Il videoclip

A cura di Francesco Paolo Regoli

Ultima revisione (a cura della redazione): 3 gennaio 2014

Il Vocabolario della lingua italiana (Istituto della Enciclopedia Italiana) definisce il Videoclip come una “breve registrazione audiovisiva realizzata, specialmente ai fini della programmazione televisiva, per accompagnare e pubblicizzare un brano di musica leggera“.
Tale definizione, sostanzialmente condivisa da altri dizionari risulta funzionale e, almeno in prima approssimazione, particolarmente utile, visto che il videoclip si presenta vario e multiforme, assumendo le figure del videoclip pubblicitario, del videoclip erotico, del videoclip musicale, ecc.

Il videoclip compare in Italia nel corso degli anni ’80 e si diffonde come prodotto commerciale per la televisione, evidenziando tuttavia una identità incerta.
Essendo stato creato come mezzo promozionale della registrazione fonografica di supporto, che veniva utilizzata come una specie di colonna sonora, generava dei fondati dubbi di identificazione sotto il profilo giuridico e, di conseguenza, sotto quello economico.
Non era posta in discussione la tutelabilità della sua componente visiva, riconosciuta opera dell’ingegno, ma veniva condizionato o ridotto il valore della componente musicale (oggetto della promozione) che, come prodotto industriale, andava considerata, in applicazione degli artt. 72 e segg. della legge sul diritto di autore un diritto connesso (meno protetto del diritto di autore).
L’assurdo era che il videoclip, composto di due componenti, di cui quella visiva era servente di quella musicale, non era assolutamente considerato un’opera unitaria e neppure un opera composta, ma la commistione di un diritto di autore e di un diritto connesso (e cioè un ibrido incrocio), con l’aggravante che il diritto di autore era funzionalmente al servizio del diritto connesso.

Fortunatamente, sconfessando la credenza secondo cui le leggi nuove sono spesso peggiori delle leggi vecchie, il legislatore italiano, negli anni ’90, è intervenuto in materia con due provvedimenti che hanno in buona parte (e cioè almeno in via di fatto) riequilibrato le posizioni.

Dal combinato disposto di tali due provvedimenti (art. 10 D. Lgs 16/11/1994, n. 685 e par. 52 Allegato alla legge 23/12/1996, n. 650. aggiornato dall’art. 8 del D. Lsg 26/05/1997, n. 154), si evince che la fattispecie in esame è stata collocata in una linea di confine, che non è terra di nessuno, ma può richiedere l’intervento di un interprete qualificato.
La nuova normativa infatti, pur essendo codificata nel Titolo II della legge sul diritto di autore e cioè fra le disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto di autore, riconosce al produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento il potere esclusivo di autorizzarne la riproduzione diretta o indiretta, la distribuzione con qualsiasi mezzo, il noleggio o il prestito, attribuendo ai predetti diritti una durata di cinquanta anni dalla fissazione.

Stante la terminologia usata e cioè “potere esclusivo” (che è sinonimo di diritto assoluto) e l’ampia durata di tale esclusiva (50 anni), la protezione accordata, anche se destinata a diritti connessi, appare sostanzialmente vicina e quasi assimilabile alle opere dell’ingegno, tutelate dal diritto di autore.
L’interprete, chiamato in causa, dovrà quindi far riferimento ai principi generali del nostro ordinamento e, in particolare, all’art. 2576 del vigente codice civile, il quale stabilisce che “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale“; all’art. 1 della legge 22/04/1941, n. 633, secondo cui sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, nonché all’art. 2, par. I della Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (testo di Parigi del 1971, ratificato dall’Italia nel 1978) che comprende, tra le opere tutelate, le opere cinematografiche alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo a quello della cinematografia.

Nel caso del videoclip, tuttavia, il ricorso all’opera tecnica dell’interprete non è, in via di larga massima, necessario o obbligatorio, anche in virtù delle seguenti considerazioni di fatto:
– I videoclip erotici non hanno avuto, almeno in Italia, una fortuna di rilievo e, comunque, costituiscono un genere del tutto particolare.
– I videoclip pubblicitari non sono per costituzione creati per durare a lungo, ma, qualora risultino dotati del requisiti della creatività, originalità e novità, rientrano senza dubbio tra le opere tutelate dal diritto di autore, che non soffre alcun condizionamento dalla presenza di una finalità promozionale per un prodotto commerciale o industriale. Del resto non va dimenticato che l’elencazione di cui all’art. 2 l.d.a. ha meno valore esemplificativo e non tassativo [1].
– I videoclip di semplice documentazione, realizzati cioè tramite la registrazione dal vivo di una esecuzione in studio, a teatro o in sala da concerto, che, a seconda dei casi e delle circostanze (qui l’indagine è inevitabile) potranno essere considerati opere dell’ingegno (in quanto assimilate alle opere cinematografiche e/o audiovisivi) ovvero “sequenze di immagini in movimento”.
– I videoclip musicali sono quelli che più hanno avuto successo e che nell’ambito della categoria dei videoclip, grazie alla qualità di autonoma utilizzazione, hanno elevato il genere, avvicinando le opere videomusicali alle opere televisive ed a quelle audiovisive.

