Le banche di dati

A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino

Ultima revisione (a cura del redattore): 3 gennaio 2014

Le banche di dati sono tutelate dalla legge sul diritto d’autore – modificata dal D.lgs. 6 maggio 1999, n. 169 attuativo della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati – sia come opere dell’ingegno di carattere creativo frutto del lavoro intellettuale dell’uomo, sia come bene (privo del carattere della creatività) prodotto grazie ai rilevanti investimenti in termini finanziari, di tempo o di lavoro.

Nel primo caso vi sarà la tutela d’autore e il creatore della raccoltà è titolare di tutte le facoltà esclusive ex legge 633/41 (legge sul diritto di autore); nel secondo caso, invece, al costitutore della banca di dati sarà riconosciuta, sul solo territorio dell’Unione Europea, la titolarità di un cd. diritto sui generis, diverso dal diritto d’autore e dai diritti connessi, volto a tutelare il lavoro svolto e gli investimenti effettuati.

L’art. 2 n. 9 l.d.a. definisce le banche di dati come “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo“.
Il contenuto di una banca di dati, quindi, può consistere in una raccolta di opere – in questo caso se le opere non sono cadute in pubblico dominio, l’autore del database deve essere autorizzato dall’avente diritto a effettuare tale tipo di utilizzazione – oppure da un insieme di dati quali, per esempio, il nome e il numero di telefono di tutti i cittadini residenti di una certa città – in questo caso i dati inseriti non devono violare la privacy dei cittadini stessi. Nell’articolo si specifica, inoltre, che il materiale raccolto e organizzato sistematicamente e metodicamente può essere consultabile in ogni modo, facendo rientrare nella categoria sia le raccolte elettroniche che quelle cartacee.

La creatività, requisito indispensabile per tutte le opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore, deve caratterizzare i criteri di scelta e di disposizione del materiale inserito nella raccolta (art. 1, comma 2, l.d.a.), investendo la forma della compilazione e non il suo contenuto, sul quale altri soggetti potrebbero legittimamente vantare diritti.
L’autore di una banca di dati, che ha scelto e organizzato creativamente il materiale all’interno della raccolta, è titolare delle facoltà esclusive di natura patrimoniale e morale riconosciute a tutti gli autori di opere dell’ingegno, elencate in via generale nel Capo III del Titolo I, e specificate dagli artt. 64-quinquies e sexies l.d.a. (Sez. VII, Capo IV, Titolo I), dove sono dettate norme particolari ai diritti di utilizzazione economica delle banche di dati.

In particolare, a norma dell’art. 64-quinquies l.d.a. l’autore può effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale con qualunque mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione – se il contenuto della raccolta è di pubblico dominio -, le modifiche, gli adattamenti e le diverse disposizioni del materiale che incidono sulla scelta e sulla disposizione del materiale – in questo modo si ha la creazione di una nuova opera/banca di dati;
c) la distribuzione, cioè la messa in commercio o a disposizione del pubblico dell’originale o di copie della banca di dati. Secondo il principio dell’esaurimento del diritto (espressamente richiamato nel testo), la prima vendita legittima di una copia sul territorio della Comunità Europea esaurisce sul medesimo territorio il diritto di autorizzare le successive vendite;
d) la presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) l’utilizzazione economica dei risultati delle operazioni di cui alla lett. b).

Nel successivo art. 64- sexies, comma 1, l.d.a. sono descritte le ipotesi di libera utilizzazione di una banca di dati, ovvero:
a) l’accesso e la consultazione – non, invece, la riproduzione – svolte per finalità didattiche o di ricerca scientifica;
b) l’uso per fini di sicurezza pubblica o nell’ambito di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
Inoltre, il comma 2 – norma inderogabile – limita i diritti dell’autore di cui all’art. 64-quinquies lda a favore dell’utente legittimo di una banca di dati, stabilendo che le attività di cui all’art. 64-quinquies l.d.a. sono libere se necessarie per l’accesso al contenuto della raccolta e per il suo normale impiego.

I diritti e le relative deroghe fin qui esposti sono quelli che la legge riconosce all’autore di una banca di dati che sia creativa per la scelta e la disposizione del materiale in essa contenuto.

Il diritto “sui generis

E’ disciplinato, inoltre, il caso in cui il risultato finale di tale attività non sia un’opera dell’ingegno, ma un bene giuridicamente rilevante da tutelare in ragione degli ingenti investimenti finanziari, di tempo o di lavoro.

Colui che effettua tali investimenti finalizzati alla realizzazione di una banca di dati è definito dalla legge il costitutore (art. 102-bis, comma 1 lett. a) l.d.a.), ed è titolare di un diritto sui generis: il costitutore di una banca di dati, cittadino o residente abituale sul territorio dell’Unione Europea, può “vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa”, salvi, ovviamente, i diritti già esistenti sul contenuto della raccolta o parti di esso” (art. 102-bis, comma 3, l.d.a.).

Inoltre, non sono consentiti l’estrazione e il reimpiego di parti non sostanziali fatte in modo sistematico e ripetuto “qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati” (art. 102-bis, comma 9, l.d.a.).

La durata del diritto del costitutore è di 15 anni, rinnovabile in caso di modifiche o integrazioni sostanziali apportate alla raccolta, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data del completamento o dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico, qualora questa sia avvenuta prima dello scadere dei 15 anni dal completamento (art. 102-bis, comma 6 e 7, l.d.a.).

Inoltre, secondo il principio dell’esaurimento comunitario, la prima vendita legittima di una copia in territorio Comunitario, esaurisce il “diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell’Unione Europea” (art. 102-bis, comma 2, l.d.a.).

L’art. 102-ter lda specifica gli obblighi e i diritti dell’utente, licenziatario e non cessionario del diritto di utilizzo, di una banca di dati messa a disposizione del pubblico. In particolare egli non deve arrecare pregiudizio al titolare dei diritti d’autore o connessi sul contenuto e non deve eseguire operazioni in contrasto con la gestione della banca o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore. L’utente può, invece, effettuare l’estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali del contenuto per qualsivoglia fine.

Infine, la violazione delle norme sopra esposte integra l’ipotesi di reato descritto nell’art. 171-bis, comma 1-bis, l.d.a.

Riferimenti bibliografici:

Paola A.E. Frassi, Creazioni utili e diritto d’autore. Programmi per elaboratore e raccolte di dati, 1997

Laura Chimienti, Banche dati e diritto d’autore, 1999