Si è tenuta l’11 dicembre scorso, presso la sede di Roma dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quarta riunione del Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali, istituito ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento per la tutela del diritto d’autore on-line. Nel corso dei lavori è stata illustrata l’attività svolta dalle tre sezioni tematiche, che si occupano rispettivamente di promozione dell’offerta legale, educazione alla legalità e codici di autoregolamentazione, monitoraggio sull’attuazione del Regolamento.
Sono emersi dati assai significativi circa l’efficacia dell’azione dell’Autorità. È risultato, in particolare, che grazie agli ordini di blocco adottati in attuazione del Regolamento non è più accessibile un grande numero di file diffusi illecitamente: oltre due milioni e mezzo musicali e più di un milione audiovisivi.
Dall’entrata in vigore del Regolamento al 30 novembre scorso sono pervenute all’Autorità 142 istanze, al netto di quelle compilate e non perfezionate secondo la procedura informatizzata descritta sul sito www.ddaonline.it. Di queste, la maggior parte ha riguardato opere fotografiche (il 33%) e audiovisive (il 32%). Seguono le istanze che hanno ad oggetto opere di carattere sonoro (15%), editoriale (11%) e letterario (4%), ivi inclusi e-book, manualistica in chiave educational e narrativa.
Solo due istanze hanno riguardato i servizi di media audiovisivi. 9 istanze sono state ritirate e 30 sono state archiviate in via amministrativa per vizi formali. I procedimenti avviati sono stati 95, alcuni dei quali risultano dalla riunione di più istanze. Di questi, il 71% è stato istruito con rito ordinario (che prevede una durata massima di 35 giorni lavorativi) e il 29% con rito abbreviato (12 giorni lavorativi di durata massima), in ragione della gravità della lesione dei diritti di sfruttamento economico delle opere segnalate o del carattere massivo della violazione.
Tra i procedimenti pervenuti a conclusione alla data del 30 novembre, il 62% ha fatto registrare un adeguamento spontaneo da parte dei destinatari della comunicazione di avvio; il 29% è sfociato nell’adozione da parte dell’Autorità di un ordine di blocco del DNS dei siti segnalati; il 9% è stato archiviato dalla Commissione per i servizi e i prodotti.