I resoconti delle sedute di esame alla Camera dello schema di decreto legislativo concernente l’attuazione della direttiva 2001/29/CE

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)

Giovedì 13 febbraio 2003. – Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo concernente l’attuazione della direttiva 2001/29/CE, in materia di diritto d’autore.
Atto n. 167.
La Commissione inizia l’esame.

Guglielmo ROSITANI (AN), relatore, illustrando i contenuti del provvedimento, precisa che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva 2001/29/CE, recante «Armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione». Precisa che il provvedimento, che si compone di 41 articoli, reca, per lo più, modifiche ed integrazioni della legge n. 633 del 1941, recante «Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», che rappresenta la disciplina di base dell’intera materia del diritto di autore.
Sottolinea che la direttiva europea affronta, tra le altre, le seguenti importanti tematiche: il diritto di riproduzione; il diritto di comunicazione; il diritto di distribuzione.
Entrando nel merito del decreto legislativo, rileva che l’articolo 1, che dà attuazione all’articolo 2 della direttiva europea, definisce gli atti di riproduzione coperti dal diritto esclusivo di riproduzione, che comprendono qualunque riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, totale o parziale: tale diritto riguarda, tra gli altri, gli autori, gli artisti, gli interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi, i produttori delle prime fissazioni di una pellicola e gli organismi di radiodiffusione televisiva.
Per quanto riguarda l’articolo 2 del decreto legislativo, con il quale si attua l’articolo 3 della direttiva europea, osserva che esso concerne il contenuto del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico. Precisa che la disposizione è volta, in particolare, a specificare che il diritto comprende anche la messa a disposizione «via Internet».
In merito all’articolo 3 del provvedimento in esame, con il quale si attua l’articolo 4 della direttiva europea, precisa che esso concerne il diritto di distribuzione, chiarendo che questo non si esaurisce nella Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata con il consenso del titolare del diritto.
Con riferimento agli articoli 4 e 9 del decreto legislativo, precisa che essi prevedono le eccezioni e i limiti al diritto d’autore, in corrispondenza con quanto previsto dall’articolo 5 della direttiva. Sottolinea che con tali articoli si affronta il problema delle nuove tecnologie, adeguando con i necessari aggiornamenti la definizione dei vari termini tecnici; si prevedono, inoltre delle sanzioni amministrative per i trasgressori.
Per ciò che concerne l’articolo 23, osserva che esso introduce nuove disposizioni sulle misure tecnologiche di protezione e sulle informazioni elettroniche sul regime di protezione dei diritti, cui corrispondono le nuove ipotesi di reato previste dall’articolo 26, dando attuazione agli articoli 6 e 7 della direttiva.
Sottolinea quindi che l’articolo 39 detta disposizioni transitorie relative ai criteri di determinazione dell’equo compenso (sui supporti vergini e sugli apparecchi di registrazione) dovuto per la cosiddetta «copia privata», provvedendo ad un sostanziale allineamento ai compensi mediamente previsti a livello europeo.
In conclusione, si riserva di presentare, nella prossima seduta, una proposta di parere favorevole con eventuali osservazioni.

L’esame in questa commissione proseguirà domani, martedì 18 febbraio.

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell’Unione europea)

