Abusi relativi alle trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato: è di nuovo reato

La legge 7 febbraio 2003, n. 22, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2003 ed in vigore dal prossimo 3 marzo, mette definitivamente la parola fine alla vicenda legata alla depenalizzazione dell’art. 171-octies della legge sul diritto di autore.
La tormentata vicenda, trattata anche da Dirittodautore.it nei suoi Quaderni, ha inizio con legge 248/2000, che introduce l’art. 171-octies, che sanziona “chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.”
Pochi mesi dopo è promulgato il D. Lgs. 373/2000 di attuazione della Direttiva 98/84/CE, riguardante tutti i servizi ad accesso condizionato, compresi quelli televisivi, il quale applica alle condotte illecite di cui sopra una sanzione amministrativa, che ha fatto pensare a una volontà del legislatore di depenalizzare (dopo tre mesi!) la fattispecie. Interpretazione che successivamente ha avuto la conferma da parte della Cassazione, che ha avuto modo di pronunciarsi anche a Sezioni Unite.
Dopo due anni si torna alle sanzioni penali, ritenute dagli operatori del settore più efficaci rispetto a quelle amministrative.
Certo è che il legislatore, forse involontariamente, è stato poco chiaro e ha compromesso una una applicazione coerente della legge, vanificando, all’entrata in vigore del D. Lgs. 373/2000, il lavoro delle forze dell’ordine, e non ha aiutato a combattere un fenomeno illecito in crescita nel nostro paese.
Chiarezza normativa che ancora non è stata raggiunta: infatti siamo in presenza di una “doppia sanzione”, penale e amministrativa, caso raro nel nostro sistema legislativo.
Le pene non sono da poco: la sanzione penale prevede da sei mesi a tre anni di reclusione e da 2.582 a 25.823 Euro di multa (art. 171-octies l.d.a.), mentre quella amministrativa da 5.165 a 25.823 Euro di sanzione pecuniaria oltre al pagamento di una somma da 52 a 258 Euro per ciascun dispositivo illecito (art. 6 D. Lgs. 373/2000).

La redazione

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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