Tra le pieghe della Finanziaria 2007 alcune norme sul diritto d’autore

Sfogliando la proposta di Legge Finanziaria 2007 abbiamo scoperto alcune norme che riguardano il diritto d’autore e che riportiamo:

Art. 163
(Disposizioni in materia di beni culturali)
[omissis] 7. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la parola “diritto” sono soppresse le parole “, al quale non è dovuta alcuna remunerazione”.
8. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
“1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato “Fondo”), con una dotazione di euro 3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato – Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.”.

Le variazioni riguardano l’art. 69 che regola la limitazione al diritto di prestito adeguandola alle richieste della Comunità Europea, che aveva aperto un procedimento di infrazione per l’errato recepimento della Direttiva 92/100/CE, per il fatto che non fosse previsto un compenso a favore degli autori.
Il Governo propone l’istituzione di un “Fondo per il diritto di prestito pubblico” con una dotazione di 3 milioni di euro (annuo’), che verrà gestito dalla S.I.A.E., che provvederà a ripartire tali fondi tra gli aventi diritto, in base a indirizzi da stabilirsi con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Il prestito effettuato dagli enti indicati dall’art. 69 l.d.a. rimarrebbe quindi gratuito per gli utenti.

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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