Mercoledì 12 febbraio 2003. – Presidenza del vicepresidente Nino STRANO.
La seduta comincia alle 14.30.
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
Atto n. 167.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI), relatore, illustrando il provvedimento in titolo, sottolinea che lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione, secondo quanto previsto dall’articolo 30 della legge 1o marzo 2002, n.39 (Legge comunitaria 2001), alla direttiva 2001/29/CE, recante «Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione», che si prefigge l’obiettivo di adattare la legislazione in materia di tutela del diritto d’autore alle evoluzioni tecnologiche che hanno riguardato soprattutto la rete INTERNET e, in particolare, di recepire a livello comunitario le principali obbligazioni internazionali derivanti dai Trattati sul diritto d’autore e sui diritti connessi.
Le motivazioni che spingono le istituzioni europee a tracciare le linee di una nuova disciplina in questa materia si possono riassumere nella considerazione che «un quadro giuridico armonizzato… promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici». La mancanza di armonia fra le legislazioni dei vari Stati introdotte per «rispondere alle sfide tecnologiche può generare», e dunque determina «una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa». Ciò è tanto più vero in presenza di un più marcato «sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale».
Inoltre «per continuare la loro attività creativa ed artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione.».
Evidenzia che, nel dettaglio, la direttiva tratta 3 importanti temi: il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione e il diritto di distribuzione.
L’articolo 2 definisce gli atti di riproduzione coperti dal diritto esclusivo di riproduzione, che comprendono qualunque riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, totale o parziale
Gli autori si vedono riconosciuto (articolo 3) il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
La direttiva inoltre armonizza a favore degli autori il diritto esclusivo di autorizzare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie.
Le eccezioni e limitazioni di questo diritto sono previste dall’articolo 5.
L’articolo 5 introduce un’eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione per taluni atti di riproduzione temporanea, privi di rilievo economico proprio, che formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e sono eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi.
La direttiva prevede altre eccezioni non obbligatorie al diritto di riproduzione e a quello di comunicazione: esse sono disposte a livello nazionale dallo Stato membro interessato.
Le eccezioni e le limitazioni relative al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione sono facoltative e riguardano in particolare l’interesse del pubblico. In alcuni casi i titolari dei diritti devono ricevere un equo compenso.
La direttiva prevede quindi che gli Stati membri debbano garantire un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche volte a tutelare un’opera o qualsiasi altro materiale protetto.
La protezione giuridica prevista si estende anche alle informazioni sul regime dei diritti, colpendo chiunque le rimuova o le alteri, ovvero tratti materiale privo di tali informazioni (articolo 7).
A completamento delle disposizioni sulla protezione giuridica, la direttiva impone agli Stati membri di prevedere sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni di quanto da essa disposto (articolo 8).
Aggiunge che lo schema di decreto legislativo si compone di 41 articoli e reca, per lo più, modifiche ed integrazioni, molte delle quali di carattere formale o con finalità di coordinamento normativo interno, della legge 22 aprile 1941, n.633 (recante «Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»), che rappresenta la disciplina di base dell’intera materia del diritto d’autore.
Tra le norme maggiormente significative segnala gli articoli 1, 2, 4 e 9, 23 e 39.
L’articolo 1 da attuazione all’articolo 2 della direttiva, specificando l’oggetto del diritto d’autore. La disposizione, in particolare, precisa che il diritto comprende qualsiasi tipo di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale.
L’articolo 2 da attuazione all’articolo 3 della direttiva, specificando il contenuto del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico. La disposizione, in particolare, è volta specificare che il diritto comprende anche la messa a disposizione via internet.
Gli articoli 4 e 9 (quest’ultimo sostituisce l’intero Capo V della legge n.633/1941) concernono le eccezioni e i limiti al diritto d’autore, in corrispondenza con quanto previsto dall’articolo 5 della direttiva. E’ questo uno degli aspetti più delicati. La direttiva detta una disciplina alquanto rigorosa, che appare ulteriormente aggravata nel testo elaborato dal Governo. Si segnala in particolare la questione della riproduzione di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o scolastiche di cui all’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 come sostituito dal decreto in esame.
L’articolo 23 introduce nuove disposizioni sulle misure tecnologiche di protezione e sulle informazioni elettroniche sul regime di protezione dei diritti, cui corrispondono le nuove ipotesi di reato previste dall’articolo 26, dando attuazione agli articoli 6 e 7 della direttiva.
L’articolo 39, infine, detta disposizioni transitorie relative ai criteri di determinazione dell’equo compenso (sui supporti vergini e sugli apparecchi di registrazione) dovuto per la cosiddetta «copia privata», provvedendo ad un sostanziale allineamento ai compensi mediamente previsti a livello europeo. La disciplina proposta nello schema di decreto legislativo ha carattere transitorio, essendo demandata una disciplina definitiva agli accordi tra le parti. Tuttavia questo rappresenta uno dei punti più controversi, confliggendo in esso le esigenze degli autori e degli editori (e sostanzialmente accolte dal Governo, il quale nel decreto propone di adeguare l’equo compenso alla media europea), e quella dei produttori di supporti di consumo che invece vedono nell’aumento del compenso per la copia privata un grave rischio per la delicata fase di passaggio da una tecnologia di tipo analogico a quella di tipo digitale.
Per ciò che concerne la conformità alla norma di delega (legge comunitaria per il 2001), osserva che questa risulta rispettata. Del pari il provvedimento non sembra presentare profili problematici in ordine alla conformità alla normativa comunitaria essendo rivolto a dare attuazione a una direttiva in modo sostanzialmente coerente con quanto disposto dalla direttiva stessa. Segnala, peraltro l’urgenza di procedere con urgenza all’approvazione del provvedimento, in quanto era fissato al 22 dicembre 2002 il termine per la sua attuazione della direttiva da parte degli Stati membri.
Si riserva, in conclusione, di presentare nella prossima seduta una proposta di parere che evidenzi le principali questioni poste dal provvedimento in esame e che tenga conto di quanto emerso dal dibattito.
Domenico BOVA (DS-U) ringrazia il relatore per l’ampia ed esaustiva illustrazione del provvedimento in esame e si riserva di intervenire, a nome del suo gruppo, in sede di dichiarazione di voto nella prossima seduta, una volta conosciuta ed approfondita la proposta di parere che sarà presentata in quella sede.
Marco AIRAGHI (AN) ringrazia il relatore e richiama l’attenzione della Commissione sulla dizione «spartiti sciolti» utilizzata nell’articolo 68, terzo comma, della legge n. 633 del 1941, come modificato dall’articolo 9 del provvedimento in titolo; al riguardo, riterrebbe opportuno adottare la dizione «spartiti e partiture musicali», in analogia a quanto previsto nella traduzione in lingua inglese e francese, in grado di assicurare una protezione più efficace della fattispecie considerata.
Andrea DI TEODORO (FI), con riferimento all’articolo 9 del provvedimento in esame, richiama l’attenzione sul problema della riproduzione, integrale o parziale, di testi, tramite fotocopie. Considerato che molti studenti ricorrono di fatto a tale pratica per i libri adottati da scuole e università , senza che sia poi corrisposto il dovuto compenso per gli autori, si chiede se non sia possibile segnalare l’esigenza di trovare una soluzione alla questione nella premessa della proposta di parere.
Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI), relatore, ringrazia i colleghi intervenuti. Accoglie la proposta formulata dal deputato Airaghi con riferimento all’articolo 9 del provvedimento. Si riserva di valutare l’osservazione del deputato Di Teodoro, che forse esula dalla stretta competenza della XIV Commissione ma che ritiene opportuno approfondire, anche per gli effetti negativi che la disciplina vigente, modificata nel 2000, ha prodotto sulla connessa attività delle copisterie.
Nino STRANO, presidente, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia ad altra seduta il seguito dell’esame.

La seduta termina alle 14.50.

Lo schema sarà nuovamente all’esame di questa Commissione mercoledì 19 febbraio.

La redazione

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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