Le opere letterarie

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

La legge sul diritto d’autore tutela le opere appartenenti alla letteratura, espresse in qualsiasi modo o forma, purché dotate di carattere creativo, unico e sufficiente requisito per la nascita del diritto di autore.

Più specificamente, all’art. 2 l.d.a. sono indicate, a titolo esemplificativo e quindi non tassativo, le singole categorie di opere protette nell’ambito della letteratura, ovvero le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose; il legislatore si premura di specificare che la protezione ha per oggetto l’opera espressa sia in forma scritta sia in forma orale.

La forma scritta rappresenta da sempre il mezzo più adatto alla riproduzione del lavoro intellettuale in una definitiva e compiuta elaborazione, ed è inoltre il mezzo che si è storicamente affermato come più idoneo per una facile divulgazione dell’opera; accanto alla scrittura, la legge del 1941 ammette la forma orale: la decisione di parificare le opere orali di per sé non definitive e permanenti, alle opere scritte, è stata motivata dalla considerazione che pur se non tutto ciò che si esprime oralmente può essere protetto come opera dell’ingegno, non si può comunque escludere che attraverso la parola si possano esprimere opere frutto dell’ingegno che possiedano i requisiti generali di un’opera scritta.

Le opere drammatiche sono normalmente espresse in forma scritta, ciò non toglie che possano essere in tutto o in parte orali.
Le opere scientifiche sono protette dal diritto d’autore come rappresentazione letteraria di un contenuto scientifico: infatti, ciò che il diritto d’autore tutela è la forma espressiva dell’opera, non l’idea e i principi che ne stanno alla base.

Il legislatore ha voluto ricomprendere nella disposizione le opere didattiche non perché distinte dalle opere scientifiche, ma perché danno luogo a questioni speciali, legate alle libere utilizzazioni e quindi alle eccezioni ai diritti esclusivi d’autore.

Sono altresì volutamente menzionate le opere religiose, al fine di superare le incertezze derivanti dalla particolare natura del loro contenuto, che faceva sorgere dubbi sul riconoscimento della loro protezione nonostante l’ovvia applicazione dell’art. 5 l.d.a. che esclude la protezione del diritto d’autore ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, e quindi anche le pubblicazioni della Santa Sede.

Il D. Lgs. 518/1992 introduce all’art. 1 l.d.a. un secondo comma che estende la tutela giuridica ai programmi per elaboratore, equiparandoli alle opere letterarie. Proprio in virtù di quanto detto più sopra, e cioè che il diritto d’autore non tutela le idee ma solo la loro espressione, si può comprendere il motivo di questa scelta legislativa: il programma parte da un’idea che si sviluppa ed è resa tangibile attraverso l’adozione di un determinato linguaggio, così come avviene per l’idea letteraria. Al pari di qualsiasi autore letterario, i programmatori possono teoricamente partire da un’idea comune per raggiungere lo stesso risultato, ciò che si differenzia è il modo di esprimere l’idea: lo scopo alla base del diritto d’autore è proprio la tutela delle infinite varietà di espressioni.

Il comma 8 aggiunto all’art. 2 dallo stesso d.lgs. 518/1992 conferma quanto detto: sono protetti “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso“.

La disciplina

L’autore di un’opera della letteratura è titolare, come chiunque altro autore di opere protette, dei diritti di sfruttamento economico dell’opera (pubblicazione, riproduzione, esecuzione, etc.) e dei diritti morali a difesa della personalità dell’autore.

Lo sfruttamento delle opere appartenenti alla letteratura si realizza soprattutto mediante la stampa su supporto cartaceo e considerando la facilità di riproduzione di opere così divulgate si comprende come gli autori si sentano danneggiati dalla diffusa prassi di fotocopiare libri interi o parti rilevanti degli stessi; d’altra parte non si devono dimenticare i contrapposti interessi degli utilizzatori a che il progresso culturale non venga ostacolato dalle esclusive riconosciute agli autori.

Le eccezioni nel campo delle opere letterarie

La predisposizione di eccezioni al diritto d’autore risponde proprio all’esigenza di garantire un giusto compromesso tra gli interessi degli autori, che vorrebbero estese e assolute privative, e gli interessi degli utilizzatori di materiale protetto, che invece cercano un meno oneroso accesso alle opere dell’ingegno.

Al fine di comprendere i confini tra libere utilizzazioni e diritto esclusivo così come delimitati dalla legge sul diritto d’autore, l’attenzione deve posarsi sulle norme contenute nel Capo V relative alle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, in particolare sulle norme che riguardano lo sfruttamento delle opere letterarie. Si rimanda quindi alla trattazione relativa alle eccezioni e limitazioni relativamente alla reprografia e al prestito bibliotecario.

In tema di articoli scientifici, la Legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, dispone, all’art. 4 comma 2, che i soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi.

L’accesso aperto si realizza:
a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

Tali previsioni non si applicano quando i diritti sui risultati delle attivita’ di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice di Proprietà Industriale).

Riferimenti bibliografici

Eduardo Piola Caselli, Codice del diritto di autore, UTET, 1943

Laura Chimienti, La tutela del software nel diritto d’autore, Giuffrè, 2000