I verbali della seduta del Senato di ieri, relativi alla conversione in legge del dl 26 aprile 2005, n. 63 (SIAE)

Legislatura 14º – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 807 del 24/05/2005

Bozze non corrette redatte in corso di seduta

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore (Relazione orale)(ore 10,14)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3400.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 18 maggio il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

E’ iscritto a parlare il senatore Caddeo. Ne ha facoltà .

CADDEO (DS-U). [omissis]

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il senatore Modica. Ne ha facoltà .

MODICA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, affronta due materie differenti. E’ un piccolo e breve decreto-legge che, però, tocca due aspetti diversi, pur con la stessa impostazione di fondo. Del primo aspetto ha parlato poco fa il collega Caddeo e dunque non mi riferirò ad esso, ma ad una sua, per così dire, parte un po’ slegata.

Permettetemi, tuttavia, ancora una volta di segnalare come la previsione di unicità di argomento dei decreti-legge non venga quasi mai rispettata dal Governo. Il decreto-legge in esame associa, infatti, un tema riguardante la coesione territoriale (articolo 1) ed un altro completamente diverso, concernente, invece, la tutela del diritto d’autore. Concentrerò il mio intervento sul secondo tema, e quindi sull’articolo 2 del decreto-legge, non senza segnalare però che nell’uno e nell’altro caso mi sembra veramente complicato riscontrare i requisiti di necessità e di urgenza che per Costituzione dovrebbero caratterizzare ogni decreto-legge, meno che mai per quel che riguarda il diritto d’autore.

Vorrei innanzitutto definire – mi si perdoni l’aggettivo – ancora una volta ridicolo (è diventato una sorta di giaculatoria che utilizziamo ormai molto spesso, cioè le funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale, alias la pirateria, come si dice normalmente e come la relazione al decreto pone), citare le giuste funzioni di contrasto della pirateria per una decisione che nulla ha a che vedere con la pirateria telematica.

Infatti, l’articolo 2, comma 1, introduce e affianca al Ministero e al Ministro per i beni culturali la Presidenza e il Presidente del Consiglio. Cosa ha a che vedere questo con la pirateria multimediale’ Nessuno – credo – è in grado di dirlo. Probabilmente sono ben altri i motivi che stanno dietro questo affiancamento, questa volontà con cui la Presidenza del Consiglio si appropria o si riappropria di un potere di gestione del tema complesso – ne parlerò successivamente – del diritto d’autore.

Nel comma 2 si interviene di nuovo sulla tormentata vicenda dello statuto della SIAE (Società italiana degli autori ed editori), cioè del soggetto pubblico che, nella nostra legislazione, detiene l’esclusiva per la protezione del diritto degli autori alla proprietà intellettuale.

Ebbene, non bastava che il Ministro dei beni culturali e il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto, come prevede la norma attuale, peraltro recente, approvassero lo statuto della SIAE. In futuro, dopo l’approvazione di questo decreto-legge, sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri, che evidentemente si fida poco dei suoi ministri, ad approvare tale statuto.

Nel comma 3, alla normale vigilanza sulla SIAE, esercitata, negli aspetti diversi, dal Ministero dei beni culturali e da quello dell’economia e delle finanze, ancora una volta si associa come ente vigilante prioritario la Presidenza del Consiglio.

Se leggiamo dunque l’articolo 2, alla fine, risulta molto semplice. A parte la ridicola citazione del contrasto alla pirateria, che nulla ha a che vedere con il contenuto dell’articolo medesimo, in sostanza la Presidenza del Consiglio decide di appropriarsi o di essere presente in prima persona – se così possiamo dire – nella SIAE e in materia di diritto di autore.

Penso che nessuno dubiti che la SIAE abbia bisogno di vigilanza, soprattutto nell’ultimo periodo. Sia lecito dubitare, però, che la soluzione adottata dal decreto-legge in esame sia quella necessaria.

Tornerò in seguito sull’argomento. Vorrei però sottolineare una visione un po’ feudale della nostra normativa: si aggiungono, al vertice, perennemente, nuovi controlli e nuove figure di potere e non si va mai al fondo dei problemi, ritenendo che inserire nuove figure, salire sempre più in alto (adesso al vertice del Governo), sia la soluzione dei problemi.

