Intitolato “Misure per favorire l’ iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”, il disegno è ora numerato S1149. Riportiamo il testo degli articoli relativi alla proprietà intellettuale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETà INDUSTRIALE
Art. 14.
(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d’autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell’estensione della competenza anche alla tutela del diritto d’autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e degli affari esteri. A seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.
3. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 15.
(Delega al Governo per l’istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità , modelli e disegni ornamentali e diritto d’autore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire presso un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d’appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d’appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.
2. Nell’emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l’efficiente avvio.
Art. 16.
(Operabilità del diritto d’autore sui disegni e modelli industriali)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, numero 4), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, la denuncia di cui all’articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.
2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17.
(Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale)
1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all’attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo all’evoluzione del sistema nazionale e internazionale di tutela, nonchè alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l’anno 2002 e di 1.135.000 euro per l’anno 2003.
2. I criteri per l’utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attività produttive.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
La redazione