 9). Respinge invece, con separata votazione, l’emendamento Tab. 23, fatto proprio dal senatore D’ANDREA (Mar-DL-U) in assenza del proponente.

Sull’emendamento Tab. 3 il senatore GABURRO (UDC) aggiunge la propria firma. Tale emendamento è indi posto ai voti ed accolto.

Il senatore BEVILACQUA (AN) ritira l’emendamento Tab. 11.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie indi gli emendamenti Tab. 17 e Tab. 18 (cui hanno aggiunto la propria firma i senatori BEVILACQUA (AN) e GABURRO (UDC)).

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento Tab. 19 interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale si richiama alle considerazioni già espresse dalla senatrice Vittoria Franco in sede di illustrazione. Osserva altresì che l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il servizio militare è fonte di discriminazione anche rispetto a coloro che, per motivi indipendenti dalla loro volontà e nei casi previsti dalla legge, non hanno potuto prestare detto servizio. Sottolinea infine il carattere assolutamente innovativo della norma contenuta nel provvedimento, che segna un’inopinata inversione di tendenza rispetto all’ordinamento vigente in cui il servizio militare è sempre stato tenuto in considerazione solo ai fini della ricostruzione di carriera.

Anche il senatore BEVILACQUA (AN) annuncia il proprio voto favorevole.

I senatori GUASTI (FI), COMPAGNA (UDC) e BETTA (Aut) annunciano invece il proprio voto contrario.

L’emendamento Tab. 19 (identico al Tab. 4 e al Tab. 10) è indi posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti Tab. 5, Tab. 6, Tab. 7, Tab. 8 e Tab. 16 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie infine l’ emendamento Tab. 24 (identico al Tab. 14 e al Tab. 15) e respinge gli emendamenti Tab. 20, Tab. 21 e Tab. 22.

Concluso l’esame degli emendamenti, il PRESIDENTE RELATORE rinvia il seguito dell’esame.
(2912) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, approvato dalla Camera dei deputati
– e petizione n. 710 ad esso attinente
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 28 aprile scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – si era conclusa la discussione generale e si erano svolte le repliche. Egli comunica altresì che, anche in questo caso, non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.
Propone quindi di procedere all’esame degli emendamenti, rinviando la votazione finale alla seduta di domani.