Francamente, avrei evitato che un Presidente del Consiglio che è anche il massimo editore e produttore di contenuti culturali del Paese assumesse questo compito, proprio in un ambito fortemente collegato ai contenuti culturali e alla proprietà intellettuale. Ma, purtroppo, ci siamo abituati.

Il mio intervento voleva essere un po’ più ampio e voleva sollecitare l’attenzione, ma, visto che il relatore ed il rappresentante del Governo sono impegnati in una discussione, spero leggeranno il testo del discorso. (Il relatore Malan ed il sottosegretario Saporito stanno parlando tra di loro)

Volevo toccare un tema un po’ più ampio e, a mio modo di vedere, più impegnativo per il Senato e per il Parlamento, una problematica moderna e difficile, una sfida intellettuale del mondo intero che oggi noi, con questo piccolo esempio, vogliamo cogliere utilizzando, invece che il jet, la carrozza a cavalli o forse la biga (non so di quanto andare indietro).

Perché dico questo’ Perché occorre contestualizzare il tema del diritto di autore nell’era digitale, cominciata, all’incirca, dieci anni fa e che sta influenzando potentemente tutta la nostra cultura e il nostro modo di avvicinarci alla conoscenza. Se questa si chiama “civiltà della conoscenza” non è solo perché la conoscenza è l’unico bene su cui si fonda la ricchezza delle Nazioni, ma perché l’accesso alla conoscenza e la diffusione della conoscenza stanno modificando in modo straordinario la percezione della vita sociale, economica e culturale di ogni Paese del mondo, soprattutto di quelli più industrializzati.

Ebbene, in questo tema si legifera introducendo norme su norme, confondendo e stratificando la normativa, allontanandoci dai contenuti veri. Ma il bello, o il brutto, è che il Governo sembra quasi non conoscere le pubblicazioni, gli atti, i lavori di suoi organi e di suoi esperti. Mi riferisco ad una pubblicazione veramente pregevole della Commissione interministeriale sui contenuti digitali nell’era di Internet, che il Governo ha istituito e affidato all’ingegner Vigevano e che, due mesi fa, ha pubblicato un volumetto molto interessante e vasto – sul quale, peraltro, avrei anche alcune critiche, ma non è di questo che voglio parlare – che affronta in modo serio, completo, organico, con informazioni e audizioni, il tema del diritto di autore. Altro che stabilire chi effettua la vigilanza o chi approva lo statuto della SIAE.

Il tema è da legislatori – da legislatori veri, non da legislatori d’accatto – e riguarda, come al solito, l’equilibrio tra due esigenze, tra due diritti, tra due poteri. Come sempre, la legge interviene laddove c’è necessità di equilibrio tra diritti diversi.

Da un lato, il diritto a diffondere i contenuti della conoscenza, un diritto riconosciuto ufficialmente addirittura non dalla nostra Costituzione, che da questo punto di vista avrebbe forse bisogno, semmai, di una rivisitazione, ma dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948; dall’altro, il diritto di proprietà di chi produce i contenuti intellettuali, normalmente definito diritto d’autore.

E’ un equilibrio che è stato modificato dalla tecnologia e dall’evoluzione tecnologica e che non riguarda soltanto le forme moderne dei contenuti della conoscenza, generalmente definiti multimediali, nel senso che utilizzano vari mezzi per produrre e diffondere conoscenza, ma anche le forme tradizionali monomediali, come libri, le canzoni e tutto ciò che può essere diffuso, prodotto e pubblicato in modo diverso da quello tradizionale pur avvalendosi di un unico canale mediatico e dunque o la parola, o la musica.

Questo accade perché l’intervento, la presenza di questo strano sogno realizzato, la rete Internet, va capito non solo dal punto di vista teconologico ma soprattutto nella sua natura totalmente innovativa. Viene percepito da tutti gli utenti – noi compresi – come una rete di produttori di conoscenze diffuse senza alcuna gerarchia, con accesso potenzialmente illimitato e ad accesso gratuito, che non costa e che non deve costare.

