Relazione annuale AGCOM: la visione dell’Autorità sulla tutela del diritto d’autore

Si intitola la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica ed è uno specifico paragrafo della terza sezione della recente relazione presentata in Parlamento dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).
Di seguito riportiamo l’intero paragrafo.

3.18. La tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica

In materia di tutela del diritto d’autore, l’Autorità ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo grazie a interventi del legislatore che poggiano su tre pilastri normativi ben identificati.

Il primo riconoscimento di competenze è avvenuto nel 2000, con la legge n. 248, che, nell’aggiornare le disposizioni della legge n. 633/41, inseriva l’articolo 182-bis, con cui si attribuivano all’Autorità e alla SIAE, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, poteri di vigilanza. La norma attribuisce altresì all’Autorità , al comma 3, poteri di ispezione, da espletarsi tramite i propri funzionari, agendo in coordinamento con gli ispettori della SIAE, con l’obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni. A tale generale potere di vigilanza e di ispezione si sono affiancati, nel 2010, i poteri di regolamentazione attribuiti dall’articolo 32-bis del decreto legislativo n. 44, che impone ai fornitori di servizi di media audiovisivi ” come definiti al medesimo articolo ” il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’esercizio della propria attività , prevedendo altresì che l’Autorità emani le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e dei divieti di cui alla norma citata. L’articolo 32-bis del Testo unico e l’articolo 182-bis della legge sul diritto d’autore si integrano, poi, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, di recepimento della direttiva sul commercio elettronico, che traccia contenuti e limiti delle responsabilità degli ISP, a seconda che svolgano attività di mere conduit, di caching e hosting di contenuti digitali, e, nell’introdurre il doppio binario di tutela ” amministrativa e giudiziaria “, prevede che l’autorità amministrativa avent[e] funzioni di vigilanza” possa esigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi “impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.

Con la delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010 l’Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica un documento che definisce gli elementi essenziali del provvedimento con cui intende esercitare tali competenze. Il modello delineato nel documento sottoposto a consultazione si pone l’obiettivo di conciliare le diverse esigenze rappresentate dai principi di tutela della libertà di espressione e rispetto del diritto d’autore, diritto alla privacy e accesso dei cittadini alla cultura e a internet, nell’ambito di una regolamentazione rispettosa dei principi comunitari e coerente con le best practices internazionali. In via di premessa generale, appare pertanto opportuno evidenziare che la finalità dei lineamenti di provvedimento adottati con la citata delibera non è quella di reprimere la libertà di espressione in rete né di criminalizzare il web, ma anzi di agevolare l’accesso ad internet e di favorire la diffusione di un’offerta legale di contenuti a prezzi accessibili a tutti. Il documento parte, infatti, dalla presa d’atto che qualunque politica o intervento di contrasto alla pirateria non possa prescindere dalla contestuale identificazione di misure finalizzate a favorire un’ampia diffusione di contenuti “legali”, ed è per tale motivo che esso unisce tra loro una pluralità di possibili linee di intervento:
a) la promozione di un’offerta legale sul mercato;
b) la rimozione delle barriere allo sviluppo di un’offerta legale;
c) l’accesso ai contenuti premium;
d) la riduzione delle cosiddette “finestre di distribuzione”;
e) un’attività informativa e di “educazione alla legalità “;
f) provvedimenti a tutela del diritto d’autore riguardanti la procedura di rimozione selettiva di contenuti illegali;
g) procedure di site blocking nei confronti di siti che abbiano come fine esclusivo la diffusione di contenuti illegali;
h) l’adozione di disposizioni che, sul modello delle licenze collettive estese, attribuiscano efficacia generale agli accordi volontari tra enti rappresentativi dei titolari dei diritti, dei provider e degli utenti;
i) attività di risoluzione di controversie;
j) istituzione presso l’Autorità di un Tavolo tecnico su problematiche connesse alla tutela del diritto d’autore.

In sintesi, l’Autorità ha, da un lato, individuato una serie di misure positive, quali l’educazione alla legalità , lo sviluppo di un’offerta legale fruibile a condizioni di massima facilità , anche in relazione alle modalità di pagamento, e la rimozione delle barriere alla circolazione delle opere su più mezzi trasmissivi; dall’altro, ha ipotizzato misure a garanzia del diritto d’autore online attraverso strumenti che, guardando anche alle best practices esistenti a livello internazionale, coniughino al tempo stesso la semplicità e l’efficacia con la garanzia di un procedimento celere e soprattutto equo, da ritenersi alternativo rispetto al procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria.