In relazione a tale progresso ed alla sua configurazione quale “musica da vedere[2] Il videoclip musicale merita una attenzione particolare ed un esame non superficiale a partire dal suo rapporto con la registrazione fonografica che è la causa della sua nascita e, comunque, la sua ispirazione.
Il videoclip musicale non è un’opera semplice, ma composta; tuttavia non è un’opera mista, ma una produzione creativa in cui la musica e le immagini si presentano allo stesso livello e sono integrate al punto che la musica (parole e note) costituisce il soggetto delle immagini.
In merito la Corte di Cassazione, nel 1993 [3], si è dichiarata di avviso contrario, riconoscendo che il videoclip musicale costituisce un’opera dell’ingegno, la quale però non può essere assimilata ad un’opera musicale né ad un’opera cinematografica minore.
La Suprema Corte motiva il suo giudizio perché ritiene di escludere ogni autonomia all’apporto visivo, che considera in rapporto di totale subordinazione (derivazione e funzionalità) nei confronti della componente musicale.
Dopo un decennio di silenzio e gli interventi del legislatore in ordine alla legge sul diritto di autore, è lecito dissentire, almeno parzialmente, dalle conclusioni della Corte di Cassazione e, partendo dall’assunto che il videoclip musicale costituisce un opera dell’ingegno, evidenziare che il valore aggiunto del videoclip esula dall’opera musicale (testo e suono) e dalla sua registrazione, ma sta tutto nella sequenza cinematografica delle immagini in movimento che, come sostiene Giacomo Bonelli [4], “racconta o interpreta visivamente il brano, facendone, per l’appunto, musica da vedere“.

L’assimilazione del videoclip musicale all’opera cinematografica non sembra peregrina, ingenua e dirompente, sempre che il videoclip abbia gli elementi di creatività e di espressione formale, richiesti per le opere dell’ingegno.
Naturalmente tale assimilazione comporta l’obbligatoria assoggettabilità alla disciplina delle opere cinematografiche prevista dalla legge sul diritto di autore negli artt. 44 e seguenti.
In ossequio della predetta disciplina, si considerano coautori del videoclip musicale l’autore del soggetto e della sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico (regista), mentre la titolarità e l’esercizio dei diritti di utilizzazione spettano al suo produttore.

Ovviamente, anche per il videoclip, si dovrà ritenere che l’autonomia della sceneggiatura dipende dalla sua distinguibilità dal soggetto e che possa considerarsi coautore soltanto quel compositore che abbia appositamente scritto il brano musicale per la breve sequenza filmica del videoclip (in genere circa dieci minuti).
In concreto, eccezion fatta per i rari casi di musica appositamente commissionala dal produttore per la realizzazione del videoclip, il compositore della musica utilizzata nel videomusicale non avrà mai requisiti per essere considerato coautore del videoclip, né potrà pretendere che la musica utilizzata possa costituire una elaborazione (o un adattamento) della sua produzione musicale.
Per completezza di indagine, è appena il caso di confermare che una volta inserito il videomusicale tra le opere cinematografiche ed assimilate, sono ad esso applicabili le garanzie riservate agli artisti interpreti ed esecutori dagli artt. 80 e seguenti della legge sul diritto di autore.

Ma quid iuris se il predetto inserimento non può essere effettuato perché il video musicale risulti totalmente privo di requisiti di carattere creativo che debbono essere presenti in qualsiasi opera dell’ingegno, tutelata dalla legge sul diritto di autore?
Il caso certamente non è frequente ed anzi può definirsi più un ipotesi di studio, che una fattispecie concreta, atteso che sono stati ritenuti tutelabili lavori intellettuali estremamente modesti (ad es. alcuni videogiochi) e permane, anche in sede legislativa, una tendenza rivolta ad indirizzare verso il basso il grado minimo di creatività richiesto per la riconoscibilità delle opere dell’ingegno [5].

A questo punto si deve rimettere in gioco il già citato art. 78 bis della l.d.a. (introdotto dall’art. 10 del D. Leg. 16/11/1994, n. 685) il quale riconosce al produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento il potere esclusivo di autorizzarne la riproduzione, diretta o indiretta, la distribuzione con qualsiasi mezzo, e il noleggio o il prestito. Anche il videoclip non creativo né originale, il lavoro di semplice documentazione fotografica e la ripresa filmica in sala da un concerto dal vivo sono coperti dall’ombrello dell’art. 78 bis, che quindi non disegna, vicino ai confini della creatività, una terra di nessuno, ma piuttosto un limbo, comunque più vicino (Dante permettendo) al paradiso che all’inferno.

Al videomusicale riconosciuto o riconoscibile come opera dell’ingegno, sarà dunque applicata la disciplina delle opere cinematografiche, prevista dagli artt. 44 e segg. l.d.a., mentre al videoclip di più basso livello (limitato alla sequenza di immagini in movimento) la normativa, peraltro non ristretta né penalizzante, del disposto dall’art. 78 bis l.d.a. I due regimi, il primo relativo ai diritti di autore ed il secondo ai diritti connessi, possono entrare in concorso o in contrasto?

La domanda è legittima, ma può essere agevolmente superata considerando che gli oggetti della tutela sono ontologicamente diversi, visto che si passa dal videomusicale, che è un opera dell’ingegno protetta dal diritto di autore (opera cinematografica o assimilata) al videoclip non creativo, che è un lavoro inquadrato tra i diritti connessi.

Del resto, nella fattispecie, immaginare una duplicazione o estensione alternativa della protezione, di valore eminentemente teorico, non avrebbe senso ed incrementerebbe soltanto la confusione, di cui un ordinamento sano (chiamato a fornire certezze) non ha proprio bisogno.

NOTE:

[1] Mario Fabiani, L’opera pubblicitaria nel diritto di autore, in Diritto di Autore 1990, pag. 235; Sentenza Trib. Bari, 14/09/1999, in Diritto di Autore 2000, pag. 263.
[2] Fernando Leonini, Il videoclip, in AIDA 1998, pag. 73
[3] Cass. 11/06/1993, n. 1202, in AIDA 1995, pagg. 365-366
[4] Giacomo Bonelli, La natura e il regime giuridico del videoclip, in Diritto di Autore 2001, pagg. 301 e segg.
[5] Giacomo Bonelli, Il plagio di opere musicali, in Diritto di Autore 2000, pag. 182.