La rete Internet, un sistema di comunicazione tra singoli calcolatori senza alcuna gerarchia o filtro, ha modificato il senso del termine “riproduzione” di un opera (in passato, per riprodurre un libro occorreva stamparlo, mentre oggi è sufficiente digitalizzarlo), il senso del concetto stesso di distribuzione di un opera di qualunque tipo e persino quello di pubblicazione di un opera. Ognuno di noi può pubblicare un’opera propria (o addirittura, in certi casi violando alcune leggi, opere altrui) senza particolari difficoltà .

E’ sempre stato possibile riprodurre, distribuire e pubblicare, ma fino ad oggi ciò comportava uno scadimento della qualità rispetto all’originale. Fotocopiare un libro è diverso dall’averne uno originale, così come registrare – cosa che credo ognuno di noi abbia fatto da giovane o da meno giovane – un disco per disporre di una cassetta audio da ascoltare in macchina è certamente un modo di riprodurre, ma con una qualità minore.

Invece, Internet, nella sua natura digitale, riconducendo tutto a codici numerici, permette il mantenimento della qualità originale. E’ dunque una scommessa del tutto nuova nella storia della cultura moderna.

Va inoltre osservato che il diritto d’autore porta sempre con sé un legame con le grandi innovazioni tecnologiche. La nascita del diritto d’autore moderno è legata alla stampa. Prima dell’avvento della stampa, oltre cinque secoli fa, non c’era possibilità di dubbio che i diritti d’autore appartenessero allo stampatore, tant’è vero che, in epoca romana, Cicerone si lamentava poiché dai suoi libri e dalle sue orazioni non traeva alcun beneficio economico, a differenza dei librai dell’epoca, che potevano permettersi il lusso di riprodurre, pubblicare e distribuire le opere.

Nell’epoca moderna il diritto d’autore nasce con l’invenzione della stampa. Modificare la modalità normale, o almeno aggiungere una modalità estremamente interessante dal punto di vista tecnologico, di pubblicazione delle opere intellettuali non può essere regolato introducendo la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio. E’ necessario modificare la natura o quanto meno la complessa normativa sulla protezione dei diritti intellettuali, di chi produce cultura e opere originali.

Lo stesso documento della Commissione governativa ricorda opportunamente che, tra l’altro, una normativa soltanto repressiva, che aggravi le sanzioni credendo che in questo modo si risolvono problemi di natura internazionale e culturale, non serve a nulla per arrestare il fenomeno della pirateria e, in coerenza con le maggiori esperienze internazionali, quello stesso documento del Governo propone un approccio diverso, legato ai cosiddetti DRM (Digital Right Management) – dunque gestione dei diritti digitali, più che proprietà intellettuale – come forma per remunerare il lavoro creativo ma al tempo stesso per non impedire la diffusione della conoscenza e lo sviluppo culturale travolgente che la rete sta creando.

Osservo inoltre – e sarebbe opportuno che il Parlamento ne prendesse coscienza – che esistono esperienze intellettuali di grandissimo rilievo. Mi limito a ricordare quella introdotta dallo studioso americano Lawrence Lessig, che con il libro intitolato “Free Culture”, dell’anno scorso e, soprattutto, con l’iniziativa delle Creative Commons, sostiene una forma particolarissima di protezione dei diritti d’autore non collegata alla riscossione automatica di quelli economici. Parliamo di fenomeni che certo non potevano essere immaginati in un’epoca in cui l’opera veniva conclusa nel momento stesso in cui l’autore la consegnava all’editore. Un’opera è un oggetto aperto, che l’autore stesso può chiedere di diffondere, come può chiedere ad altri di contribuirvi; situazione, questa, che è all’origine di quello straordinario fenomeno culturale dell’enciclopedia multipla, la cosiddetta enciclopedia Wiki, completamente creata e modificata dagli utenti. Quest’ultima rappresenta una forma di creatività comune che solo la rete internazionale, senza limiti di lingua, frontiere o divisioni culturali, può creare.

Signor Presidente, mi avvio a concludere, anche se il tema meriterebbe ben altro approccio ed attenzione. Osservo soltanto che, con il provvedimento all’esame dell’Aula, ci riduciamo a stabilire che il Ministro dei beni culturali è affiancato dal Presidente del Consiglio per approvare lo statuto della SIAE, e che a questo dedichiamo un decreto-legge; chissà , forse si tratta di qualcosa di cui tutti avvertivamo la necessità e l’urgenza.

