Il 12 dicembre 2001 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento sui disegni e modelli comunitari.
Tale adozione costituisce un grande passo in avanti verso l’attuazione di un sistema giuridico che protegga in modo uniforme le creazioni industriali nell’Unione europea. Si definisce disegno o modello l’aspetto di un prodotto o di alcune sue parti. Le caratteristiche che
costituiscono i disegni e i modelli sono le linee, i contorni, il colore, la forma, la struttura superficiale, il materiale o l’ornamento.
Il regolamento è uno strumento giuridico atteso da lungo tempo e necessario alla protezione delle creazioni e degli investimenti di molti settori industriali dell’Unione. Negli ultimi tempi disegni e modelli
industriali hanno assunto un’importanza crescente e la loro protezione è vitale per molti settori dell’economia, quali abbigliamento, tessuti, calzature, automobili, gioielleria, arredamento, servizi da tavola, ceramiche e molti altri.
Prima di tale regolamento, la protezione dei disegni e modelli negli Stati membri dell’Unione europea era costituita da un mosaico di legislazioni diversissime e il livello e la qualità della protezione variavano sensibilmente. Tale situazione comportava una mancanza di certezza giuridica a scapito degli investimenti.
La direttiva europea sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli adottata nell’ottobre del 1998 obbliga gli Stati membri ad armonizzare le loro legislazioni; tuttavia, il conseguimento della
protezione nell’Unione europea costituisce tuttora un processo lungo e costoso in quanto la protezione rimane esclusivamente nazionale e la direttiva non ha armonizzato le procedure per ottenerla.
L’entrata in vigore del nuovo regolamento porrà fine a tali difficoltà .
Il nuovo regime istituisce un doppio sistema di protezione che dovrebbe essere adatto a soddisfare le necessità di tutti i settori industriali.
Il regolamento istituisce una protezione denominata “Disegni e modelli comunitari non registrati”; si tratta di un diritto che verrà acquisito automaticamente in seguito alla semplice divulgazione, all’interno
della Comunità , di prodotti in cui sono incorporati disegni o modelli (vale a dire, qualora il disegno o modello sia stato pubblicato, esposto, commercializzato o divulgato in modo da potersi ragionevolmente ritenere che i circoli specializzati del settore interessato siano venuti a conoscenza di tali eventi).
Il diritto è limitato a tre anni e proibisce l’uso di copie dei disegni o modelli originali, tuttavia esso costituisce ancora uno strumento di protezione vitale per tutte le industrie quali, ad esempio, quelle dell’abbigliamento e della calzatura, che ad ogni stagione rinnovano le proprie collezioni.
Pertanto i disegni o modelli saranno protetti contro contraffazioni e copie abusive senza formalità né costo alcuno in tutto il territorio dell’Unione.
Il secondo diritto istituito dal regolamento è il “diritto al disegno o modello comunitario registrato”. Il diritto al disegno e modello comunitario registrato è amministrato dall’Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno (UAMI). Si tratta di un diritto esclusivo conseguito in seguito al deposito di una domanda presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, che provvederà a pubblicare i
disegni o modelli a registrazione avvenuta.
Disegni o modelli registrati sono protetti per un periodo di cinque anni, rinnovabile quattro volte (pertanto, la protezione sarà massima di venticinque anni). Il diritto concesso gode di maggior forza del disegno o modello comunitario non registrato. Mentre il disegno o modello comunitario non registrato consente al titolare unicamente di proibire l’uso sul mercato di disegni o modelli basati su copie delle proprie creazioni originali, il disegno o modello comunitario registrato gli permette di proibire completamente l’introduzione sul mercato di qualsiasi disegno o modello che non desti un’impressione generale diversa. Il disegno o modello comunitario registrato consente pertanto al
titolare di escludere tutte le creazioni successive senza dover provare che esse si basino su copie del proprio disegno o modello.
Un’ulteriore importante caratteristica del regolamento è la possibilità prevista per il richiedente il disegno o modello comunitario registrato di differirne la pubblicazione fino a trenta mesi. Questo comporta che ideatori ed industrie possano richiedere il disegno o il modello comunitario registrato e al tempo stesso mantenere segreti i propri disegni o modelli fino a quando non siano lanciati sul mercato. Di conseguenza i potenziali concorrenti non possono venire a conoscenza dei loro disegni o modelli e il vantaggio concorrenziale del richiedente viene mantenuto.
I richiedenti hanno inoltre il diritto di riunire nell’ambito di unàunica richiesta molteplici varianti dello stesso disegno o modello, possibilità che faciliterà enormemente la protezione dei modelli tessili o di disegni e modelli multipli simili.
Il diritto al disegno o modello comunitario non registrato entrerà in vigore trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Pertanto
tutte le nuove creazioni divulgate al pubblico a partire da tale data saranno automaticamente protette da tale diritto nellàintero mercato europeo.
Per quanto concerne il disegno o modello comunitario registrato, l’UAMI sta approntando i meccanismi necessari a ricevere le prime richieste. Tuttavia, il disegno o modello comunitario registrato non sarà disponibile prima del 2003 in quanto il regolamento di esecuzione e il regolamento sulle tasse saranno adottati dalla Commissione Europea nel 2002.
Da tempo l’UAMI sta lavorando con la Commissione europea per predisporre il progetto di regolamento di esecuzione. L’idea è quella di trattare il disegno o modello comunitario registrato secondo lo stesso metodo impiegato per molti anni e con successo per il marchio comunitario, vale
a dire, mediante un sistema completamente computerizzato e che richieda, in linea di principio, il minor impiego possibile di supporto cartaceo.
Tuttavia, ciò rende necessaria un’analisi approfondita di tutti i vari e talvolta complessi elementi del procedimento. La programmazione di per sé non dovrebbe richiedere più di un anno per il proprio completamento.
La protezione uniforme del disegno e del modello comunitario è attesa da lungo tempo dalle industrie sia a livello europeo sia a livello mondiale. Come per il marchio comunitario, è evidente come
disporre di un mercato interno senza frontiere abbia senso solo qualora i titolari di privative industriali possano ottenere una protezione del tutto uniforme per làintero territorio unita al minor onere amministrativo possibile. Per tale motivo, gli ambienti interessati affermano apertamente che i disegni e modelli comunitari dovrebbero ottenere un importante successo. Al fine di tentare di valutare il numero delle future domande, l’UAMI commissionerà un’indagine di mercato che verrà avviata nei prossimi giorni.
La redazione