Accogliento le conclusioni dell’Avvocato Generale dello scorso settembre, la Corte di Giustizia Europea statuito con sentenza pubblicata lo scorso 7 dicembre che per i programmi e i brani musicali messi a disposizione attraverso apparecchi televisivi da parte di un albergo ai propri clienti sono dovuti i diritti d’autore.
Infatti, “anche se la mera fornitura di attrezzature fisiche non costituisce, in quanto tale, una comunicazione ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale direttiva”.
E inoltre “il carattere privato delle camere di un albergo non si oppone a che la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29”.