Il 30 ottobre 2019, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 255, SIAE ha pubblicato l’elenco degli artisti beneficiari del diritto di seguito che non hanno ancora rivendicato i compensi maturati.
La legge n. 633/1941 riconosce infatti all’autore di un’opera dell’arte figurativa o un manoscritto un compenso calcolato in misura percentuale sul prezzo di vendita sulle transazioni successive alla prima.
Questo diritto dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte ed ha ad oggetto manoscritti e opere artistiche figurative che siano considerate opere d’arte.
La SIAE ha tra gli altri l’obbligo di rendere pubblico, anche attraverso il proprio sito istituzionale l’elenco degli aventi diritto che non hanno abbiano ancora rivendicato i compensi.
Decorsi 5 anni dal momento in cui il compenso sia esigibile, la SIAE lo devolverà all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione.
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