E’ stata finalmente resa disponibile dal Ministero delle Attività Produttive la bozza di codice della proprietà intellettuale, per osservazioni e commenti prima di avviare il procedimento di adozione del provvedimento attraverso l’approvazione del Consiglio dei Ministri ed i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
Il codice unifica le legislazioni vigenti in tema di marchi, modelli e brevetti, ma tocca solo marginalmente il diritto d’autore all’art. 44, che riportiamo integralmente, relativamente al disegno industriale:
ARTICOLO 44
Diritto d’autore
1.- I diritti di utilizzazione economica delle opere del disegno industriale di cui all’art. 2, comma 1, n. 10, Legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte.
2.- Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, abbiano intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all’offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’impresa.
3.- All’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è affidata la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere del disegno industriale di cui all’articolo 2, comma 1, n. 10, Legge 22 aprile 1941, n. 633. In tale registro sono indicati l’autore ed il titolo dell’opera del disegno industriale, il nome ed il domicilio del titolare, la data di prima divulgazione al pubblico nella Comunità intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi nonché ogni altra annotazione o trascrizione effettuata a norma di regolamento.
4.- Le registrazioni di cui al comma 3 fanno fede, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori ed i produttori indicati nel registro sono reputati, fino a prova contraria, autori o produttori delle opere del disegno industriale che sono loro attribuite.
Il testo è disponibile per i nostri associati nel Centro Documentazione.
La redazione