Onorevoli colleghi, purtroppo c’è da rimanere sconcertati per il modo in cui si affrontano tematiche di tale vastità ed importanza. Importanza non tanto per la pirateria multimediale, ma per lo sviluppo della cultura nel mondo e, soprattutto, della cultura italiana, che ovviamente va protetta, difesa ed aiutata a crescere nel contesto mondiale.

Proprio oggi sul quotidiano “la Repubblica” una delle intelligenze più lucide del nostro Paese, il giornalista Guido Rossi, lamenta che l’Italia continua a rifiutare le regole del capitalismo. Scrive Guido Rossi: “Destra, sinistra e centro si ostinano a sostenere, attraverso un’alluvione di leggi cui non corrisponde mai una disciplina uniforme, un sistema di tipo feudale, dove l’appartenenza al feudo vale più della competenza, dove dietro l’opaca formula dell’italianità si nasconde la totale opacità delle regole, dettate e fatte rispettare dai vari feudatari in un ordinamento da Ancien régime”. Si tratta – sostiene Rossi – di un rifiuto del nuovo, dell’innovazione, che purtroppo assomiglia ad un declino più culturale che economico.

Forse il mio intervento ha toccato tematiche troppo ampie, che probabilmente il decreto-legge non meritava. Tuttavia, onorevoli colleghi, credo che gli argomenti del diritto d’autore, della proprietà intellettuale, della diffusione della conoscenza, dell’innovazione nel nostro Paese e del modo in cui le leggi possano contribuire a mettere in moto il processo di crescita del nostro Paese, questi sì meriterebbero tutta la nostra attenzione.

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il senatore Agoni. Ne ha facoltà .

AGONI (LP). [omissis]

PRESIDENTE. Senatore Agoni, lei è intervenuto in discussione generale concentrando la sua attenzione, come è agli atti, sull’emendamento 2.0.101 della Commissione.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MALAN, relatore. Signor Presidente, intervengo brevemente in replica agli interventi che sono stati svolti. [omissis]

Lo stesso ragionamento nel merito faccio nei confronti dell’intervento del senatore Modica, il quale ha fatto una dotta esplorazione dell’evoluzione del concetto e dei pericoli che si sono manifestati nei confronti del diritto d’autore e della proprietà intellettuale. Però, dal suo stesso ragionamento si evince che è necessaria una evoluzione della lotta contro la contraffazione, contro i reati a danno della proprietà intellettuale, ed è proprio a questo scopo che l’articolo 2 del provvedimento prevede una competenza particolare della Presidenza del Consiglio, alla quale peraltro fanno già capo altre competenze nel settore, ad esempio sull’editoria.

Accanto a questa dotta illustrazione per quanto riguarda il concetto e lo sviluppo del diritto d’autore, il senatore Modica, che adesso purtroppo non è presente, ha ritenuto di aggiungere alcuni attacchi brutali, gratuiti, non fondati e anche non spiegati, che semplicemente restituiamo al mittente.

[omissis]

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, al di là degli aggettivi dotti o meno di alcuni colleghi dell’opposizione, il Governo concorda con le osservazioni del relatore.

Per ciò che attiene alla lunga argomentazione del senatore Agoni, estremamente preparato su questo tema, il Governo si riserva di approfondire, ancorché è un problema che è stato discusso in Consiglio dei ministri. Comunque me ne faccio carico e oggi pomeriggio ovviamente daremo la risposta governativa.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Legislatura 14º – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 808 del 24/05/2005

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3400 (ore 18,50)

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CORTIANA (Verdi-Un). Signor Presidente, l’emendamento 2.5 è volto a sopprimere l’articolo 2, perché da mesi la Commissione cultura del Senato è stata interessata dal tentativo di ingerenza della Casa delle Libertà nell’autonomia e nella legittimità di decisione della SIAE rispetto all’elezione dei propri organismi.

Con questo decreto, nel nome della lotta alla pirateria (non si capisce dove stia il nesso), vengono assoggettati alla Presidenza del Consiglio la nomina, il controllo e – di fatto – la gestione della SIAE. Dopo la vicenda della legge Gasparri e la sistemazione delle reti di comunicazione, in particolar modo il passaggio dall’analogico al digitale, si vengono così a controllare i contenuti delle reti e quindi il mercato delle stesse, gonfiando ulteriormente il conflitto di interessi, ma soprattutto si dà luogo alla tardiva copertura di un’ingerenza che ha espresso da tempo, anche con Buttiglione, il desiderio di indicare direttamente da parte del Governo la presidenza della SIAE.

