La Corte d’Appello del distretto di Palermo / I Sezione Penale ha depositato una sentenza che ha confermato la decisione giudice di primo grado che in precedenza ha condannato l’imputato ad un anno di reclusione ed euro 2.582 di multa, avuto riguardo al numero dei supporti commercializzati ed alla contestata recidiva, per fatti avvenuti nel maggio 2006 ed in ordine all’imputazione riguardante la vendita di oltre 300 supporti audiovisivi abusivamente duplicati ex art. 171/ter , II comma lettera a, Legge n. 633/1941 e succ. modif.
La Corte, avuto riguardo agli atti dibattimentali del giudizio di primo grado, ha ritenuto “sussistente” la corrispondenza tra la fattispecie concreata e quella legale punita dalla richiamata norma penale: l’imputato è responsabile nell’ipotesi in cui “vende o pone altrimenti in commercio” i supporti abusivamente riprodotti, “trattandosi di reato a consumazione anticipata”: la natura abusiva della duplicazione costituisce “il dato tipizzante la fattispecie contestata”. Inoltre il collegio giudicante d’Appello, respingendo l’assunto dell’appellante che in relazione al materiale sequestrato riterrebbe “le riproduzioni di opere straniere non oggetto di tutela in Italia”, ha ribadito che la tutela del diritto d’autore riguarda sia le opere di autori italiani che quelle di autori appartenenti all’UE, ovvero a paesi stranieri con i quali sono intervenute apposite convenzioni internazionali (rif. artt. 185-189 della citata legge, nonché la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e la Convenzione Universale del diritto d’autore di Parigi).
Fonte: www.siae.it
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