Le opere fotografiche e le fotografie semplici

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

Prima del D.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19, che recepisce le norme della Convenzione di Berna nel testo di Parigi, ratificato dall’Italia nel 1978, le fotografie erano protette dalla legge sul diritto d’autore solo come oggetto di diritto connesso. Questo fatto aveva creato una discordanza tra la protezione accordata alle fotografie dalla legge italiana e quella riconosciuta in sede internazionale, superata dal recepimento delle norme della Convenzione di Berna.
Perciò la legge italiana opera una distinzione tra le fotografie dotate di carattere creativo, tutelabili come oggetto di diritto d’autore, dalle semplici fotografie, tutelabili come oggetti di diritto connesso ai sensi dell’art. 87 l.d.a..

Come oggetto di diritto d’autore, l’opera fotografica trova protezione all’art. 2 n. 7 della legge sul diritto d’autore:
le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia… omissis“.

Come oggetto di diritto connesso, la semplice fotografia trova protezione al Capo V della legge del diritto d’autore agli articoli da 87 a 92. È la legge stessa a definire all’art. 87 cosa si debba intendere per semplice fotografia:
le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche“.
Viene successivamente specificato che non sono comprese nell’ambito della tutela le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e simili.

La distinzione operata dalla legge ha la sua giustificazione nel fatto che non possono essere soggette a una disciplina unitaria, e per cui messe sullo stesso piano, fotografie che hanno espresso una personale visione della realtà, risultato delle scelte e dell’attività preparatoria del fotografo, e quelle prive di qualsiasi contenuto espressivo, ma riproduzione meccanica della realtà. Solo nel primo caso potrà essere individuato l’elemento creativo.

In pratica però è difficile stabilire quando una fotografia presenti un carattere creativo sufficiente per essere tutelata come opera dell’ingegno. Il requisito della creatività non può essere identificato con il valore artistico della fotografia, ma sussiste, secondo i criteri stabiliti dalla dottrina e applicati dalla giurisprudenza, quando l’immagine fotografica presenta tratti individuali tanto marcati da far riconoscere l’impronta personale del suo autore.

In questo caso all’autore dell’opera fotografica spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d’autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.

Le semplici fotografie
Per quanto riguarda le semplici fotografie, in capo all’autore la legge riconosce alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, che sono elencati all’art. 88 l.d.a.:
1) il diritto esclusivo di riproduzione;
2) il diritto esclusivo di diffusione e spaccio,
salvo quanto disposto successivamente per il ritratto e senza pregiudizio dei diritti di autore sull’opera riprodotta per quanto riguarda le fotografie riproducenti opere dell’arte figurative (comma 1).

Se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto spetta al datore di lavoro (comma 2). Lo stesso principio si applica per una fotografia di cose in possesso del committente (ovvero di chi ordina la fotografia), salvo pagamento al fotografo di un equo compenso.

La cessione del negativo (o di un analogo mezzo di riproduzione della fotografia) comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti di utilizzazione (art. 89 l.d.a.).

La legge stabilisce inoltre che gli esemplari delle foto devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo (o della ditta dal quale il fotografo dipende);
2) la data dell’anno di produzione;
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
La mancanza di questi dati non si ripercuote sulla riproduzione, che non viene considerata abusiva a meno che non venga provata la malafede di chi riproduce.

Al fotografo spetta un equo compenso per la riproduzione della sua opera. L’art 91 l.d.a. specifica che la riproduzione nelle antologie a uso scolastico e in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, salvo il pagamento di un equo compenso al fotografo, e la pubblicazione del suo nome e della data dell’anno di fabbricazione.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi pubblico interesse, è lecita, sempre dietro il pagamento di un equo compenso al fotografo (art. 91 comma 3 l.d.a.).

Infine la legge stabilisce la durata dei diritti spettanti al fotografo: 20 anni dalla produzione della foto (art. 91 l.d.a.) se si tratta di una foto semplice, mentre le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell’autore.

La legge prevede un trattamento particolare per il ritratto fotografico eseguito su commissione. Salvo patto contrario, esso può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre dalla persona fotografata o dai suoi successori, senza il consenso del fotografo, salvo il pagamento a quest’ultimo di un equo compenso da parte di chi utilizza commercialmente la produzione (art. 98 l.d.a.). Il nome del fotografo, se risulta dalla fotografia originaria, deve essere indicato.

Per quanto riguarda le norme da applicare al ritratto, si rimanda alla pagina sulla tutela del ritratto.

Le immagini digitali

Le norme della legge sul diritto d’autore sull’opera fotografica tutelano in egual misura anche le immagini digitali. Qualsiasi riproduzione non autorizzata dall’autore è illecita.

Ma le riproduzioni illecite di immagini digitali prosperano, perciò sono nati alcuni sistemi di protezione digitale: il più diffuso è la chiave di marcatura elettronica, che include nell’immagine un codice di identificazione; un altro sistema introduce invece una filigrana, o un marchio, che blocca il primo utilizzo dell’immagine in mancanza di una password. Una volta “sprotetta“, l’immagine può però essere poi duplicata infinitamente.
Il watermark è un marchio inserito nell’immagine che identifica l’autore della stessa. Il sistema, pur non impedendo la copia fisica dell’immagine, fornisce i dati del titolare del diritto d’autore che può così essere contattato per il consenso alla riproduzione, oltre a fornire la prova della paternità dell’immagine.

Non esistono però, allo stato attuale, sistemi di protezione sicuri.

Riferimenti bibliografici:

Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943

Mario Are, Oggetto del diritto d’autore, 1961

Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974

Salvo Dell’Arte, Fotografia e diritto, 2004