E’ evidente che la SIAE deve cambiare la propria missione, alla luce del diritto d’autore nelle reti della stagione digitale, però non si capisce perché debba essere assoggettata ad un controllo da parte di chi oggi dispone del duopolio delle reti e vuole controllare anche il diritto d’autore e la società che in teoria dovrebbe tutelarlo.

E’ un’ulteriore ingerenza e per tale motivo abbiamo presentato questo emendamento, soppressivo dell’articolo. (Applausi dei senatori De Petris e Brunale).

MARANO (FI). Signor Presidente, cercherò di sintetizzare al massimo il mio intervento, riservandomi poi di consegnare il testo integrale agli uffici competenti.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

MARANO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’emendamento da me proposto al decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, nasce dalla necessità che si garantisca effettivamente l’autentica autonomia della SIAE, anche attraverso un nuovo processo di riforma statutaria che possa favorire in modo compiuto la reale rappresentatività della base associativa all’interno dei suoi organi decisionali.

La SIAE è un ente pubblico a base associativa al quale è demandata dalle disposizioni vigenti non solo l’esclusiva nell’attività di intermediazione dei diritti d’autore, ma anche la preminente funzione, di interesse generale, consistente nell’assicurare “la migliore tutela” dei diritti di autore “nell’ambito della società dell’informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno” (articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999).

L’articolo 180 della legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni), dispone, infatti, che “l’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”.

II fatto che la disposizione di cui all’articolo 180, comma 4, della legge sul diritto d’autore faccia salva “la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti” non fa perdere alla SIAE i caratteri di un ente monopolista, atteso che la facoltà riconosciuta dal legislatore si traduce, a ben vedere, in una pura utopia, per cui, di fatto, i titolari del diritto di autore sono obbligati ad avvalersi della SIAE e ad associarsi ad essa se vogliono vedere remunerati, riconosciuti e tutelati i propri diritti.

Ne deriva, in ultima analisi, che la SIAE è sì un ente pubblico a base associativa, in cui tuttavia il fatto associativo non è rimesso alla sola e libera volontà dell’autore ma è, a ben vedere, imposto, se non altro per la concreta difficoltà di far a meno della SIAE. In questi termini si espresse in modo autorevole e talmente eloquente da non lasciare più dubbi di sorta sulla solamente asserita “facoltà spettante all’autore […] di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti”, la Corte costituzionale con la nota sentenza n. 241 del 1990.

Da queste pur sintetiche considerazioni emerge in modo ancora più evidente la necessità che gli associati, la base associativa tutta, anche in forza della ineluttabilità della loro adesione alla SIAE, siano sempre più i reali protagonisti delle scelte e delle decisioni, che oggi sono sempre più delicate e impegnative per la tutela delle opere dell’ingegno ed, in ultima analisi, della cultura italiana.

Al riguardo, il dibattito che si è registrato negli ultimi periodi, i cui echi sono pervenuti anche, in vario modo, all’attenzione del Parlamento (si pensi ai numerosi atti di sindacato ispettivo, alle discussioni nelle competenti Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina del Presidente della SIAE, alle richieste di disporre indagini conoscitive sull’Ente) relativamente alle vicende organizzative della SIAE, alle regole statutarie preposte a disciplinare la composizione degli organi decisionali, al difficile e non ancora compiuto processo di adeguamento dell’assetto normativo interno ai principi di riforma dettati dal decreto legislativo n. 419 del 1999, non può lasciare indifferente il Parlamento, attesa l’enorme importanza delle funzioni della SIAE, che, andando dall’intermediazione economica dei diritti d’autore, alla “migliore tutela degli stessi nell’ambito della società dell’informazione” fino alla “protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno”, fanno dell’ente pubblico SIAE, un’istituzione imprescindibile per la stessa tutela e lo sviluppo della cultura italiana, nel Paese e nello scenario internazionale, e, cosa non meno importante, per la conservazione del prezioso patrimonio culturale italiano.

