Risale a soli pochi giorni fa una decisione salutata come epocale dal popolo della Rete e soprattutto dai difensori della privacy (si veda in questo sito la news “Corte canadese rifiuta di punire i file-sharers”, del 7 aprile). Con essa si era stabilita l’inviolabilità della privacy del singolo utente della Rete, e, ciò che forse più aveva fatto scalpore, si era stabilito che la privacy stessa dovesse necessariamente essere anteposta all’interesse pubblico così come inteso dalle case discografiche querelanti.
Ora però il governo canadese sembra aver deciso di aggirare il dispositivo di quella decisione, in favore di una maggiore protezione del diritto d’autore. Va peraltro rilevato che dopo quella stessa decisione il Canada era rimasto forse l’unico paese occidentale a tenere una posizione così singolare nella logica della lotta alla pirateria informatica.
Così il Ministro per la Cultura Helen Scherrer ha prontamente fatto sapere che, lungi dal volere che il proprio paese venga percepito come una sorta di paradiso del download illegale, “nei tempi più brevi possibili chiederò modifiche alle nostre leggi sul copyright”.
Questa posizione è stata ampiamente appoggiata dall’industria discografica canadese, ed anche dalla CRIA (Canadian Recording Industry Association), le stesse che giorni fa si erano viste rifiutare dal giudice della Corte Federale Konrad von Finckenstein la richiesta di trasformare gli IP privati in loro possesso in nomi di persone fisiche da poter citare in giudizio per infrazione delle leggi sul copyright.
Per meglio capire la singolarità di tali posizioni contrastanti occorre fare un passo indietro, a quando mesi fa il segretario generale della Copyright Board of Canada (l’ente governativo che si occupa della gestione dei diritti di proprietà intellettuale nel paese), Claude Majeau, ebbe ad affermare che non solo l’utente aveva il diritto di farsi copia di un file, anche non di sua proprietà, ma che non gli era neppure richiesto di accertarsi che la fonte da cui egli avesse “scaricato” questa copia fosse autorizzata o meno. Peraltro, se il download era legale, lo stesso non poteva dirsi per l’upload, caso in cui “fonte della copia” era ritenuto essere l’utente stesso, il quale quindi si doveva assumere responsabilità dirette.
La redazione (Alessandro di Francia)