La Full Court della Federal Court australiana ha stabilito, in una causa che vede di fronte l’architetto che ha realizzato i progetti per la costruzione di un immobile contro una joint venture proprietarie del terreno dove l’immobile deve essere costruito, che quest’ultima non può vendere il progetto di costruzione insieme al terreno senza il consenso dell’autore.
Infatti Design & Developments Pty Ltd e Anor e Concrete Pty Ltd hanno costituito una joint venture nel 1998, e hanno così acquistato un terreno per 560.000,00 $. Un architetto, facente parte della joint venture, ha poi realizzato un progetto per costruire un edificio sul terreno, progetto che ha ottenuto l’approvazione delle autorità locali.
Successivamente il terreno è stato venduto all’asta, insieme al progetto per la costruzione dell’immobile. L’architetto si è però opposto, rivendicando il proprio copyright.
In effetti, le norme vigenti prevedono sì che il progetto segua il destino del terreno, ma riconoscono al tempo stesso l’architetto quale titolare dei diritti d’autore sul progetto.
Di solito, un cliente utilizza i progetti in maniera conforme a quanto stabilito con l’architetto. Il permesso di utilizzare in tal modo i progetti non può essere accordato se non con il consenso, esplicito o implicito, dell’architetto stesso. Il giudice di primo grado investito della controversia ha cercato di estendere tale principio ai casi in cui un soggetto diventi proprietario di un terreno, relativamente al quale sia stato approvato un progetto architettonico. In via alternativa, secondo questo giudice, sarebbe possibile ritenere concluso un accordo implicito tra la joint venture e l’architetto, per effetto del quale la prima potrebbe utilizzare il progetto. Accordo che si sarebbe trasferito, con la vendita, dalla joint venture a Concrete.
La Full Court della Federal Court, in sede di appello, non ha trovato convincente tale ricostruzione ed ha invece ritenuto che la joint venture non avesse affatto ottenuto la licenza dall’architetto per riprodurre i progetti. Ciò in quanto non era stato pagato nulla a tale titolo e in quanto non risultava alcuna dichiarazione dell’architetto in questo senso. Respinto così quanto affermato dal primo giudice, ad oggi è pendente il giudizio d’appello.