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Dove sono finiti i regolamenti AgCom previsti in attuazione della Direttiva Copyright?

Il decreto legislativo 177 dell’8 novembre 2021, in attuazione della Direttiva 790/2019/UE (Direttiva Copyright), entrato in vigore lo scorso 12 dicembre, prevedeva un termine di 60 giorni di tempo, scadente il 10 febbraio 2022, per una serie di provvedimenti a cura dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che troviamo riportati nella legge italiana sul diritto d’autore L. 633/1941:

art. 16-ter, comma 5: “Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l’autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta all’organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, spetta ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari, sulla base dei criteri di rappresentatività individuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“;

art. 18-bis, comma 5: “L’autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“;

art. 43-bis, comma 8: “Per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell’informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [10 febbraio 2022 ndr], l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l’individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso di cui al primo periodo, tenendo conto, tra l’altro del numero di consultazioni online dell’articolo,…

art. 46-bis, comma 4: “Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione“;

art. 80, comma 2, lett. f): “autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l’artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, detto compenso è stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“;

art. 84, comma 4: ” Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, è stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“;

art. 102-decies, comma 4: “La decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti online a seguito del reclamo di cui al comma 2 può essere contestata con ricorso presentato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità da essa definite tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. E’ fatto salvo il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria“;

art. 110-sexies, comma 1: “Per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 110-quater e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’articolo 110-quinques, ciascuna delle parti può rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che risolve la controversia nel termine di novanta giorni dalla richiesta, in conformità a quanto stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria“;

art. 180-ter, comma 4: “Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo [12 marzo 2022, ndr], sono definiti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva del settore, le misure di pubblicità volte ad informare della possibilità di concedere le licenze, nonché la procedura con cui può essere esercitata la facoltà prevista al comma 2“.

Sembra che le consultazioni saranno avviate a marzo, di conseguenza forse per l’estate 2022 probabilmente si avranno i regolamenti richiesti dalle norme sopra richiamate.

Tanto valeva allora prevedere un termine più ampio, no?

Categories: Norme
Giovanni d'Ammassa: Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.
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