Conviene la Commissione.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge e dei relativi ordini del giorno, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore CORTIANA (Verdi-U) illustra gli emendamenti da lui presentati, sottolineando la difficoltà di operare in assenza del parere della Commissione giustizia, reso ma non ancora trasmesso. In detto parere, a quanto gli consta, sono stati infatti svolti numerosi rilievi critici con particolare riferimento alla sostituzione del termine “lucro” con quello di “profitto”, operata alla Camera dei deputati. Come già sottolineato in sede di discussione generale, due sentenze della Corte costituzionale chiariscono che si tratta di termini nient’affatto equivalenti, sicché l’emendamento approvato, peraltro all’unanimità, dall’altro ramo del Parlamento suscita stupore oltre che rammarico.
A fronte di tale situazione, egli ritiene indispensabile sopprimere l’articolo 1 (emendamento 1.7), onde poter riaffrontare le tematiche ad esso sottese in un contesto più disteso e pacato. Non va infatti dimenticato che Internet non è un mero supporto ma un vero e proprio sistema di comunicazione, sulla base del quale occorre articolare una nuova cornice per la tutela del diritto d’autore. Egli richiama indi l’orientamento dei portatori di interesse della filiera, tutti assolutamente contrari al provvedimento, come dimostrato anche nel corso delle audizioni apprezzabilmente svolte dall’Ufficio di Presidenza della Commissione. Al riguardo, manifesta peraltro incredulità sulla mancata convocazione da parte del Governo delle parti interessate.
Nel sottolineare poi che l’articolo 1 non è in alcun modo provvisto dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza e riconoscendo che altre parti del provvedimento sono invece condivisibili, rinnova l’invito a sopprimere l’articolo 1, dedicandovi una riflessione più approfondita.
Egli rammenta inoltre che, a livello europeo, è stata esclusa l’equiparazione fra scambio di file a scopo non commerciale e pirateria. Risulta pertanto incomprensibile il motivo per il quale il Governo contravvenga a tale esplicita indicazione.
Quanto all’emendamento 1.3, egli invita a non cadere nell’errore di utilizzare per i beni in questione le stesse logiche dello scambio di merci. Nella fattispecie in esame, si tratta di beni immateriali per lo scambio dei quali sono previste sanzioni inconcepibili.
Si sofferma altresì sull’emendamento 1.19, relativo ai prodotti sottoposti a General public licence (GPL), che rappresenta un ottimo esempio di utilizzazione del copyright a tutela dello scambio di software. Analoghe considerazioni valgono per la Creative commons per altre categorie di beni. Equiparare detti prodotti a beni materiali significa, a suo giudizio, tradire lo spirito delle licenze cui sono sottoposti.
Egli richiama indi l’attenzione della Commissione sull’emendamento 1.4, volto ad istituire una Fondazione Drm italiana presso il Ministero dell’innovazione. Al riguardo, riconosce al Governo Berlusconi il merito di aver istituito un Ministero siffatto. Lamenta tuttavia che esso non venga mai consultato quando si tratta di innovazione tecnologica.
Avendo concluso il tempo a disposizione per l’intervento, si rammarica di non poter illustrare i restanti emendamenti.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra l’emendamento 1.26 e gli altri presentati dal suo Gruppo condividendo molte delle considerazioni svolte dal senatore Cortiana. Osserva peraltro che il decreto-legge assomma materie fra loro molto diverse, alcune delle quali indubbiamente necessarie ed urgenti, oltre che largamente attese dalle categorie interessate.
Con particolare riferimento all’articolo 1, occorre peraltro rilevare che esso investe da vicino la competenza della Commissione giustizia, sicché appare difficile proseguire l’esame prima che il parere reso da quest’ultima sia stato effettivamente trasmesso.
In una logica di riduzione del danno, oltre alla soppressione dell’articolo ovvero a quella del comma 2, ella si dichiara peraltro disponibile ad interventi limitati sui profili di maggiore criticità. Fra questi, ricorda in particolare la sostituzione del termine “lucro” con quello di “profitto”. Al riguardo, sottolinea che il termine “lucro” ha una valenza chiara e nitida nel nostro ordinamento giuridico, strettamente legata agli aspetti economici. Il termine “profitto” ha natura invece prevalentemente contabile e mal si addice all’uso che ne è fatto all’articolo 1.
Ribadisce quindi la necessità di interventi limitati, che evitino di estendere le pesanti sanzioni previste dal provvedimento a fattispecie incongrue.
Avviandosi alla conclusione, rinnova l’attenzione del Gruppo alle problematiche sollevate dal senatore Cortiana ed auspica una soluzione che consenta di non disattendere le attese delle categorie interessate ad altri profili del provvedimento. Reputa comunque difficile lasciare inalterato il testo del decreto-legge operando solo attraverso atti di indirizzo, in considerazione del carattere precettivo ed immediatamente applicabile delle norme sanzionatorie.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l’ordine del giorno n. 4, presentato al fine di superare alcune delle difficoltà evidenziate. Rende altresì noto di aver esperito tutte le possibilità per modificare il testo in esame, non avendo personalmente alcuna contrarietà a tale ipotesi. Condivide infatti l’opinione che l’articolo 1 presenti profili di criticità tali, anche ulteriori rispetto a quelli evidenziati dal senatore Cortiana, da necessitare un esame più approfondito. Dal Governo e dall’altro ramo del Parlamento sono giunti tuttavia segnali assolutamente negativi, sicché – anche a fronte della necessità di convertire comunque il decreto per assicurare la piena applicazione di altre disposizioni assolutamente urgenti – si trova a dover esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
Quanto agli ordini del giorno, manifesta un orientamento favorevole al n. 1; sul n. 2, si dichiara tendenzialmente contrario ad una ulteriore Commissione parlamentare d’inchiesta, rimettendosi tuttavia alle valutazioni del Governo. Condivide infine l’ordine del giorno n. 3.

Il sottosegretario BONO ricorda che alla Camera la discussione sul provvedimento è stata assai pacata, risultando a tutti chiara la volontà del Governo di perseguire due obiettivi: la tutela del diritto d’autore e la libera fruizione della cultura per tutti i cittadini. Non a caso, nella votazione finale quasi tutti i Gruppi di opposizione si sono infatti astenuti.
Né va dimenticato che la sostituzione del termine “lucro” con quello di “profitto” è intervenuta a seguito di un emendamento al testo originario del Governo presentato dall’opposizione che, in quella fase di esame, si è ritenuto assolvesse meglio agli obiettivi finali.
Il decreto-legge rappresenta del resto un passo importante, atteso che l’Italia è il primo Paese in Europa che legifera in materia. Non solo, ma lo strumento del decreto-legge è apparso indispensabile in considerazione degli elevatissimi livelli di pirateria riscontrati nel nostro Paese. Né la lotta alla pirateria può intendersi come difesa degli interessi degli operatori commerciali trattandosi – tutto al contrario – di difesa della cultura. Il decreto-legge risponde pertanto ad un’esigenza diffusa, anche se sconta la mancanza di precedenti ed opera pertanto in via del tutto sperimentale.
Il decreto-legge risponde inoltre a molte altre esigenze, che ne impongono una conversione definitiva nei tempi costituzionali. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti a ritirarli. In caso contrario, sarebbe costretto ad esprimere parere contrario.
Quanto agli ordini del giorno, si riserva di esprimere il proprio orientamento nella seduta di domani.

