A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
La legge considera le variazioni musicali a seconda che costituiscano opere originali (art. 2 comma 2 l.d.a.) o meno (art. 4 l.d.a.).
Nel primo caso si parla propriamente di variazioni musicali. Si tratta di opere in cui l’artista utilizza frasi musicali altrui, sviluppandole nel ritmo, nell’armonia, nella melodia, costruendo così una nuova opera, che ha una qualche parentela con la composizione che forma il tema elaborato, ma che per forma e contenuto ha una sua propria originalità.
La variazione musicale gode sicuramente di protezione in quanto opera di per sé stante con un proprio intrinseco valore artistico.
In caso contrario si cade nella previsione dell’art. 4 l.d.a., in cui vengono protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera originaria. In queste elaborazioni si riconosce, oltre l’attività creativa dell’elaboratore, anche la personale individualità dell’autore dell’opera preesistente, per cui esse sono protette come opere autonome, ma senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria.
Infatti all’articolo 18 l.d.a. è riconosciuto all’autore, quale diritto di utilizzazione economica, il diritto esclusivo di elaborazione e di traduzione. Ne consegue che per utilizzare l’elaborazione creativa deve essere richiesta l’autorizzazione all’autore dell’opera originale e/o al concessionario dei diritti di modifica e adattamento di tale opera.
Possiamo distinguere le seguenti categorie di elaborazioni musicali ex art. 4 l.d.a.:
1) diritto di estratto, cioè facoltà esclusiva di togliere dalla propria opera una singola composizione. Spesso occorrono modificazioni del contenuto o della forma musicale dell’estratto per dare alla composizione il carattere di composizione a sé stante. E poiché queste modificazioni implicano una attività intellettuali, l’estratto rientra nella categoria delle elaborazioni.
2) diritto di riduzione o di trascrizione per diversi strumenti o di adattamento o di trasposizione per diverse voci. Anche tali adattamenti richiedono una attività intellettuale creatrice, e per cui ben ricadono nell’ambito delle elaborazioni.
3) diritto di adattamento o di arrangiamento: riguarda quelle elaborazioni in cui la composizione o un brano di essa sono trasportati con modificazioni più o meno notevoli, in un’altra composizione che assume una propria forma e si presenta perciò diversa da quella elaborata, quantunque non fornita di una indipendente originalità. In questo ambito possono essere anche ricomprese le variazioni, che, come abbiamo scritto sopra, sono escluse dalla categoria delle elaborazioni, e considerate creazioni originali indipendenti.
Riferimenti bibliografici:
Mario Are, Oggetto del diritto d’autore, 1961