Il bollino SIAE non è più obbligatorio

Dal 15 novembre scorso è cessato l’obbligo di porre il contrassegno (“bollino“) SIAE ex art. 181-bis della legge sul diritto d’autore su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dal diritto d’autore, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Questo obbligo era stato introdotto dall’art. 10 della legge 248/2000 come mezzo per combattere la pirateria dei supporti contenenti opere / materiali protetti, che a quel tempo imperversava.
Essendo venuta meno, o meglio, avendo perso importanza come prima forma di circolazione quella dei supporti, il contrassegno SIAE ha perso quella funzione identificativa del supporto lecito rispetto il supporto presuntamente contraffatto, ovvero quello senza bollino.
Il comma 8 dell’art. 181-bis stabilisce infatti che “Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell’ingegno“.
Non solo, essendo stato liberalizzato il mercato della gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, il fatto di aver devoluto esclusivamente a SIAE questa funzione costituiva probabilmente una violazione delle disposizioni della Direttiva 2014/26 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno.
A fronte poi della procedura d’infrazione intrapresa dalla Unione Europea nei confronti dell’Italia per non aver correttamente applicato la Direttiva 2014/26 , il legislatore italiano è intervenuto, prima con un provvedimento d’urgenza inserito del Decreto Legge 131/2024, e poi in sede di conversione con la L. 14 novembre 2024, n. 166, per modificare sia il D.Lgs 35/2017 di attuazione della Direttiva stessa, che la nostra legge sul diritto d’autore.
E per quanto riguarda il “bollino” SIAE, gli interventi del legislatore sono in sostanza due:
1. il bollino da obbligatorio diventa facoltativo, e
2. può essere apposto non solo da SIAE, ma anche dagli altri organismi di gestione collettiva o entita di gestione indipendenti che operano in Italia.
Il comma 3-bis dell’art. 15 del D.L. 131/2024, recita quanto segue:
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l’obbligo di apposizione del contrassegno di cui all’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati.
Pertanto, il testo del primo comma dell’art. 181-bis l.d.a. è stato modificato in tal senso: “1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati, un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all’articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E., gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le associazioni delle categorie interessate“.
Il comma 3-ter dell’art. 15 del citato D.L. precisa poi quanto segue:
3-quater. Le disposizioni sull’apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Pertanto si dovrà attendere il nuovo Regolamento che dovrebbe essere adottato entro il 13 maggio 2025. Vedremo se questa data sarà rispettata.
Oltre alle necessarie modifiche dell’art. 181-bis l.d.a., il legislatore è intervenuto anche sulle norme penali che puniscono la circolazione dei supporti senza l’apposizione del contrassegno “bollino“, in particolare gli artt. 171-ter, 171-sexies e 171-septies l.d.a.
In particolare, la lettera d) del primo comma dell’art. 171-ter, nel testo in vigore, fa ritenere che la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 si applichi anche a chiunque che, a fini di lucro, “detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l’apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato“.
Ma allo stato non c’è più alcuna prescrizione di apposizione di contrassegno.