Riprende brevemente la parola il senatore CORTIANA (Verdi-U), il quale ricorda come nella scorsa legislatura il Governo di Centro-Sinistra abbia già recepito una direttiva europea in materia, sia pure con il suo personale voto contrario. Contesta quindi che il decreto-legge n. 72 rappresenti il primo intervento normativo in materia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 1 del 5 maggio.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2912
al testo del decreto-legge

Art. 1
1.7
CORTIANA

Sopprimere l’articolo.
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1.38
D’ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Sopprimere l’articolo.
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1.8
CORTIANA

Sopprimere il comma 1.
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1.3
CORTIANA

Sostituire il comma 1 con il seguente:
“1. L’Italia promuove il libero peer to peer su Internet come mezzo di sviluppo culturale e civile. L’Italia promuove un sistema di Digital right Management aperto e in grado di consentire un prospero sviluppo delle attività commerciali e distributive di autori e editori ed altri attori sulla catena del valore”.
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1.19
CORTIANA

Al comma 1 dopo il terzo periodo, inserire il seguente: “I prodotti sottoposti a licenza GPL non dovranno essere sottoposti a detto obbligo”.
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1.39
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, sopprimere le parole “Fino all’adozione di tale decreto, l’avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l’immediata visualizzazione”.
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1.20
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere le parole: “Fino all’adozione di tale decreto,”.
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1.26
ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere il comma 2.
_____________

1.9
CORTIANA

Sopprimere il comma 2.
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1.40
MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA

Sopprimere il comma 2.
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1.4
CORTIANA

Sostituire il comma 2 con il seguente:
“2. Viene istituita la Fondazione Drm italiana presso il ministero dell’Innovazione. Entro tre anni la fondazione procederà allo sviluppo e quindi alla diffusione su tutta internet di un sistema Drm aperto a una pluralità di contratti digitali incorporati nei film, nei file musicali e nei documenti liberamente veicolati sulla Internet italiana. I contratti digitali, liberamente stipulati tra le parti (autori e utenti) vanno dalla gratuità conclamata (Creative Commons) fino al pagamento su specifici siti (ad esempio certificati dalla Siae), secondo clausole definite dalle parti e su un’architettura software Drm liberamente distribuita e accessibile (Open Source) sulla rete. Le modalità tecniche di attuazione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.
_____________

1.10
CORTIANA

Sopprimere il comma 3.
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1.27
ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 3, capoverso a-bis), sostituire le parole: “per trarne profitto” con le seguenti: “a fini di lucro”.
_____________

1.11
CORTIANA

Al comma 3, capoverso a-bis), sostituire le parole: “per trarne profitto” con le seguenti: “a fini di lucro”.
_____________

1.28
ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 3, capoverso a-bis), sopprimere le parole: “, mediante connessioni di qualsiasi genere,”.
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1.1
BOSCETTO

Sopprimere il comma 4.
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1.6
CORTIANA

Sostituire il comma 4 con il seguente:
“4. All’atto del completamento del sistema Drm italiano scatterà l’obbligo per tutti i file in rete sotto copyright e di cui si richiede la protezione legale di adeguarsi al sistema Drm italiano, pena la mancata protezione legale contro le infrazioni”.
_____________

1.29
Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 4, sostituire le parole: ” Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno” con le seguenti: “L’autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”.
_____________

1.30
MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE

Al comma 4, sostituire le parole: “raccoglie le” con le seguenti: “, attraverso il servizio della polizia postale e delle comunicazioni, organizza le strutture e i servizi tecnici ed informatici necessari per la raccolta delle”.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: “interessate” con la seguente: “competenti”.
_____________

1.31
Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 4, sostituire la parola: “interessate” con la seguente: “competenti”.
_____________

1.12
CORTIANA

Sopprimere il comma 5.
_____________

1.5
CORTIANA

Sostituire il comma 5 con il seguente:
“5. Nel periodo transitorio dei tre anni nessuna sanzione è prevista per alcuno, salvo conclamati casi di copia e di distribuzione di opere sotto copyright per fini di lucro”.
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1.41
BOSCETTO

Al comma 5, sostituire le parole: “A seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria” con le seguenti: “A seguito di richiesta dell’autorità giudiziaria o degli organi di polizia”.
_____________

