Articoli di giornali

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

La l.d.a. prevede alcune regole specifiche per gli articoli di giornali, enunciate dagli art. 39 a 43 della legge.

Ai sensi dell’art. 39 l.d.a., se un articolo è inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l’autore riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell’accettazione nel termine di un mese dall’invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell’accettazione.

Se invece si tratta di un articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati sopra. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l’autore può utilizzare l’articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista (art. 39 comma 2 l.d.a.).

L’art. 40 stabilisce che il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d’uso. Ma nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

Inoltre il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell’articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale, senza pregiudizio dell’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 20 l.d.a. a tutela dei diritti morali dell’autore (art. 41 comma 1 l.d.a.). Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

L’autore dell’articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un’opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l’opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione (art. 42 comma 1 l.d.a.). Se si tratta di articoli apparsi in riviste o giornali, l’autore, salvo patto contrario, ha il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali (art. 42 comma 2 l.d.a.).

Infine, ai sensi dell’art. 43 l.d.a. l’editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.