Il Governo modifica l’art. 180 l.d.a.: anche le Entità di Gestione Indipendente potranno intermediare in Italia il diritto d’autore

Nella riunione di mercoledì 4 settembre scorso Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Tra le procedure di infrazione della Commissione europea contro lo stato italiano vi è la numero 2017/4092 (leggi la notizia qui), intrapresa poiché l’Italia non ha attuato correttamente la Direttiva Barnier sulla gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, e ha escluso le Entità di Gestione Indipendente a favore esclusivamente degli Organismi di Gestione Collettiva (OGC). Come lo ha fatto? Nell’attuare la Direttiva nel 2017, nell’art. 180 della legge sul diritto d’autore ha indicato gli OGC, ma non le EGI.
La differenza tra le due forme di gestione collettiva? Gli OGC sono di proprietà dei titolari dei diritti, mentre le EGI sono sostanzialmente società di capitale di proprietà dei soci che le hanno costituite.
Per fare un esempio semplice: S.I.A.E. è un OGC, Soundreef è una EGI, tanto che per operare in Italia si è dovuta affidare a LEA Liberi Editori ed Autori, che è una OGC.
Ora arriverà l’integrazione del testo dell’art. 180 della legge sul diritto d’autore, attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per conoscere quale sarà la modifica, anche se già ce la immaginiamo, e per aggiornare subito il testo della l.d.a. sul nostro sito.



