CISAC risponde alla Commissione Europea: non può esserci concorrenza nella gestione del diritto d’autore

A seguito delle cause istruite prima da RTL nel 2000 e successivamente da Music Choice Europe nel 2003, la Commissione Europea ha sollevato il 31 gennaio scorso una serie di obiezioni alla CISAC, la confederazione internazionale delle società di autori, e ai 24 membri appartenenti alla Unione Europea. Le obiezioni riguardano tre clausole dei contratti di reciproca rappresentanza che le società stipulano tra di loro, relativamene alla trasmissione di musica via cavo, via satellite e Internet.
CISAC nella sua risposta premette che è pronta, assieme ai suoi 210 associati, a dialogare apertamente con la Commissione Europea con l’obiettivo di trovare una soluzione soddisfacente di bilanciamento tra gli interessi dei titolari dei diritti d’autore e gli utilizzatori, con il pieno riconoscimento del valore dei risultati creativi dei propri autori. Con questo spirito CISAC ha richiesto un’audizione verbale alla Commissione, per presentare le proprie risposte e considerazioni.
Nella documentazione scritta presentata alla Commissione, CISAC ha ribadito che i contratti di reciproca rappresentanza sono fondamentali nelle relazioni tra differenti società di autori, e sono tutti parzialmente ispirati al modello generale CISAC, che non è però vincolante. Questi contratti, siglati dalle società di tutto il mondo, permettono a ciascuna società di operare quale “sportello unico” in modo da poter autorizzare, con una singola licenza, l’utilizzazione del repertorio globale. Tale sistema permette agli autori di ottenere una remunerazione per ciascuna utilizzazione dell’utilizzazione delle proprie opere, a prescindere dal paese dove esse sono utilizzate. Inoltre la gestione collettiva permette agli autori di difendere il valore delle proprie opere di fronte a una utilizzazione mondiale crescente.
Negli scorsi anni CISAC ha volontariamente eliminato due delle tre clausole a cui la Commissione si riferisce, e queste non sono più inserite nel modello generale. Inoltre, la CISAC ha riconosciuto la possibilità per gli autori di scegliere in ambito europeo la società che meglio li possa rappresentare. Inoltre, il modello contrattuale non prevede più l’esclusività del mandato di una società nei confronti delle altre.
La terza clausola concerne la territorialità Sebbene sia la Commissione Europea e la Corte di Giustizia abbiano già da tempo confermato il principio di territorialità , la Commissione ora chiede la rimozione di tale clausola. Il sistema di gestione collettiva si basa oggi su due principi: territorialità e reciproca rappresentanza.
Eliminare il principio di territorialità senza prima aver indagato su tutte le possibili conseguenze è impossibile, secondo CISA.
E questo per tre importanti ragioni:
1) Per natura le società di autori non possono essere in competizione tra loro, perché rappresentano un unico repertorio;
2) Gli utilizzatori non hanno interesse nella rimozione della reciproca rappresentanza, poiché per loro è più comodo ottenere una singola autorizzazione da una singola società , che li permette di utilizzare il repertorio globale;
3) l’approccio al problema della concorrenza nella gestione collettiva del diritto d’autore da parte della Commissione sembra voglia minare il sistema dello “sportello unico”. Con la conseguenza della riduzione della remunerazione per i songoli autori, che, nel lungo periodo, avrebbe serie conseguenze sia per l’industria culturale europeo che per la diversità culturale europea, della quale la Commissione si è più volte proclamata protettrice;
4) i risultati di attività creative non possono essere paragonati a beni e servizi ordinari, come ha già enfatizzato la Convenzione UNESCO sulla diversità culturale. E la Commissione ha già dato prova di aver assorbito questo concetto.
5) Se gli operatori satellitari voglio offrire ai propri utenti un servizio realmente pan-europeo con programmi trans-nazionali, non saranno certo CISAC o le altre società di autori a fermare tali propositi: le licenze per questo tipo di utilizzazioni esistono sin dal 1987.

La redazione

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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