A tal fine, viene proposto un modello procedimentale ispirato al cosiddetto notice and take-down introdotto negli USA dal Digital Millennium Copyright Act “” già ampiamente utilizzato dai maggiori siti internet, come ad esempio YouTube, anche nel nostro Paese “” integrato con i poteri di vigilanza e garanzia dell’Autorità , attivabile su base volontaria. A seguito di richiesta senza esito di rimozione di un contenuto protetto da copyright da parte del titolare del diritto al gestore del sito, si ipotizza un contraddittorio tra le parti dinanzi all’Autorità suscettibile di terminare, laddove si ritenga violata la normativa in materia di diritto d’autore, con un ordine che intimi l’immediata rimozione del materiale illegale. Si rileva che solo se il gestore del sito non avrà già autonomamente provveduto, e solo a seguito del contraddittorio che si svilupperà davanti all’Autorità , si potrà impartire al gestore del sito l’ordine di rimozione del contenuto, qualora risulti incontrovertibilmente la violazione del diritto d’autore o il copyright. Tale procedimento si articola schematicamente in cinque fasi:
a) richiesta di rimozione dei contenuti al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo da parte del titolare del copyright;
b) segnalazione all’Autorità in caso di mancata rimozione dei contenuti segnalati entro 48 ore dall’inoltro della richiesta;
c) verifica da parte dell’Autorità attraverso un breve contraddittorio con le parti;
d) ordine di rimozione in caso di accertamento della violazione;
e) successivo monitoraggio del rispetto dell’ordine e applicazione di sanzioni in caso di nuove inottemperanze.

Per quanto riguarda i siti con server localizzati all’estero, la misura della rimozione selettiva è particolarmente appropriata nei casi in cui non tutti i contenuti di un sito abbiano natura illecita e siano ospitati su siti internet fisicamente collocati in territorio italiano. Nei casi in cui il solo fine del sito sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d’autore “” e questo anche nel caso in cui il server sia localizzato all’esteRelazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro 2011 296ro “” il documento sottopone a consultazione quali possibili modelli di intervento la predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli ISP e la possibilità , in casi estremi e previo contraddittorio, dell’inibizione del nome del sito web o dell’indirizzo IP sul territorio italiano. Pertanto, l’inibizione del sito con server all’estero potrebbe avvenire, sempre nei casi estremi e previo contraddittorio, solo nel caso in cui tutti i suoi contenuti fossero illeciti. Tale ipotesi non riguarda i siti esteri che diffondono solo alcuni contenuti illeciti, in quanto per procedere alla rimozione selettiva è necessario che il server sia localizzato in Italia. L’Autorità , qualora da un successivo monitoraggio rilevi un’inottemperanza all’ordine, potrà irrogare le sanzioni previste dall’art. 1, comma 31, della legge istitutiva n. 249/97. Per i siti che hanno quale fine esclusivo la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d’autore, e questo anche nel caso in cui i server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali, sono state sottoposte alla consultazione pubblica due soluzioni alternative: la predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli internet service provider ovvero la possibilità , in casi estremi e previo contraddittorio, dell’inibizione del nome di dominio del sito web ovvero dell’indirizzo IP.

Parallelamente alle audizioni, l’Autorità è stata ascoltata in sede di Comitato tecnico contro la pirateria digitale di cui al d.P.C.M. 15 settembre 2008 presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore del Ministero per i beni e le attività culturali. Da entrambe le sedi è stato espresso un vivo apprezzamento per le iniziative dell’Autorità . Il documento sottoposto a consultazione ha anche costituito oggetto di interesse da parte di istituzioni straniere, quali l’Ofcom inglese e l’Ufficio per la tutela della proprietà intellettuale del Dipartimento di Stato americano, il quale ha riconosciuto la rilevanza delle misure contenute nel pacchetto dell’Autorità di cui ha auspicato la rapida approvazione.

Con riferimento all’andamento della consultazione pubblica, l’ampio ventaglio di tematiche sottoposte a consultazione ha determinato un livello di partecipazione da parte degli stakeholders assai consistente, con numerosi contributi scritti pervenuti nel termine previsto dalla delibera di avvio, e molte richieste di audizione: complessivamente sono 55 i soggetti che hanno risposto alla consultazione, di cui 24 hanno inviato solo un contributo scritto e 30 anche una richiesta di audizione. Al termine delle audizioni, in un’ottica di maggior economicità amministrativa e di trasparenza regolamentare, l’Autorità , prima di procedere all’adozione di un provvedimento finale, ha in animo la promozione di un ulteriore momento di acquisizione delle posizioni dei soggetti della
comunità d’interesse, per consentire un’aggiuntiva occasione di confronto.”

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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