Norme

Arriva l’art. 174-sexies nella legge sul diritto d’autore, ed è preoccupante

La Legge 7 ottobre 2024, n. 143, intitolata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” introduce un nuovo articolo nella legge sul diritto d’autore, col chiaro intento di combattere la pirateria online.

Questo il testo dell’articolo 174-sexies
1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa’ dell’informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell’articolo 615-ter o dell’articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all’autorita’ giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l’Autorita’ medesima ai fini dell’esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell’Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all’Autorita’ il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l’Autorita’ medesima ai fini dell’esecuzione della presente legge.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In sostanza, la norma prevede che determinati soggetti abbiano l’obbligo di segnalare le violazioni di diritto d’autore, a pena di reclusione.

Cerchiamo di schematizzare il contenuto della norma.

Chi è obbligato?
I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa’ dell’informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web

Quando scatta l’obbligo?
Quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell’articolo 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) o dell’articolo 640-ter (Frode informatica) del codice penale

In sostanza, la segnalazione deve essere fatta obbligatoriamente anche per una riproduzione ex art. 171 comma 1 l.d.a., lett. a, o anche una messa a disposizione ex. lett. a)-bis, qualunque essa sia, anche inconsapevolmente da parte dell’utente non troppo attento alle questioni di copyright.

In cosa consiste l’obbligo?
I soggetti obbligati devono segnalare immediatamente all’autorita’ giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

Quindi anche i dati che consentano l’identificazione dell’utente…

Altri obblighi
I soggetti obbligati devono designare e notificare all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l’Autorita’ medesima ai fini dell’esecuzione di quanto previsto.
I soggetti che non sono stabiliti nell’Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all’Autorita’ il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l’Autorita’ medesima ai fini dell’esecuzione della presente legge.

E se non lo fanno?
Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Prime riflessioni
1. Prima di tutto bisogna identificare che un determinato comportamento, come un caricamento di un qualsiasi contenuto (foto video musica testo ecc.) comporti effettivamente una violazione di un diritto d’autore; i provider hanno il know how e le skills per farlo? A nostro parere, no. A oggi fanno fatica a distinguere ciò che è pubblico dominio e ciò che è pubblicato in un ambito di eccezione e limitazione, come per esempio l’uso di brani o parti di opere per critica o discussione ex art. 70 l.d.a., oppure l’uso parodico.
2. Potrebbero riguardare anche quelle violazioni che di fatto non hanno alcun rilievo economico, neppure per il titolare dei diritti;
3. L’autorità giudiziaria è strutturata a ricevere la probabile pioggia di notifiche? Tutto da vedere…

Questa è la seconda recente modifica alla legge sul diritto d’autore. In precedenza, qualche settimana fa, era stato modificato l’art. 180 l.d.a. con l’aggiunta delle entità di gestione indipendenti quali enti che possono operare in Italia per la gestione collettiva del diritto d’autore (Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131). Trattandosi di decreto legge, dovrà essere convertito in legge entro il 15 novembre 2024.

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Giovanni d'Ammassa

Avvocato dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e ultra runner.

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