L’Enpals ha pubblicato il messaggio n. 6 del 2008 con cui fornisce alcuni chiarimenti rispetto alle contribuzioni previdenziali per i cantanti in sala di incisione dettate dal D.M. del 29 dicembre 2003 e dalla circolare Enpals n. 5 del 2008.
Nel messaggio vengono chiariti vari risvolti della disciplina, tra cui:
– applicabilità ai soli supporti destinati alla vendita (anche in abbinamento editoriale nei casi previsti);
– non applicabilità a scopi diversi dalla commercializzazione;
– possibile richiesta del codice ISRC (alla FIMI) dei fonogrammi dopo la registrazione, se avvenuta nel passato;
– distinzione tra cantanti principali (soggetti alla disciplina in parola) e gli altri che non lo sono, soggetti dunque ad altre norme previdenziali;
– non applicabilità del D.M. del 2003 alle registrazioni live o comunque non effettuate in sala di registrazione, sottoposte alle altre norme previdenziali Enpals;
– la misura delle aliquote di calcolo (32,7%), essendo convenzionale, non subisce gli aggiornamenti Enpals;
– l’importo di previdenza da pagare è totalmente a carico del datore di lavoro/committente.
Infine viene ribadito il doppio termine del 16 (per la contribuzione) e 25 (per la comunicazione) ottobre 2008 di messa in regola delle posizioni pregresse fino al gennaio 2004, integrate dalla sanzione civile ridotta.
L’Enpals sottolinea che entro il gennaio 2009 sarà possibile richiedere la rateizzazione dei debiti contributivi in parola.
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