Nell’articolo 44 della legge 22 aprile 1941 numero 633 (l.d.a.), che disciplina i diritti degli autori dell’opera cinematografica, nell’elenco degli autori è stato prima inserito anche il traduttore, e poi lo stesso, pochi mesi dopo, è stato eliminato.
Che cosa è successo? Vediamo qual’è stata la sequenza delle norme.
Il traduttore viene riconosciuto quale co-autore dell’opera cinematografica con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 177, di Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE: all’art. 1 comma 1, lettere d) ed e), si era stabilito che:
d) all’articolo 44, le parole «ed il direttore artistico» sono sostituite dalle seguenti: «, il direttore artistico e il traduttore»;
e) all’articolo 46, il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
«Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonche’ gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell’opera. Tale compenso e’ irrinunciabile e le relative forme ed entita’ sono stabilite con accordi tra le categorie interessate.».
La norma è entrata in vigore il 12 dicembre 2021.
Successivamente, nella legge di conversione del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 155, intitolata “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali“, ovvero la Legge 21 settembre 2022, n. 142, è inserito l’art. 20-bis – Misura urgente per il settore della cultura ove è stabilito che “1. All’articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: “, il direttore artistico e il traduttore” sono sostituite dalle seguenti: “e il direttore artistico”“.
La norma è entrata in vigore il 22 settembre 2022.
Ma l’art. 46-bis non è stato interessato da questa modifica!
In sostanza, all’art. 44 l.d.a. (L. 633/1941) gli autori dell’opera cinematografica (vedi qui l’articolo nella nostra Guida) rimangono l’autore del soggetto, della sceneggiatura, il direttore artistico (il regista) e l’autore della colonna sonora musicale, mentra all’art. 46-bis, che riconosce agli autori dell’opera cinematografica un compenso non rinunciabile per le proiezioni pubbliche dell’opera, sono indicati, quali destinatari del compenso, anche gli adattatori dei dialoghi – ovvero i soggetti che traducono i dialoghi dalla lingua originale all’italiano, per il doppiaggio – i direttori del doppiaggio, appunto, e i traduttori.
La prima domanda da farsi è la seguente: ma chi è il traduttore? Che ruolo ha nella creazione/adattamento di un’opera cinematografica?
E poi: questo traduttore, è un soggetto diverso dall’adattatore dei dialoghi, il cui lavoro è appunto quello di traduzione e adattamento?
Il legislatore a chi pensava quando ha introdotto la figura del traduttore tra gli autori dell’opera cinematografica? Alla persona che traduce dalla lingua straniera all’italiano un soggetto o una sceneggiatura, per permetterne la realizzazione in una opera cinematografica recitata in lingua italiana?
Breve aggiornamento (grazie a Laura Chimienti per le informazioni e la sua riflessione): nella legge delega, ovvero la legge con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a recepire la Direttiva 2019/790, non era previsto l’aggiornamento dell’art. 44 l.d.a., che nulla aveva a che fare con il recepimento di tale Direttiva. Inoltre, la bozza di decreto legislativo trasmessa alle Camere nell’estate 2021, per il necessario parere consultivo, non conteneva questa previsione, che è stata di fatto inserita dopo i pareri.
Sicuramente un eccesso di delega da parte del Governo, molto probabilmente un profilo di incostituzionalità della norma.