Le considerazioni dell’Avv. Spataro sul bollino SIAE

Pubblichiamo, per gentile concessione, le cosiderazioni di Valentino Spataro, curatore del sito www.civile.it sul bollino SIAE.

BOLLINO SIAE: E’ UN PROBLEMA DI INTERPRETAZIONE’
Spataro@civile.itwww.civile.it – fax 02 700400261
Milano 20-10-2000
Premesse
Sono un precursore, e lo dico con assoluta e totale autoironia per chi non mi conosce.
Inopinatamente, sollevato il vespaio del contrassegno, leggo con piacere sul Sole24ore del 20.10.2000 sostenute le medesime tesi e considerazioni da me sostenute, e quelle riferite da colleghi e amici tramite le mailing list.
NDR: il documento con le tesi dell’Avv. Spadaro è consultabile in formato PDF: clicca qui

Le discussioni in rete (breve riassunto delle tesi sostenute).

Vale la pena approfondire la tesi della Siae, che coincide con quelli che accettano vi possano essere dubbi sulla mia lettura.
Attenzione, parlo di lettura, non di interpretazione.
Secondo Bellazzi, Floridia e Arno’ la Siae “ritiene che il contrassegno vada sempre apposto, senza considerare le ipotesi di apposizione facoltativa (o esenzione) previste al terzo comma dell’articolo 1818 bis lda, in quanto, a suo avviso , tale esenzione sarebbe subordinata all’emanazione del regolamento di cui al quarto comma.”

Inoltre secondo gli ultimi due dagli atti parlamentari risulterebbe l’intenzione di apporre il contrassegno su ogni supporto.

A parte il fatto che dagli atti risulta esattamente l’opposto (i primi atti parlamentari così volevano, dagli ultimi lavori risulta invece la ratio opposta), è da censurare il ricorso agli atti parlamentari per interpretare un testo che richiede solo di essere letto. Il ricorso agli atti parlamentari in sede interpretativa è lecito solo in caso di dubbio.

Non si capisce perché debba esservi dubbio leggendo le “parole secondo la connessione di esse” (e tutto il resto prel. 12).

A giustificazione della Siae vi sarebbe inoltre la finalità istituzionale della tutela degli autori, altra considerazione non giuridica che nulla vale nel momento in cui si leggono le parole usate dal legislatore. Diversamente accettiamo anche che il Carabiniere spari al rapinatore in fuga per evitare che sfugga alla Giustizia.

Infine l’art.171 bis prevederebbe pene per chi non appone il contrassegno su tutti i supporti dei programmi per elaboratore.

Torniamo al diritto: la tesi della Siae (181bis)
Ripetiamo: la Siae “ritiene che il contrassegno vada sempre apposto, senza considerare le ipotesi di apposizione facoltativa (o esenzione) previste al terzo comma dell’articolo 181 bis lda, in quanto, a suo avviso , tale esenzione sarebbe subordinata all’emanazione del regolamento di cui al quarto comma.”
Ma leggiamo il quarto comma: “I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da regolamento di esecuzione ….”

La critica.
Sembra chiaro no ‘ Qui non si tratta di interpretare, ma di leggere le parole usate. Tempi, caratteristiche e collocazione non sono certo espressione di volontà del legislatore di rinviare al regolamento per determinare altre ipotesi in cui il contrassegno è obbligatorio.

Credo che questo sia italiano, e mi dispiace dover insistere sul punto.

Tempi, caratteristiche e collocazione non significa parlare di AN (se) o di debenza, materia affrontata altrove (anche al comma terzo).

Ubi lex voluit, ibi dixit.

Si tratta di regolamentare come apporre materialmente il contrassegno, non prevedere nuove ipotesi.

