Comunicato stampa
Ancora una volta si realizza una campagna demagogica e non rispondente alla realtà per ottenere una facile presa sul pubblico, per questo l’associazione Dirittodautore.it sente il bisogno di intervenire per chiarire alcuni concetti che ASMI occulta o distorce nelle proprie comunicazioni.
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Milano 14 maggio 2003. Dirittodautore.it, associazione per la difesa del diritto d’autore, la maggiore realtà della Rete sulla materia, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore, in virtù della propria posizione super partes, non legata alla difesa di alcun interesse economico, ha deciso di intervenire in merito alla demagogica campagna di sensibilizzazione che ASMI, associazione che raggruppa le principali aziende produttrici di supporti multimediali, sta conducendo in relazione alle nuove disposizioni in materia di diritto d’autore contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
ASMI, infatti, ha impostato una campagna faziosa, e sostanzialmente basata su concetti non rispondenti alla realtà .
1. In primo luogo il termine tassa utilizzato nella campagna (memory tax) è assolutamente fuori luogo. Il vocabolo infatti sta a indicare un “tributo pagato allo stato o a un ente pubblico dai privati cittadini per usufruire di particolari servizi” (definizione tratta dal dizionario Devoto Oli) e ciò evidentemente non è il caso in questione. Si tratta infatti di equo compenso per gli aventi diritto a fronte della possibilità di realizzare copie private dell’opera, e non di una tassa.
2. Il denaro raccolto non viene incamerato nelle casse dello Stato bensì ridistribuito agli aventi diritto: autori, produttori fonografici e di opere audiovisive, artisti interpreti ed esecutori, produttori di videogrammi.
3. Il concetto di equità insito nel termine stesso indica la realizzazione di una soluzione di compromesso che consente da un lato di non penalizzare troppo gli utenti e i produttori di supporti multimediali, dall’altro permette agli aventi diritto di ottenere un compenso per la realizzazione della copia privata.
Inoltre il grido di allarme levatosi da ASMI in relazione all’entità del compenso è assolutamente ingiustificato, trattandosi semplicemente di un adeguamento alle medie europee, nell’ottica della armonizzazione delle normative nazionali prevista dalla Direttiva comunitaria 2001/29/CE.
Il termine adeguamento sta a indicare il fatto che non siamo di fronte all’introduzione di un compenso ex novo, ma al semplice adattamento di percentuali, già esistenti nell’ordinamento nazionale sin dal 1992, a quelle già da tempo presenti negli altri paesi europei.
Ma forse ASMI preferirebbe una situazione analoga a quella inglese o irlandese, paesi nei quali non è neanche concessa la possibilità di effettuare la copia privata.
Ipotesi quanto mai remota se si pensa all’enorme quantità di denaro entrata in questi ultimi anni nelle casse dei produttori di supporti multimediali, in relazione al boom della “attività di masterizzazione” generato dalla diminuzione dei costi dell’hardware. Quantità di denaro incrementata dal fatto che, per anni, il compenso agli aventi diritto è stato calcolato in percentuali estremamente inferiori al resto dei paesi europei (vedasi estratto della Relazione del governo sul recepimento della Direttiva 2001/29/CE allegato al presente comunicato, la cui lettura è vivamente consigliata).
Ciò senza contare che la realizzazione di campagne allarmistiche anteriormente all’introduzione del decreto, ha provocato una corsa all’accaparramento del supporto al “costo pre recepimento”, portando un’ulteriore cascata di denaro nei portafogli dei produttori con indubbi vantaggi sul piano finanziario.
Nulla centra, poi, come sostiene ASMI, il compenso con la lotta alla pirateria, in quanto esso è riferito alla copia privata, che è una cosa ben diversa.
Ciò che ASMI “omette” di spiegare al pubblico è come mai, a novembre dello scorso anno, in vigenza di compensi per copia privata estremamente più elevati che in Italia, in Germania i supporti vergini costassero come quelli italiani. Ecco un dato dal listino di un noto produttore rilevato lo scorso novembre 2002:
CDR 80 min, 700 mb pacco da 10
– Italia: ‘ 1,070 (singola unità )
– Germania: ‘ 1,070 (singola unità )
– Francia: ‘ 1,081 (singola unità )
Sembrerebbe allora che i produttori rappresentati da ASMI abbiano goduto per anni di margini enormi nel nostro Paese, in gran parte generati dal boom della “attività di masterizzazione” di contenuti tutelati dal diritto di autore.
In base a quanto si qui sostenuto, Dirittodautore.it, ritiene non possa essere tollerata la campagna che ASMI sta realizzando, dipingendo la giusta remunerazione per gli aventi diritto come una iniqua tassa che ha il solo scopo di drenare risorse dalle tasche dei cittadini.
Giovanni d’Ammassa, Presidente dell’associazione Dirittodautore.it ha dichiarato: “Finalmente il legislatore ha fatto chiarezza sulla materia, e ha limitato le facoltà esclusive degli aventi diritto concedendo all’utente la possibilità di effettuare una copia privata per uso personale senza fini di lucro. E’ una grande libertà , da salvaguardare. A fronte di questa limitazione dei diritti esclusivi, si richiede un compenso equo, il cui costo è assai inferiore rispetto all’alternativa a cui ci sarebbe trovati in mancanza di tale norma: acquistare di volta in volta lo stesso prodotto, senza possibilità di duplicarlo.