1.32
TESSITORE, PAGANO, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI

Al comma 5, sostituire le parole da: “comunicano” fino alla fine del comma con le seguenti: “sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo sopra citato”.
_____________

1.42
BOSCETTO

Al comma 5, sopprimere le parole: “alle autorità di polizia”.
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1.13
CORTIANA

Sopprimere il comma 6.
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1.2
BOSCETTO

Al comma 6, sostituire le parole: “A seguito di provvedimento” con le seguenti: “Su richiesta degli organi di polizia, ovvero”.
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1.21
CORTIANA

Al comma 6, sopprimere le parole: “ad impedire l’accesso ai contenuti dei siti ovvero”.
_____________
1.33
ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 6, sostituire le parole: “ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi” con le seguenti: “al contenuto di un servizio al quale assicurano l’accesso”.
_____________

1.34
Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 6, sopprimere le parole: “ovvero a rimuovere i contenuti medesimi”.
_____________

1.14
CORTIANA

Sopprimere il comma 7.
_____________

1.35
MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere il comma 7.
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1.22
CORTIANA

Al comma 7, sostituire le parole: “250.000 euro” con le seguenti: “75.000 euro”.
_____________

1.36
PAGANO, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: “da 50.000 euro a 250.000 euro” con le seguenti: “da 5.000 euro a 25.000 euro”.
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1.15
CORTIANA

Sopprimere il comma 8.
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1.16
CORTIANA

Al comma 8 sopprimere la lettera b).
_____________

1.24
CORTIANA

Al comma 8, lettera a), capoverso d), sostituire le parole: “0,36 euro per ogni gigabyte” con le seguenti: “0,06 euro per ogni gigabyte”.
_____________

1.18
CORTIANA

Al comma 8, lettera b) sopprimere le parole: “e software finalizzato alla masterizzazione”.
_____________

1.17
CORTIANA

Sopprimere il comma 9.
_____________

1.37
ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere il comma 9.
_____________

1.23
CORTIANA

Aggiungere in fine il seguente comma:
“9-bis. Tutte le produzioni cinematografiche prodotte con prestiti del Fondo Unico per lo Spettacolo, qualora il prestito non venga restituito entro un anni, passano sotto licenza di diritto d’autore Cretive Commons, e sono pertanto liberamente e gratuitamente distribuibili attraverso reti di comunicazione informatiche dagli utenti. Le relative modalità tecniche sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni”.
_____________

1.25
CORTIANA

Aggiungere in fine il seguente comma:
“9-bis. Al comma 1 dell’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, sono soppresse le parole “e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale”.
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0/2912/1/7ª
CORTIANA

“Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,
considerato che
l’articolo 1, comma 1, prevede che l’immissione nel sistema di reti telematiche di un’opera dell’ingegno, o parte di essa, sia corredata da un idoneo avviso circa l?avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d?autore e sui diritti connessi;
in moltissimi casi il materiale diffuso o non è coperto da diritti d?autore o è di libera distribuzione sia in Italia che all?estero (per esempio nel campo musicale ci sono siti da dove poter scaricare gratuitamente migliaia di brani di artisti indipendenti oppure tantissimi software gratuiti, opensource, copyleft o shareware);
la norma in questione sembra considerare illegale lo scaricamento anche di queste opere di cui invece i detentori dei copyrights, ove presenti, auspicano la massima diffusione anche ma non solo ai fini di un successivo riscontro economico;
imponendo a livello nazionale tale idoneo avviso si otterrebbe di ridurre tutte quelle attività di utilizzo e studio di materiali, sia gratuiti che non, disponibili solo ed esclusivamente su internet, perché magari ospitati solo da siti non italiani, o che comporterebbero, comunque, un notevole aggravio di costi passando per un distributore ufficiale;
il sistema globale delle comunicazioni non consente tecnicamente iniziative di tale fatta ad un solo Paese, assolutamente al di fuori del contesto europeo;

impegna il Governo

a consentire nell’apposito decreto di cui all’articolo 1 comma 1 che sia sufficiente per garantire la liceità della distribuzione tramite rete informatica una dichiarazione del detentore del diritto d’autore;
a consentire, nell’apposito decreto di cui all’articolo 1 comma 1, ai prodotti sottoposti a licenze che permettono la libera e\o gratuita distribuzione, nazionali o internazionali o di altri Paesi, di non essere sottoposti all’obbligo di cui all’articolo 1, comma 1”.
_____________
0/2912/2/7ª
CORTIANA

“Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,
visto che lo sviluppo tecnologico e le possibilità offerte dalle nuove reti di comunicazione pongono il legislatore di fronte alla necessità di rivedere alcuni aspetti delle regole del vivere comune che sappiano valorizzare i processi economici e sociali connessi con le nuove tecnologie;
premesso che la crescita di Internet pone problematiche nuove rispetto al diritto costituzionalmente garantito della privacy dei cittadini e, oggettivamente, rischia di porre tale diritto in contrasto con il legittimo diritto alla sicurezza, che debbono essere entrambi tutelati dallo Stato;
considerato che la filiera produttiva dell’Innovation and Communication Technology è oggi strettamente collegata con il settore delle Telecomunicazioni, uno dei settori dove l’Italia rischia di vedere allargato il proprio ritardo tecnologico, e questo nostante un patrimonio nazionale di imprese e aziende quanto mai vivo, che necessita di un quadro politico stabile, certo e aperto;
dato che la rete internet rappresenta un nuovo modello di relazione sociale, che deve essere armonizzato e contestualizzato alla produzione legislativa attuata dal soggetto istituzionalmente deputato, cioè il Parlamento;
valutato che la possibilità di copia digitale di sua comunicazione pone problemi inediti e nuove opportunità per la crescita culturale del Paese tutto e per la libera condivisione del sapere;

impegna il Governo a sostenere una iniziativa parlamentare diretta ad istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta bicamerale al fine di fornire un quadro di riferimento adeguato alla comprensione delle modificazioni intervenute dalla crescita della Società dell’Informazione e dallo sviluppo delle reti, con gli obiettivi di identificare il giusto equilibrio tra diritto alla privacy e diritto alla sicurezza, di identificare le innovazioni da introdurre in relazione ai temi del diritto d’autore e del copyright, di sviluppare i processi di cittadinanza telematica di fornire elementi per lo sviluppo economico e sociale in questi settori”.

0/2912/3/7ª
CORTIANA

“Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,
visto che
· lo scorso 22 aprile la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, con rilevanti ed incisive modifiche, fra cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, come emendato dalla Camera dei deputati, si modifica in maniera rilevante l’articolo 171-ter della legge sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941), sostituendo, al primo comma, la dizione ?a fini di lucro? con la dizione ?per trarne profitto?. L’articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 copre la riproduzione abusiva di opere dell’ingegno diverse dal software; la disposizione è strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma. Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 euro, richiedono, ad oggi, condotte poste in essere per ?uso non personale? e per ?fini di lucro?. L’introduzione dello scopo del profitto ridisegna completamente la fattispecie penale. La differenza tra lucro e profitto è infatti stata lungamente elaborata dalla giurisprudenza che ha definito nozioni precise dei due concetti. È quindi possibile prevedere con precisione l’impatto delle novità introdotte dalla Camera. Una tale modifica è già stata operata, infatti, sull’articolo 171-bis dalla legge n. 248 del 2000. Su di essa ebbe ad esprimersi, con queste parole, la Corte di Cassazione: «la modifica del 1 comma dell’articolo 171 bis legge 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall’articolo 13 legge 18 agosto 2000 n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del ?fine di lucro? quello del ?fine di trarne profitto?, comporta un’accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell’autore». Il precedente che solitamente si suole citare per la distinzione dello scopo di lucro dal fine di profitto è la sentenza della pretura di Cagliari del 3 dicembre 1996. La massima di tale provvedimento recita: «Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell’acquisizione di uno o più beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben più ampio. Il profitto può implicare sia il lucro, quindi l’accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel profitto può rientrare anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l’accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso.»
· Tale orientamento è stato più volte confermato sia positivamente che negativamente, ad esempio dal Tribunale di Torino secondo cui «il fine di lucro richiesto ai fini dell’integrazione del reato previsto e punito dall’articolo 171-bis della legge n. 633 del 1941 (legge d’autore) non può intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all’immediato incremento patrimoniale».
Il luogo più celebre ove compare la locuzione ?per trarne profitto? è senz’ombra di dubbio l’articolo 624 del codice penale, che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Così, ad esempio, in Cassazione, 03-04-1989 leggiamo che «rientra nell’ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l’agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.»
L’introduzione del concetto di “trarre profitto”, quindi, amplia notevolmente la fattispecie penale. Con riguardo alla condivisione di opere protette mediante sistemi di file-sharing, ove l’acquisizione di tali opere e la contestuale messa a disposizione di terzi porta a ritenere integrato l’uso non personale richiesto dall’articolo 171-ter, si prospetta la concreta eventualità che la giurisprudenza, in accordo ad orientamenti ormai consolidati, possa ritenere la condotta un illecito penale.

