I sottofondi musicali, l’uso pubblicitario e le sincronizzazioni

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

Per sincronizzazione si intende l’abbinamento di un’opera musicale e il relativo fonogramma che la contiene, con una sequenza di immagini in movimento.

E’ evidente che  l’opera musicale è utilizzata, nei casi che qui consideriamo, in quanto contenuta in un fonogramma. Ne consegue che tali utilizzazioni sono soggette a una doppia autorizzazione: quella del titolare dei diritti sull’opera musicale, e quella del titolare dei diritti sul fonogramma.

Consideriamo i casi singolarmente:

  1. Sottofondi musicali: è necessaria l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore sull’opera musicale, nella maggior parte dei casi ottenibile tramite una licenza concessa da una società di gestione collettiva (caso tipico: licenza S.I.A.E. per la musica di sottofondo nei negozi); per quanto riguarda il fonogramma, la legge prevede un diritto a compenso (vedi artt. 73 e 73-bis l.d.a.) da corrispondersi al produttore di fonogrammi (caso tipico: compenso corrisposto a SCF per la musica di sottofondo nei negozi).
  2. Utilizzazione pubblicitaria: in questo caso l’utilizzazione, non necessariamente vincolata a una sincronizzazione (vedi punto successivo), come può essere per esempio la realizzazione di un CD audio contenente registrazioni musicali con in copertina il logo dell’azienda, comporta la necessità di una doppia autorizzazione: quella del titolare dei diritti sull’opera musicale (in generale ottenibile dalla società di gestione collettiva, come S.I.A.E.), e quella del titolare dei diritti sulla registrazione, il produttore di fonogrammi, che va invece negoziata direttamente con quest’ultimo soggetto.
  3. Sincronizzazione (pubblicitaria o meno): si tratta dell’abbinamento tra l’opera musicale/fonogramma con sequenze di immagini in movimento (opere cinematografiche, audiovisive o assimilate), sia per uso pubblicitario che per sottofondo, di primo o secondo piano (c.d. “colonna sonora”). La sincronizzazione è soggetta a una doppia autorizzazione preventiva, negoziabile, in questo caso, direttamente con gli aventi diritto (editore musicale per l’opera, produttore di fonogrammi per la registrazione musicale).

Alcuni casi giurisprudenziali

Ed. Chappel S.r.l/R.T.I. S.p.A. e Publitalia 80 S.p.A.

La massime
La voluta deformazione scherzosa, in uno spot pubblicitario televisivo, di un brano musicale utilizzato senza consenso degli aventi diritto, costituisce violazione del diritto di autore. Responsabili della violazione sono, in via solidale, tutti i soggetti che hanno contribuito all’illecito, ivi compresi quelli che pur non avendo collaborato alla realizzazione dello spot pubblicitario, hanno omesso ogni controllo, dovuto secondo l’ordinaria diligenza in ordine alla utilizzazione delle musiche.
Ai fini della determinazione del danno da risarcire, questo non può che essere liquidato equitativamente, con riferimento a quello che potrebbe stimarsi il giusto prezzo del consenso, cioè facendo riferimento al compenso che il titolare del diritto avrebbe potuto pretendere se il contraffattore avesse preventivamente chiesto il suo consenso, non senza tener conto del vantaggio conseguito dal contraffattore.

Warner Music ed EMI Music/Rete Italia S.p.A.

La massima
È illecita l’utilizzazione di un brano musicale nella sincronizzazione di un filmato pubblicitario per la reclamizzazione di un prodotto. Tale illecito comporta per i responsabili di esso l’inibizione di ogni ulteriore utilizzazione del brano stesso nonché il risarcimento agli aventi diritto del danno subito.

Reti Televisive Italiane S.p.A/EMI Italiana ed EMI Songs Edizioni Musicali

La massima
Costituisce violazione del diritto di autore e del diritto del produttore fonografico l’utilizzazione a fini di pubblicità e senza previo consenso, di un supporto fonografico contenente opera protetta. Il consenso deve essere richiesto anche se la pubblicità è fatta a favore della stessa emittente televisiva.
L’autorizzazione data dalla S.I.A.E. in base al generale contratto di radiodiffusione per l’utilizzo delle opere del repertorio ad essa affidato non comprende l’uso di brani musicali a fini di pubblicità, anche se trattasi si pubblicità occulta e/o se effettuata non per conto terzi ma nell’interesse della stessa emittente (questa, nella specie, pubblicizzava i propri programmi al fine di accrescerne l’audience).

Riferimenti bibliografici:

Patrizio Visco, Stefano Galli, Il diritto della musica – Diritto d’autore – Diritti connessi e tutela della proprietà intellettuale, 2009

Stefania Ercolani, Il diritto d’autore e i diritti connessi, 2004