A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino e dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
La tutela precedente alla Direttiva 98/71/CE
Nell’elencazione non tassativa delle opere oggetto del diritto d’autore, l’art. 2 n. 4 della legge sul diritto d’autore menzionava tra le opere delle arti figurative, le opere applicate all’industria, la cui tutela era subordinata al fatto che il valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.
La dissociabilità richiesta dalla legge era di tipo ideale (concettuale) e non materiale: un esempio sono i disegni e le decorazioni che arricchiscono in modo creativo una stoffa o un tappeto.
Un problema interpretativo che poteva sorgere riguardava la confondibilità di queste opere con i modelli e disegni ornamentali, disciplinati nell’art. 5 del R. D. 25 agosto 1940, n. 1411.
I disegni ornamentali, stando alla definizione del decreto, erano quelle decorazioni atte a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi. A questo tipo di decorazione dei prodotti industriali – specifica l’art. 5 – non si applicavano le disposizioni sul diritto d’autore.
La tutela accordata a tali modelli era di tipo esclusivamente brevettuale, subordinata, quindi, alla presenza del carattere della novità e originalità, al deposito della domanda di registrazione, e aveva una durata di quindici anni dal deposito della domanda.
La questione interpretativa aveva per oggetto l’estensione della tutela d’autore, più garantista dei diritti dell’ideatore, anche ai disegni ornamentali, alla luce delle ambiguità che nascevano dalla definizione stessa di modello e disegno ornamentale (che lasciava intravedere la presenza di un certo grado di creatività) e dalla molteplicità e varietà dei casi pratici, spesso difficili da inserire in modo certo in una o nell’altra categoria.
Tuttavia, malgrado le persistenti incertezze nel classificare prodotti al limite tra le opere d’arte e i disegni industriali, la dottrina, rifacendosi all’art. 2 n. 4 l.d.a., aveva adottato il criterio della scindibilità o dissociabilità dell’opera d’arte dal prodotto: una decorazione era un’opera d’arte, e non un semplice disegno ornamentale, quando era possibile scindere idealmente il valore artistico della decorazione dal prodotto industriale al quale è associata.
Si trattava, come è facile notare, di un criterio di facile definizione teorica, ma non pratica, che devolveva agli operatori di diritto la scelta se applicare le norme sul diritto d’autore o sui brevetti.
Per porre fine a tali problemi e alle diversità di disciplina esistenti a livello europeo, è intervenuta la Comunità Europea con la direttiva n. 71 del 1998, che ha, tuttavia, demandato ai singoli Stati la soluzione del problema, pur nel rispetto di alcuni criteri guida, quali la definizione di disegno e modello, i requisiti per la protezione, la durata e le relazioni con le altre forme di protezione.
L’industrial design alla luce della Direttiva 98/71/CE e del decreto legislativo di attuazione del 2 febbraio 2001, n. 95
Alla direttiva di cui sopra è stata data attuazione con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, che ha modificato l’art. 2 della legge sul diritto d’autore, ha aggiunto, dopo l’art. 12bis, l’art. 12ter ed ha modificato l’art. 5 R.D. 25/8/1940 n. 1411 nella parte in cui proibiva la tutela d’autore per i modelli e disegni ornamentali.
Nell’elenco, non tassativo, delle opere tutelate dal diritto d’autore, contenuto nell’art. 2 l.d.a., è stato aggiunto il n. 10), che espressamente fa riferimento a “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico“. Contestualmente è stato soppresso al n. 4), il riferimento alle opere delle arti figurative applicate all’industria, tutelate dal diritto d’autore solo se il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.
Le opere dell’industrial design, quindi, sono tutelate come opere dell’ingegno se di carattere creativo, senza che sia necessario scindere idealmente il valore artistico dal prodotto in sé. Così facendo tale categoria di opere si avvicina sempre più ai disegni e modelli ornamentali, che il nuovo art. 5 R.D. 25/8/1940 n. 1411 definisce come “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dal suo ornamento“.
Pertanto, la linea di demarcazione tra le opere applicate all’industria e i modelli e disegni ornamentali diventa sempre più sottile. Tra l’altro, nella nuova formulazione dell’art. 5 R.D. 1411/1940 è stato eliminato il divieto di applicazione ai disegni e modelli della tutela d’autore: se un disegno ornamentale è di carattere creativo è tutelabile dal diritto d’autore per il solo fatto della sua creazione, da quel momento fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, senza che siano necessarie formalità costitutive dei diritti di esclusiva.
Il D.lgs. 95/2001 ha introdotto nel testo della legge 633/1941 l’art. 12 ter, che disciplina il caso in cui un’opera di industrial design (opere del disegno industriale) sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni: in questa ipotesi i diritti di utilizzazione economica spettano ex lege al datore di lavoro, mentre il lavoratore resta titolare dei diritti morali e, in particolare, del diritto a essere indicato come l’autore di quella creazione.
La durata della tutela e la sua estensione alle opere cadute in pubblico dominio
Il Codice della Proprietà Industriale C.P.I.), recependo quanto disposto dal D.Lgs 95/2001 entrato in vigore il 19 aprile 2001, all’art. 44 ha limitato la durata della tutela del diritto d’autore ai disegni industriali a soli venticinque anni dopo la morte dell’autore o dell’ultimo dei coautori
La legge di conversione del Decreto-legge 15 febbraio 2007 n. 10 intitolato “Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali” ha modificato il citato articolo e ha introdotto il nuovo termine di durata di settanta anni dopo la morte dell’autore o dopo la morte dell’ultimo dei coautori, durata comune a tutte le opere dell’ingegno oggetto di tutela di diritto d’autore.
Per temperare l’effetto negativo che poteva derivare nell’ammissione del cumulo delle due tutele (autorale e industrialistica) nei confronti dei terzi i quali, scaduta la validità della tutela industriale o in assenza di questa, avevano intrapreso la produzione e commercializzazione di disegni o modelli conformi, la legge ha confermato la sospensione dell’efficacia della tutela di diritto d’autore nei confronti di tali soggetti, prevista già nella riforma del 2001, per la durata di 10 anni, a decorrere dal 19 aprile 2001, quindi fino al 2011, disponendo che la tutela di diritto d’autore per i disegni o modelli non si applica del tutto ai prodotti conformi ai disegni o modelli che prima del 19 aprile 2001 erano oppure erano diventati di dominio pubblico
Successivamente con l’art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, il legislatore ha modificato l’art. 239 del C.P.I. disponendo che la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi della l.d.a. non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L’attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso e i diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’azienda.
Da ultimo il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, ha nuovamente modificato l’art. 239 disponendo che la tutela del diritto d’autore comprende, infine, anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.
Riferimenti bibliografici:
Laura Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d’autore – V edizione – Aggiornato con le recentissime disposizioni sul Contrassegno SIAE (DPCM 338/2001) e con la nuova disciplina sul Disegno industriale (D.Lgs 95/2001 e D.Lgs. 164/2001), 2002
Valentina Mauri, Il disegno industriale: tutela delle opere e dei progetti, in Rivista di diritto industriale, 2011, 1, II, 22.