Risoluzione del Parlamento Europeo sull’applicazione e sugli effetti della direttiva relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale

Lo scorso 20 novembre il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione sulla relazione sull’applicazione e sugli effetti della direttiva relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (2001/84/CE) (2012/2038(INI)).

Di seguito pubblichiamo il testo integrale della risoluzione.

Il Parlamento europeo,

” vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (nel prosieguo «la direttiva»),

” vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo: Relazione sull’applicazione e sugli effetti della direttiva relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (COM(2011)0878),

” visto l’articolo 48 del proprio regolamento,

” visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la cultura e l’istruzione (A7-0326/2012),

A. considerando che il diritto sulle successive vendite di opere d’arte (detto anche «diritto di seguito») è un diritto d’autore sancito dall’articolo 14 ter della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

B. considerando che la direttiva ha favorito l’armonizzazione delle condizioni essenziali ai fini dell’applicazione del diritto sulle successive vendite, in modo da rimuovere i potenziali ostacoli alla realizzazione del mercato interno;

C. considerando che l’adozione della direttiva è stata importante per gli artisti, non solo in relazione alle loro iniziative volte a ottenere un riconoscimento e un trattamento equo come creatori di opere d’arte, ma anche per quanto riguarda il loro contributo in termini di valori culturali; che persistono tuttavia delle preoccupazioni quanto ai suoi effetti sui mercati dell’arte europei, in particolare per le case d’aste e i commercianti specializzati e di piccole dimensioni, presenti in gran numero nell’UE;

D. considerando che alla piena attuazione della direttiva in tutti gli Stati membri si è giunti solo il 1° gennaio 2012;

E. considerando che negli ultimi anni è notevolmente diminuita la quota del mercato globale delle opere di artisti viventi detenuta dall’UE;

F. considerando che la creazione artistica contribuisce al costante sviluppo della vita culturale e del patrimonio culturale dell’Unione;

G. considerando che il mercato dell’arte e dell’antiquariato contribuisce in misura significativa all’economia globale, anche in virtù delle aziende che sostiene, in particolare nei settori creativi;

H. considerando che la direttiva impone ai commercianti un onere amministrativo e crea uno svantaggio commerciale per i commercianti dell’UE rispetto a quelli di paesi terzi;

Tendenze del mercato dell’arte europeo e mondiale

1. nota che il mercato dell’arte ha conosciuto un’annata record nel 2011 e che il prodotto complessivo delle vendite annuali ha raggiunto gli 11,57 miliardi di dollari statunitensi, con un aumento di oltre 2 miliardi rispetto al 2010(2) ; sottolinea che il mercato dell’arte e dell’antiquariato contribuisce in misura significativa all’economia globale, anche in virtù delle aziende che sostiene, in particolare nei settori creativi;

2. ricorda che nel 2011 il mercato europeo dell’arte ha conosciuto una forte crescita: il Regno Unito ha mantenuto una quota del 19,4 % del mercato mondiale, con un aumento del 24 % del volume delle vendite; la quota di mercato della Francia è stata del 4,5 %, con un volume di affari cresciuto del 9 %; la Germania, con una quota di mercato dell’1,8%, ha conosciuto un incremento delle vendite pari al 23%(3) ;

3. osserva che la Cina si è aggiudicata il 41,4 % del mercato mondiale nel 2011, scavalcando gli Stati Uniti, che hanno perduto il 3 % come fatturato e il 6 % come quota di mercato, passando dal 29,5 % nel 2010 al 23,5 % nel 2011(4) ;

4. sottolinea l’impressionante ascesa della Cina; osserva tuttavia che attualmente il mercato cinese dell’arte è circoscritto agli artisti di quel paese;

5. osserva che la tendenza generale a uno spostamento del centro di gravità del mercato dell’arte verso i paesi emergenti è connessa alla globalizzazione, alla crescita dell’Asia e all’emergere di nuovi collezionisti in tali paesi;

