“Un plauso alla Procura di Torino che è intervenuta a chiarire ulteriormente la nota sentenza della Corte di Cassazione” ha dichiarato il Presidente della S.I.A.E. Giorgio Assumma, “che aveva di fatto scatenato l’opinione diffusa da giornali, radio, tv, secondo la quale è legittimo scaricare e condividere file on line con opere tutelate, senza corrisponedre i diritti d’autore.
La Procura ha ribadito che scaricare e condividere file con opere tutelate (film, canzoni ecc.) senza corrispondere diritti d’autore è reato. In conclusione, il “peer to peer” non è permesso.Non tutti sanno che scaricando il software che permette il downloading illegale di film o canzoni, si mette automaticamente a disposizione di tutta la rete la propria library, dando luogo ad una specie di catena di Sant’ Antonio digitale che arreca danni gravissimi a tutta l’industria dei contenuti: autori, editori, produttori, artisti.
A fronte di questo danni ingentissimi, c’è, invece, qualcuno che ottiene enormi profitti: i produttori di software, le multinazionali tecnologiche e telefoniche. I mezzi d’informazione dovrebbero rettificare quello che hanno comunicato perché si sappia che:
1) chi scarica a fini di lucro incorre in pesanti sanzioni penali (da 1 a 4 anni di reclusione e multe fino a 15mila euro);
2) chi condivide senza autorizzazione opere protette da diritto d’autore per uso personale senza scopo di lucro, commette pur sempre reato, ma è punito con sanzioni penali più lievi (multe fino a 2.000 euro);
3) chi si limita a scaricare illegalmente ad uso personale non commette reato, ma incorre in sanzioni pecuniarie”.
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Difficile dare una risposta, in teoria se la rappresentazione grafica è nuova e originale, ovvero dotata di carattere creativo, unico requisito richiesto dalla legge italiana ai fini della tutela, questa è applicabile. Poi, dal punto di vista pratico, bisogna vedere come applicarla, la tutela.