A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 03 gennaio 2014
L’articolo 2 l.d.a., enucleando in particolare le opere d’ingegno comprese nella protezione del diritto d’autore, menziona al numero 2 “le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale“.
La legge sul diritto d’autore proteggere pertanto ogni forma di espressione musicale, che si avvale di una successione di suoni e silenzi. Le opere attinenti la materia musicale, ma di carattere letterario o didattico, come i trattati di musica, le opere di critica musicale e simili non rientrano in questa categoria. Il concetto di composizione vale invece per ogni specie di componimento musicale, dall’opera sinfonica alla canzonetta. La norma annovera anche quelle combinate con un’opera letteraria, quali il melodramma, le operette o le commedie, tutti casi di opere composite.
Rilievo hanno anche le cosiddette variazioni musicali, composizioni derivanti da cambiamenti o da sviluppi di toni, elementi armonici e melodici del tema di una preesistente composizione di un altro autore o dello stesso autore che crea la variazione.
La classificazione operata dalla legge non esclude però la tutela di creazioni diverse, come quelle che possono risultare da tecniche nuove o da nuove forme di espressione, come per esempio la musica concreta.
Il discorso circa il nucleo proteggibile dell’opera musicale è semplice: se sussistono i requisiti generali di sufficiente complessità, di novità oggettiva e di originalità, come prospettati nella pagina sulle opere in generale, l’opera è riservata nel suo complesso all’esclusiva dell’autore. Naturalmente anche nella musica esiste un fondo comune: stilemi melodici, armonici, ritmici tipici di aree culturali o generi musicali, motivi del folklore, ecc… Chi vi attinge potrà certo proteggere la sua opera, originale in quanto utilizza questi elementi non originali in una composizione più ampia e complessa, ma non potrà pretendere per l’avvenire che i terzi si astengano dall’utilizzare gli stessi elementi per nuove e originali composizioni.
Si è molto discusso sull’autonomia o la reciproca interferenza di melodia, armonia e ritmo. In un’opera musicale, per quanto semplice possa essere, deve esserci una melodia, cioè una successione di suoni combinati non arbitrariamente, ma secondo regole di composizione, che contiene sempre in sé un ritmo, dato che i suoni che la compongono sono tra loro in rapporto di durata.
In questo senso può dirsi che non esiste opera musicale che non sia melodia con un certo ritmo: quindi una singola composizione può essere individuata in base da questi due elementi, melodia e ritmo. Il ritmo non si presenta, di regola almeno, come il risultato di un atto creativo dell’autore, ma come una scelta, sia pure personale, fra una serie di metodi possibili. Si trae da ciò la giusta conclusione che non può proteggersi il ritmo in sé, ma soltanto una melodia ritmata.
Altro discorso può farsi per l’armonia. Essa è presente in pressoché tutte le composizioni musicali di un certo rilievo (musica polifonica), le quali non sono formate solamente da una semplice successione di suoni differenti, ma dalla loro emissione simultanea (accordi) che a sua volta si succede nel tempo.
Nella composizione dell’armonia vi è senza dubbio creazione, perché vi è assoluta libertà di scelta nella decisione creativa. Questo significa che può essere autore di opera d’ingegno colui che utilizza la melodia altrui, armonizzandola in modo diverso: l’opera che ne deriva non è protetta autonomamente, ma in quanto opera derivata, ricade nella previsione dell’art. 4 della legge sul diritto d’autore, che riguarda le elaborazioni di carattere creativo.
Non si può infine dire che l’armonia in sé possa essere oggetto di esclusiva, proprio perché in sé non esiste una determinata armonia.
Il legislatore italiano ha lasciato aperto il problema dei limiti entro i quali un frammento musicale possa dirsi opera dell’ingegno. Senza dubbio anche solo poche misure possono essere autonoma opera musicale o elemento in sé automaticamente tutelabile di un’opera musicale più complessa (per esempio le sigle musicali).
I rapporti giuridici tra l’autore della parte musicale (il compositore) e l’autore del testo letterario (l’autore) sono regolati dalla l.d.a. nell’ambito delle c.d. opere composte (artt. 33 e ss. l.d.a.).
Riferimenti bibliografici
Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943
Mario Are, Oggetto del diritto d’autore, 1961
Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974