A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
L’art. 2 comma n. 3 della legge sul diritto d’autore prevede che siano tutelate “le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti”.
Per opera coreografica si intende l’arte di comporre balletti, con la descrizione delle varie figure e la loro armonizzazione con la musica; l’insieme delle figure che costituiscono un balletto.
Per opera pantomimica si intende la rappresentazione teatrale affidata esclusivamente all’azione mimica; può essere accompagnata da musiche o da voci fuori campo.
La particolarità della tutela è data dal requisito della fissazione “della traccia per iscritto o altrimenti”, quindi della fissazione della forma espressiva dell’opera.
La S.I.A.E. da qualche anno ha aperto alla intermediazione dei diritti sulle opere coreografiche e pantomimiche tramite la sezione Lirica.
Per le opere coreografiche è abituale il deposito in S.I.A.E. di una registrazione video, che ne consenta l’immediata e completa individuazione; se la registrazione non fosse disponibile, si potrà concordare con gli uffici il deposito di una documentazione alternativa, in base a cui sia possibile tracciare un profilo completo dell’opera.