Ciò che ci indigna è la sistematica disinformazione attuata da ASMI che non giova a nessuna delle parti in causa. Dirittodautore.it ha scelto come propria bandiera la realizzazione di una informazione obiettiva, equilibrata, seria e disinteressata sulla materia. E’ per questo motivo che presenteremo un esposto all’autorità garante di riferimento in relazione alla ingannevole campagna pubblicitaria di ASMI”.
ALLEGATO
DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/29 CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2001 SULL’ARMONIZZAZIONE DI TALUNI ASPETTI DEL DIRITTO D’AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI NELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’IMPATTO ECONOMICO
N.B. I neretti e le sottolineature sono realizzati dalla redazione di Dirittodautore.it
[omissis]Articolo 39
Quest’articolo contiene le disposizioni transitorie relative ai criteri di determinazione dell’equo compenso dovuto per la riproduzione privata per uso personale (cosiddetta “copia privata”), ora disciplinata negli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies.
Poiché la direttiva prevede che i titolari di diritti siano adeguatamente indennizzati del pregiudizio subito per la copia privata, considerato che il livello dei compensi in Italia ha subito un costante decremento, si è provveduto ad allineare i criteri per la commisurazione del compenso da prelevare sui supporti vergini e sugli apparecchi di registrazione (in precedenza previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 93), con quelli in vigore nei maggiori paesi europei.
Il compenso medio sui supporti vergini è stato in Italia finora soltanto una frazione del compenso applicato negli altri paesi europei, come risulta dalla seguente tabella:
-supporto audio analogico
Germania: 0,06 x tre ore = euro 0,18
Francia: 0,29 x tre ore = euro 0,187
Italia (media): = euro 0,036
-supporto video analogico
Germania: 0,09 x tre ore = euro 0,27
Francia: 0,45 x tre ore = euro 1,35
Italia (media): = euro 0,02
E’ da notare che la costante espansione del mercato dei supporti digitali di registrazione in Italia e negli altri paesi europei è trainata proprio dalla crescente diffusione tra i consumatori della pratica della copia privata di prodotti fonografici e videografici, come desumibile anche dalle campagne pubblicitarie del settore. Del resto va osservato che il vantaggio del consumatore, beneficiario dell’eccezione per copia privata, rimane, anche dopo l’aumento del compenso, assolutamente rilevante, rispetto al prezzo corrente dei prodotti fonografici e videografici.
L’espansione della copia privata digitale è inoltre una causa decisiva all’origine della crisi del settore fonografico negli ultimi due anni (diminuzione delle vendite pari al 5,5% nel 2001, e a oltre il 14% secondo le stime di giugno 2002).
Ai fini della determinazione del compenso è stato assunto come valore di base per ora di registrazione quello del compenso applicabile sui supporti analogici, aumentato per i supporti digitali in funzione della diversa incidenza economica della riproduzione digitale rispetto a quella analogica, secondo quanto previsto dalla direttiva. Parimenti il compenso medio orario per i supporti analogici video in Europa è pari a 0,39 euro. Il compenso medio orario per i supporti digitali video in Europa è pari a 0,45.
Si è quindi proceduto ad allineare i compensi in esame con quelli della media europea tenendo conto che il compenso medio orario per i supporti analogici audio in Europa è pari a 0,23 euro, mentre il compenso medio orario per i supporti digitali audio in Europa è pari a 0,29 euro.
Il compenso da adottarsi si differenzia inoltre in base alle diverse tipologie di supporti di registrazione digitale, per i quali si è tenuta presente la distinzione tra supporti cosiddetti “dedicati” e supporti “non dedicati”. I primi sono quelli destinati esclusivamente alla registrazione sonora o alla registrazione videografica; i secondi sono idonei alla registrazione di dati in generale, sui quali possono essere memorizzati files di ogni tipo come testi, suoni, immagini fisse, immagini in movimento ecc. (CD-R dati e CD-RW dati).
Per i supporti dedicati, sia audio che video, la durata è indicata dal fabbricante. Per i supporti non dedicati la capacità di registrazione è espressa in megabytes e la durata dipende dal sistema di compressione dei dati adottato (da 1 a 10 volte la durata di analogo supporto dedicato).
Per i soli supporti “non dedicati” (CD-R dati e CD-RW dati), in alcuni paesi è stato concordato con le società di riscossione del compenso un abbattimento, che tiene conto della quota di mercato di supporti vergini destinata ad usi diversi dalla registrazione di opere protette. In Germania la quota di mercato è stato calcolata in sede di prima applicazione del compenso del trenta per cento dei supporti vergini non dedicati. L’abbattimento conseguente non è peraltro stabilito nella legge che si limita a stabilire la base del compenso. In Francia la percentuale è calcolata in modo più complesso, tenendo conto delle utilizzazioni audio e video, dei coefficienti di aumento per i sistemi di compressione e delle quote di mercato. L’abbattimento che ne risulta è di circa il 55% nel 2001.
La tariffa di cui all’art. 39 tiene conto dell’aumento della durata di registrazione del supporto vergine “non dedicato” dovuta al sistema di compressione, valutando l’ampliamento della capacità media dei supporti nella misura di 1,60 volte rispetto ai supporti dedicati. La quota di mercato dei supporti digitali non dedicati in Italia in media per il triennio considerato è stata calcolata pari al 50% dei supporti venduti.
L’art. 39 fissa i compensi di cui all’art. 71-septies fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all’emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies.