Corte di Giustizia Europea: a determinate condizioni, le biblioteche pubbliche possono digitalizzare i libri senza il consenso degli aventi diritto

La Corte di Giustizia Europea si è nuovamente pronunciata sulla interpretazione della Direttiva 2001/29/CE, in tema di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore.
Con la sentenza dell’11 settembre, nella causa C‑117/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 20 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2013, nel procedimento Technische Universität Darmstadt contro Eugen Ulmer KG, la Corte si esprime sulla nozione di “vincoli di vendita o di licenza” e in particolare, afferma che uno Stato membro può concedere alle biblioteche accessibili al pubblico, il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione risulti necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse.

Di seguto le massime:

1) La nozione di «vincoli di vendita o di licenza», di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che il titolare dei diritti e un’istituzione menzionata in tale disposizione, quale una biblioteca accessibile al pubblico, devono aver concluso un contratto di licenza o di utilizzo dell’opera in questione che indichi le condizioni alle quali tale istituzione possa utilizzarla.

2) L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera c), del medesimo articolo 5, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro conceda alle biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione, il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione risulti necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse.

3) L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso non riguarda atti quali la stampa di opere su carta o la loro memorizzazione su chiave USB, realizzate da utenti a partire da terminali dedicati situati in biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione. Tali atti possono però, eventualmente, essere autorizzati sulla base della legislazione nazionale di trasposizione delle eccezioni o limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b), della direttiva medesima, purché, in ciascun singolo caso, le condizioni imposte da tali disposizioni siano soddisfatte.

La sentenza è disponibile nel testo integrale nella nostra banca dati Giurisprudenza.

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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