premesso che
· Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge introduce, al comma 2 dell’articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 la seguente lettera: «a-bis) per trarne profitto, comunica al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore o parte di essa». Abbiamo visto come la nozione del concetto di “trarre profitto” sia molto ampiamente interpretata dalla giurisprudenza. Abbiamo inoltre posto in evidenza come la condivisione di opere protette mediante sistemi di file-sharing non possa essere una condotta inquadrabile nell’ambito dell’uso personale ma costituisca appunto una comunicazione al pubblico mediante immissione in un sistema di reti telematiche. La condotta di chi condivide, sebbene sanzionabile mediante il comma 1 dell’articolo 171-ter, viene assorbita dalla lettera a-bis) del comma 2 del medesimo articolo. La conseguenza è che la condivisione di opere protette, anche senza scopi di lucro, viene sanzionata come reato aggravato. Il comma dell’articolo 171-ter che stiamo analizzando riguarda infatti condotte di particolare gravità. In altri termini un adolescente che, dal computer di casa, condivida qualche brano musicale, si trova ad essere equiparato ai membri di associazioni malavitose volte alla commercializzazione massiccia di altrui opere dell’ingegno.
Ciò non può che far ritenere che la norma in esame non possa non avere profili evidenti di incostituzionalità in relazione all’articolo 3 della Costituzione. È infatti evidente che il legislatore sta qui operando un’equiparazione tra condotte che hanno caratteristiche ed impatto sociale profondamente differenti.
· L’effetto del decreto come modificato dalla Camera dei deputati è quindi quello di criminalizzare la condivisione di file mediante strumenti telematici. La ratio di un tale provvedimento, il primo del genere negli ordinamenti appartenenti alla tradizione giuridica occidentale, si fonda sulla considerazione che chi fa uso di tali strumenti per accedere ad opere protette compie un «furto» e sia da considerarsi un «pirata informatico». Sebbene questo argomento disponga di notevole forza retorica, un’analisi più attenta del fenomeno che stiamo esaminando deve portarci a respingere una tale ricostruzione.
Si è infatti propensi ad aderire acriticamente alla proposizione secondo cui chi scarica opere protette da Internet, in mancanza di tale possibilità, procederebbe all’acquisto delle stesse attraverso i canali distributivi tradizionali. Secondo questa impostazione, quindi, ogni opera scaricata è un’opera non acquistata. Una tale correlazione, però, lungi dall’essere dimostrata, non si fonda su alcunché di solido. Le attività che il decreto si accinge a reprimere penalmente sono spesso svolte da minorenni, i quali non necessariamente dispongono delle risorse finanziarie per l’acquisto dei beni in questione.
Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di prodotti discografici. Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:
«We find that file sharing has no statistically significant effect on purchases of the average album in our sample. Moreover, the estimates are of rather modest size when compared to the drastic reduction in sales in the music industry. At most, file sharing can explain a tiny fraction of this decline. This result is plausible given that movies, software, and video games are actively downloaded, and yet these industries have continued to grow since the advent of file sharing.»
La crescita, quindi, di industrie che pur sono tra le supposte “vittime” dei sistemi di condivisione dei file depone a sfavore di una correlazione diretta tra sviluppo di tali strumenti e diminuzione delle vendite dei prodotti scambiati.
Nel 2003 uno studio svolto ad opera della Music Programming Ltd (MPL) ha anzi mostrato come chi scarica musica sia in verità un acquirente di opere musicali: l’87 per cento di chi ha scaricato brani da Internet ha poi acquistato l’intero album. Ciò deve portarci a ritenere che chi fa uso dei sistemi di condivisione di file sia spesso un cliente delle case discografiche.

considerato che
· tra i principali utilizzatori di sistemi di condivisione di file vi sono i minorenni. Sebbene per l’Italia manchino dati certi, un’idea del fenomeno può essere ricavata dall’analisi di studi condotti in altri paesi con analoga penetrazione sociale delle tecnologie telematiche ed informatiche. Un’indagine sulle abitudini dei giovani canadesi compresi tra i 9 e i 17 anni mostra come il 57 per cento di costoro utilizzi Internet principalmente per scaricare musica. Il rapporto mette inoltre in evidenza il divario generazionale tra i giovani utenti ed i loro genitori: il 50 per cento dei giovani ritiene di conoscere gli strumenti telematici meglio dei propri genitori, ed il 70 per cento degli intervistati afferma di non parlare con costoro delle attività svolte on-line. Un tale panorama deve invitare alla riflessione sul problema della consapevolezza, ad opera dei giovanissimi utilizzatori di sistemi di condivisione di file, circa l’illiceità della loro condotta. D’altro canto, rappresentando costoro una quota non irrilevante degli utenti di strumenti di file-sharing, devono essere prese in seria considerazione le conseguenze di un loro inevitabile coinvolgimento nei procedimenti penali avviati in applicazione delle norme introdotte dal decreto. Le conseguenze, in termini di ritorno di immagine per i proponenti un simile provvedimento, potrebbero essere estremamente pesanti. Anche in questo caso possiamo trarre questa conclusione a partire da analoghe esperienze straniere, ed in particolare da quanto sta avvenendo negli Stati Uniti.
È bene ricordare che negli USA la condivisione di opere protette mediante sistemi peer-to-peer rappresenta a tutt’oggi un mero illecito civile. Il titolari dei diritti d’utilizzazione economica delle opere scambiate possono, cioè, citare in giudizio, per ottenere un risarcimento dei danni patiti, gli utilizzatori. Grazie ad una sentenza di una corte federale, la Recording Industry Association of America ottenne la possibilità di richiedere agli Internet Service Provider i dati identificativi degli utenti senza bisogno di richiedere un apposito provvedimento ad opera di un giudice. In seguito a tale decisione la RIAA procedette alla citazione in giudizio di centinaia di utenti. Nella prima ondata di citazioni due casi hanno attirato l’attenzione della stampa, nazionale ed internazionale: nella rete finirono una bambina di 12 anni ed un anziano signore di 71 anni.
L’anziano signore, del Texas, aveva ?impunemente? concesso ai propri nipotini l’uso del proprio computer. Costoro, a sua insaputa, lo avevano utilizzato per scaricare musica. Brianna, una giovane dodicenne, figlia di una madre divorziata che viveva negli alloggi di residenza agevolata della città di New York, fu trovata a condividere un migliaio di file contenenti le canzoni dei suoi artisti preferiti. La vicenda finí sulle prime pagine di tutti i giornali americani, con conseguenze di immagine, per la RIAA, assai pesanti: se la campagna della RIAA aveva in precedenza avuto il supporto della stampa, in quanto volta a combattere ?pirati? e ?ladri?, una volta visto il volto di tali ?pirati? e ?ladri? l’umore del pubblico cambiò. La RIAA fu costretta a procedere immediatamente ad una transazione stragiudiziale con la giovane minorenne. La cifra che la bimba si impegnò a pagare con il compromesso fu interamente reperita mediante una colletta svolta on-line. Vi è da ritenere che, in conseguenza dell’approvazione del decreto in esame, simili eventualità avranno a verificarsi anche nel nostro paese ove, però, il file-sharing risulterà punito con pene molto severe, con conseguenze di immagine, per il legislatore, estremamente negative.

dato che
· il nostro paese si troverà ad essere il primo, nell’ambito della tradizione giuridica occidentale, ad aver optato per una repressione penale della condivisione on-line, senza fini di lucro, di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore.
Ciò si pone in contrasto con la legislazione europea in materia, ed in particolare con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale approvata lo scorso 26 aprile 2004. Sebbene in essa, al Considerando (14), si affermi che rimane impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare le misure di contrasto alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale anche nei confronti di altri atti, tali misure devono essere «applicate unicamente ad atti commessi su scala commerciale […] con l’esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede». Inoltre il comma 2 dell’articolo 3 richiede che i rimedi adottati dagli Stati siano, oltre che effettivi e dissuasivi, proporzionali. Non si fatica, nelle disposizioni sopra analizzate, a riscontrare un difetto di proporzionalità nell’equiparazione del file-sharing alla condotta di chi eserciti «in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi» (articolo 171-ter, comma 2 lettera b) legge n. 633 del 1941). Tale contrasto potrebbe risolversi nella necessità, per il legislatore italiano, di rivedere nel prossimo futuro la normativa oggi all’esame del Senato;
· altri ordinamenti stanno adottando un approccio diverso al problema. Recentemente la Canadian Recording Industry Association si è vista rifiutare, da parte di un giudice federale canadese, la richiesta di procedere all’identificazione di 19 utenti di sistemi di condivisione di file, in base all’argomento che lo scambio effettuato senza fine di lucro, in Canada, è legittimo. A ciò si aggiunga che autorevoli studiosi ritengono che il fenomeno del file-sharing potrebbe essere utilizzato dall’industria musicale per incrementare il proprio fatturato, utilizzando questi sistemi per analisi di mercato e per consentire agli utenti di vagliare i prodotti prima di procedere all’acquisto. Con la repressione penale della condivisione telematica di opere protette si rischia di criminalizzare la tecnologia che tale scambio consente: il peer-to-peer. Essa rappresenta invero l’essenza di Internet, consentendo a chiunque di collegarsi a ciascun altro individuo in rete senza l’intermediazione di terzi. Ad ogni buon conto, il provvedimento all’esame del Senato non fermerà il file-sharing ed il relativo progresso tecnologico, sebbene siano facilmente ipotizzabili ricadute su di esso, alcune delle quali possono, facendo ricorso alla storia, essere previste con una certa qual dose di sicurezza. Si prenda ad esempio la vicenda di Napster. Come noto tale sistema faceva perno su di un database centralizzato che consentiva agli utenti di reperire, tra i file messi a disposizione da altri, il materiale ricercato. Fu proprio l’uso di un database centralizzato che fece ritenere alle corti americane che la società che gestiva un tale sistema fosse corresponsabile (vicarious liability) delle attività dei propri utenti. Le generazioni successive di sistemi di condivisione dei file furono costruiti cercando di evitare i problemi giuridici che le precedenti architetture avevano comportato, o i database che consentivano lo scambio furono situati in paesi i cui ordinamenti giuridici fossero compiacenti verso tali attività.
La repressione penale, se scoraggerà gli utenti italiani dal condividere, senza ovviamente avere impatto alcuno sulle attività globali svolte in rete, fornirà d’altro canto ulteriore incentivo allo sviluppo di tecnologie di scambio che impediscano la localizzazione dei fruitori e l’individuazione dei contenuti scambiati. Ma tali strumenti, incentivati dalla repressione di attività svolte da masse molto grandi di persone con il conseguente richiamo dell’attenzione di un numero crescente di programmatori volontari, potranno essere usati per attività il cui impatto sociale è assai piú preoccupante dell’attività di scambio di materiale protetto dal diritto d’autore. La pornografia infantile o il terrorismo potrebbero trovare in tali tecnologie gli strumenti per garantire l’impunità a chi li pratichi;

