Passa alla Camera, con 252 voti favorevoli e nessuno contrario, il nuovo testo di legge antipirateria che esplicita a livello primario alcuni principi di tutela delle opere dell’ingegno, di responsabilizzazione degli operatori sulla rete e d’integrità e di sicurezza delle telecomunicazioni, già riconducibili a fonti di rango super-primario (Costituzione, Carta dell’UNESCO, Carta dei diritti fondamentali dell’UE e Convenzione EDU).
Sono poi dettate più specifiche disposizioni e procedure per la repressione della diffusione illecita di programmi e contenuti oggetto del diritto d’autore e dei diritti connessi.
Più in particolare, è prevista una procedura di disabilitazione dei siti che trasmettono abusivamente tali programmi e contenuti, che fa capo all’AGCom. La procedura è attivata a richiesta dei titolari del diritto di esclusiva. Il provvedimento disabilita l’accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Destinatari del provvedimento di disabilitazione sono i prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, i quali devono darvi immediata esecuzione.
E’ altresì prevista una procedura d’urgenza inaudita altera parte per i casi di programmi trasmessi in diretta, per cui la procedura ordinaria sarebbe tardiva per definizione. La procedura d’urgenza dovrà essere disciplinata da un regolamento dell’AGCom e dovrà prevedere mezzi di reclamo.
L’AGCom è tenuta a trasmettere all’autorità giudiziaria l’elenco dei provvedimenti di blocco adottati.
Il testo di legge apporta novelle alla legge sul diritto d’autore (n. 633 del 1941). Più in dettaglio:
- mediante un’aggiunta all’art. 171-ter, viene incriminata la condotta di chi esegue abusivamente la fissazione su supporti di comunicazione di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale;
- con una modifica all’art. 171-sexies vengono previsti estesi poteri dell’autorità giudiziaria di ricerca e sequestro dei profitti conseguiti dai responsabili degli illeciti descritti nella legge, anche mediante la richiesta d’informazioni a banche e a società che gestiscono servizi di pagamento;
- con una modifica all’art. 174-ter, viene – tra l’altro – estesa la punibilità della duplicazione di supporti di comunicazione non conformi alle prescrizioni della legge n. 633 alla mera messa a disposizione e la sanzione amministrativa per la recidiva è aumentata da 1032 euro a 5000.
Il testo di legge prevede infine che l’AGCom approvi un regolamento che adegui la precedente delibera 680/13/CONS alle nuove norme e che le contribuzioni a carico degli operatori (art. 1, comma 66, della n. 266 del 2005, legge finanziaria per il 2006) è incrementata per un ammontare complessivo annuo pari a 1 milione di euro, nel limite massimo dell’1 per mille.
Il testo normativo introduce il concetto di “opera editoriale“, ma senza darne una definizione. Nell’attuale testo della legge sul diritto d’autore, da nessuna parte è indicato che cos’è un’opera editoriale, come si può verificare qui.