6. nota con soddisfazione che alcuni paesi terzi prevedono di introdurre nella legislazione nazionale il diritto sulle successive vendite (o «diritto di seguito»); osserva in particolare che negli Stati Uniti è stata depositata il 12 dicembre 2011 una proposta di legge che mira a imporre un diritto del 7% sulle successive vendite di opere d’arte contemporanea; rileva che in Cina l’attuale progetto di legge sul diritto d’autore prevede anche l’introduzione di un diritto sulle successive vendite (articolo 11, par.13);

Applicazione della direttiva

7. ricorda che gli importi dei diritti di riproduzione e di rappresentazione non sono molto rilevanti nel caso delle arti grafiche e plastiche, per le quali le entrate provengono dalla vendita o dalla rivendita delle opere;

8. insiste sul fatto che il diritto sulle successive vendite garantisce una continuità di remunerazione per gli artisti, che molto spesso cedono le proprie opere a basso prezzo all’inizio della carriera;

9. osserva che dalla relazione della Commissione sull’applicazione e sugli effetti della direttiva e dalle statistiche del settore non risulta che il diritto sulle successive vendite abbia avuto un’incidenza negativa sul mercato dell’arte in Europa;

10. chiede alla Commissione di avviare una valutazione d’impatto sul funzionamento del mercato dell’arte in generale, comprese le difficoltà amministrative che incontrano le case d’aste e i commercianti specializzati e di piccole dimensioni;

11. nota che varie disposizioni della direttiva assicurano un’applicazione equilibrata del diritto sulle successive vendite, tenendo conto degli interessi di tutte le parti in causa, e cita in particolare al riguardo la progressiva riduzione delle percentuali applicabili, il massimale del diritto fissato a 12.500 euro, l’esclusione delle piccole vendite e l’esenzione dal pagamento del diritto per il primo acquirente; sottolinea però che la direttiva impone un onere amministrativo ai commercianti;

12. osserva che il diritto dell’autore vivente di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale può essere uno strumento utile per evitare discriminazioni a danno degli artisti;

Conclusioni

13. ricorda che il mercato dell’arte è stato valutato in 10 miliardi di dollari statunitensi nel 2010 e in quasi 12 miliardi nel 2012, e che il diritto sulle successive vendite rappresenta solo lo 0,03% di tali somme; reputa che si tratti di un mercato importante, da cui gli artisti e i loro eredi dovrebbero ricavare una remunerazione equa;

14. constata che dagli studi e dalle statistiche sul mercato dell’arte non risulta che il diritto sulle successive vendite abbia un impatto negativo sulla localizzazione del mercato dell’arte e sulle sue cifre d’affari;

15. ricorda che alla piena attuazione della direttiva in tutti gli Stati membri si è giunti solo il 1° gennaio 2012, sebbene il diritto sulle successive vendite sia già riconosciuto in numerosi Stati membri da diversi decenni;

16. mette in risalto l’importanza di fornire un sostegno proattivo agli artisti locali, tra cui quelli più giovani;

17. ritiene che sia prematuro procedere a una nuova analisi della direttiva nel 2014, come intende fare la Commissione, e propone che ciò avvenga nel 2015 (cioè quattro anni dopo la valutazione del dicembre 2011);

18. invita la Commissione a riesaminare, nella sua prossima relazione di valutazione, la pertinenza delle percentuali applicabili, le soglie d’applicazione e la pertinenza delle categorie di beneficiari indicate nella direttiva;

19. invita la Commissione a collaborare strettamente con le parti interessate al fine di rafforzare la posizione del mercato dell’arte europeo e di porre rimedio a problemi quali l’«effetto a cascata» e le difficoltà amministrative incontrate da case d’asta e commercianti specializzati e di piccole dimensioni;

20. plaude alle iniziative assunte da paesi terzi per introdurre il diritto sulle successive vendite ed esorta la Commissione a continuare ad adoperarsi nelle sedi multilaterali per rafforzare la posizione mondiale del mercato dell’arte europeo;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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