impegna il Governo:
· a produrre un’ulteriore decreto-legge che, visti i presupposti di necessità e urgenza, riformuli la dizione “per trarne profitto” ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 ripristinando l’originale “A scopo di lucro”;
· ad evitare, qualora non sussistano reali necessità e urgenze, come nel caso del decreto-legge 22 marzo 2004, di utilizzare lo strumento del decreto-legge sulle materie relative all’uso di nuove tecnologie, innovazione tecnologica, diritto d’autore, visto che tale situazione relega alla marginalità il vero detentore del potere legislativo, cioè il Parlamento, e incide pesantemente e negativamente sulla dialettica democratica e sulla necessità dell’adeguato approfondimento per materie così sensibili;
· a stabilire, attraverso lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la massima celerità, la corretta interpretazione della dizione “per trarne profitto”, che tenda ad escludere dalla materia penale lo scambio e l’uso personale di opere dell’ingegno e di prodotti sottoposti al diritto d’autore”.
_____________

0/2912/4/7ª
ASCIUTTI, relatore

“Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,
considerata la complessità della questione della tutela del diritto d’autore e dell’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione che, pur riguardando in primo luogo i diritti morali ed economici degli autori delle opere dell’ingegno, coinvolge anche fondamentali diritti della persona, quali ad esempio il diritto all’informazione, alla riservatezza personale e delle comunicazioni e alla libera manifestazione del pensiero, nonché incide fortemente su un importantissimo settore del mercato e su numerosissimi operatori economici,
tenuta presente l’ormai prossima pubblicazione della nuova direttiva europea in materia di diritti di proprietà intellettuale,
ritenuta la necessità di approfondire il dibattito pubblico sui descritti temi, procedendo quindi ad un’armonizzazione della complessa normativa vigente in un’ottica che tenga conto della dimensione internazionale della questione, nonché della continua evoluzione tecnologica,
ritenuto che il testo del decreto-legge, come modificato a seguito di una serie di emendamenti non perfettamente coordinati, presenta aspetti di difficile applicazione ed interpretazione che tuttavia non possono essere immediatamente corretti in mancanza dei necessari tempi tecnici,

impegna il Governo:
ad un riesame, riordinamento e periodico aggiornamento della disciplina concernente il diritto d’autore e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che tengano conto delle normative dell’Unione europea ed internazionali, dell’evoluzione tecnologica, dello sviluppo di nuovi modelli di utilizzazione economica dei prodotti dell’ingegno attraverso le nuove tecnologie e delle nuove esigenze di tutela della riservatezza,
ad operare in tutte le sedi competenti affinché l’espressione “per trarne profitto” introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge ai commi 2 e 3, venga tenuta nella giusta considerazione ed applicata in base ad una corretta interpretazione che eviti di far rientrare nel concetto di profitto qualsiasi vantaggio, anche meramente morale, intellettuale o psicologico, vanificando così di fatto la presenza dell’inciso nella norma, ma che, viceversa, individui nel profitto un beneficio materiale, ancorché non immediatamente economico, beneficio non rinvenibile nella semplice fruizione dell’opera dell’ingegno”.

La redazione

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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