A contrariis
Ammettiamo per un momento che il regolamento possa prevedere che il contrassegno è obbligatorio anche sul software di utilità .
Allora il comma terzo non avrebbe più senso logico. Sarebbe lettera morta. Che senso ha prevedere un criterio, se poi un regolamento lo può disattendere’ Lasciamo al legislatore fare le leggi, che già ha i suoi bei problemi, come risulta dal travaglio contenuto negli atti parlamentari. Perché non leggere i pareri delle Commissioni sul modo di formulare i precetti’

Le conseguenze penali (art. 171 bis)
Vi è chi sostiene che per leggere l’art.181 bis bisogna partire dal 171bis.
Il 171 bis rinvia alle ipotesi di illecito, ma non dà una definizione completa ed esaustiva, nel senso che quando si dice “ABUSIVAMENTE”, o “concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati” rinvia ad altre norme.

L’art. 171 bis non definisce “abusivamente”, così come non dice “tutti i programmi devono essere contrassegnati” e nemmeno “i programmi contenuti nei supporti contrassegnati”, dice invece con espressione indeterminata “concede… programmi contenuti in supporti non contrassegnati”. Non vi sono articoli determinativi, e anche l’uso di “in supporti” avvalora trattarsi di indeterminatezza. “Concede programmi” non è “concede i programmi”.
Ma non vogliamo insistere sulla classica virgola, anzi sulla “i” che manca.
D’altronde anche qui vale il ragionamento a contrariis: se così fosse, allora perché è stato scritto il comma terzo se ogni software senza contrassegno deve diventare fonte di reato’

Caro comma terzo,…
Vorrebbero farti passare per una svista del legislatore. Un comma sopravvissuto all’alluvione arginato da altre dighe quali il comma quarto e l’art. 171bis. Vorrebbero aggiungere nel comma quarto che il regolamento definirà nuovi criteri, vorrebbero aggiungere all’art. 171 bis un articolo determinativo che non c’è, e allora, ecco la SIAE potrebbe validamente sostenere la debenza del contrassegno sempre e comunque.
Senza dimenticare che in caso di software non di utilità (per semplificare), il contrassegno è dovuto.

Dopo tanto discutere, caro il mio comma terzo, mi sento di dovermi proteggere: forse è meglio che mi zittisca, altrimenti mi troverò plurindagato per software autoprodotto memorizzato sul mio supporto rigido (hard disk) al quale non intendo apporre alcun contrassegno, come correttamente rileva Bellazzi registrando all’assurdità di una lettura acritica del testo normativo; a nulla varrebbe giustificarmi di aver prelevato webshots.com (fantastico screensaver freeware) da Internet.Anche un disco rigido sarebbe supporto!

Quale programmatore uso solo software originale, freeware o GNU, ma lo so, questo è inutile: si può sequestrare tutto, e anche distruggerlo se alla cancelleria corpi di reato risulta necessario. Povero il mio Linux.

Pero’ ho preso le mie precauzioni sui dati e sorgenti importanti, le password sono tutte solo a memoria, e quanto alla conoscenza del diritto d’autore ho solo voglia di un pretesto per sollevare finanche eccezioni di incostituzionalità . E il processo costerebbe poco a me e darebbe tanta pubblicità ai siti (su server stranieri) sui quali scrivo.

Forse è meglio lasciarmi sfogare e lasciarla cadere lì, lasceremo stare in due…

Anzi: mi pago la libertà di parola facendo mia la proposta che già da tempo altri hanno avanzato (e anche io timidamente caldeggiavo) (tra i quali Menchetti): perché non far pagare un tot su ogni supporto che abbia la funzione di portare in giro dati e programmi (non gli hard disk se non rimovibili…) come si fa per i nastri magnetici’ La SIAE risparmierebbe rispetto alla attuale complessa gestione e incasserebbe più soldi e più facilmente. Non è questo che voleva il legislatore’

Povero Ricordi, se vedesse così la sua SIAE, e sì che non era uno stinco di santo…

PS: E’ paranoia, sicuro, ma vi assicuro che non aspetto altro per sostenere le mie tesi in giudizio.

PPS: Ci avete creduto ‘

Spataro Valentino , scritto in Milano, 20-10-2000, Fax 02 700400261

Il presente articolo è diffuso su www.civile.it all’indirizzo www.iusseek.com/civile/siae2.pdf

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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