A tal riguardo, chiedo ai colleghi qui presenti di votare favorevolmente sul mio emendamento. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Stiffoni).

Seguono votazioni.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 2.

(Coordinamento delle politiche in materia di diritto d’autore)

1. Al fine di consentire l’efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all’articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre l999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».

3. All’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».

EMENDAMENTI

2.5

TURRONI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto
Sopprimere l’articolo.

2.6

FRANCO VITTORIA, VITALI

Id. em. 2.5
Sopprimere l’articolo.

2.7

FRANCO VITTORIA, VITALI

Respinto
Sopprimere il comma 1.

2.300

EUFEMI

Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali» inserire le seguenti: «in materia di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE),».

2.1

LA COMMISSIONE

Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «articolo 6, comma 3, lettera a) del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

2.8

FRANCO VITTORIA, VITALI

Respinto
Sopprimere il comma 2.

2.9

FRANCO VITTORIA, VITALI

Respinto
Sopprimere il comma 3.

2.4

STIFFONI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all’em. x1.0.1, nell’odg G2.100
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 180 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: “è riservata in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori (SIAE)” sono sostituite dalle seguenti: “è libera”;

2) al quarto comma, le parole: “La suddetta esclusività di poteri non pregiudica”, sono sostituite dalle seguenti: “Resta in ogni caso salva”;

3) il settimo comma è sostituito dal seguente: “I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalla SIAE agli aventi diritto entro un anno dalla riscossione”;

b) all’articolo 180-bis sono apportate le seguenti modificazioni;

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: “gli altri diritti connessi” sono sostituite dalle seguenti: “i diritti connessi”;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati».

2.100

MARANO, FABRIS, CARRARA

Improcedibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le Amministrazioni che esercitano la vigilanza sulla SIAE promuovono la revisione dello statuto per adeguarlo al più compiuto e coerente rispetto dei criteri di cui all’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 nonché ai seguenti princìpi:

a) composizione degli organi dell’ente in modo tale che sia garantita la reale rappresentatività della base associativa attraverso l’attribuzione agli associati appartenenti a ciascuna sezione in cui si articola la SIAE di un numero di membri proporzionale alla percentuale dei proventi generati da ciascuna sezione in rapporto al totale dei proventi complessivamente incassati dalla SIAE;

b) attribuzione al consiglio di amministrazione di soli poteri e doveri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico, ai sensi del principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) riconoscimento del diritto di associazione anche in capo ai titolari dei diritti connessi.».

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono sciolti gli organi della SIAE e viene contestualmente nominato un commissario straordinario al fine di assicurare la gestione della SIAE nelle more dei processi di revisione statutaria di cui al comma precedente e sino alla ricostituzione degli organi a seguito della definitiva approvazione del nuovo Statuto».

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Durante il periodo di commissariamento dell’Ente, le funzioni del Collegio dei Revisori sono assicurate da un Comitato di Vigilanza, composto da tre persone e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Nel caso di gravi motivi nonché di gravi inosservanze da parte dell’Ente delle disposizioni concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, può in ogni momento procedere allo scioglimento degli organi di amministrazione dell’Ente e alla nomina di un commissario straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi ed entro sei mesi provvede ad attivare le procedure per la loro ricostituzione. I componenti degli organi disciolti ai sensi del presente comma non possono far nuovamente parte degli organi dell’Ente per una durata corrispondente due mandati».

2.500

LA COMMISSIONE

Approvato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100 (già emm. 2.4 e X1.0.1)

STIFFONI

Non posto in votazione (*)
Il Senato,

premesso che in occasione dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2005 in materia di diritto d’autore si auspica una revisione della legge 22 aprile 1941, n. 633, ed ogni altra disposizione che abbia come presupposto l’esistenza dell’anacronistico monopolio della Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e dell’Istituto mutualistico degli Artisti Interpreti Esecutori (IMAIE),

impegna il Governo ad addivenire al più presto ad una modifica della legge n. 633 del 1941 nel senso sopra indicato, revisione che non può prescindere dal prevedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra tutti i soggetti che esercitano l’attività già riservata in esclusiva alla SIAE e alla IMAIE.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

La redazione

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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