INPS con il messaggio 28 novembre 2013, n. 19435 intitolato “Compensi per l’utilizzo e lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine. Assoggettamento a contribuzione obbligatoria” rivede talune indicazioni riferite al trattamento contributivo del compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore di cui al messaggio n. 14712 del 18 settembre 2013 (n.d.r. Messaggio n. 014802 del 18/09/2013), di pari oggetto.
Nel citato messaggio n. 14712/2013, al secondo paragrafo (“compensi relativi allo sfruttamento economico del diritto di autore. Trattamento fiscale e contributivo“, ultimo capoverso), era stato prospettato l’assoggettamento a contribuzione previdenziale afferente alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né iscritto ad una Cassa Professionale (terzo caso ivi esaminato).
INPS però si è accorta che la norma istitutiva della predetta Gestione separata contempla, tra i soggetti obbligati al versamento, oltre a coloro che producono reddito da lavoro autonomo (ex art. 49, comma 1, oggi art. 53, comma 1 del TUIR), anche coloro che producono i redditi di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) – oggi art. 50, comma 1, lett. c)-bis – del TUIR, mentre il reddito sul diritto d’autore è regolato dalla lettera b) dell’art. 53, comma 2 del TUIR.
Pertanto, conclude INPS, il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
Di fatto gli autori di opere dell’ingegno non collegate allo spettacolo, rimangono esclusi da obblighi contributivi e quindi dal diritto a una pensione.
A quando una riforma?
Tags contribuizione obbligatoria Diritto di autore gestione separata inps previdenza tuir
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