A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino e dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022
Tra le opere protette dalla legge sul diritto d’autore ci sono quelle che appartengono al campo delle arti figurative (art. 1, comma 1, l.d.a.), che, secondo un’elencazione esemplificativa (art. 2 n. 4 l.d.a.), sono quelle della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e di altre arti figurative similari, compresa la scenografia.
Queste opere sono anche definite opere in esemplare unico, poiché il supporto materiale nel quale sono incorporate non è solo un mezzo per comunicare l’opera/corpus mysticum, ma è l’opera stessa, direttamente creata e plasmata dall’autore. A tali opere si applica la disciplina sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti, detto anche “diritto di seguito” (artt. da 144 a 155 l.d.a., vedi sott). A questo proposito si può citare il fenomeno dei cd. multipli: opere riprodotte in copie con mezzi, per esempio, meccanici sui quali l’autore apporta di propria mano ritocchi o modifiche o la sola firma autografa, che per tal motivo acquistano lo stesso valore (economico) degli originali.
Alle opere figurative, ai fini dell’applicazione del diritto di seguito sono equiparati i manoscritti originali di opere letterarie o musicali (art. 144, comma 1, l.d.a.). Come le opere figurative i manoscritti sono considerati esemplari unici, creati (graficamente) a seguito dell’intervento diretto dell’autore.
Il D.Lgs n. 177/2021, di recepimento della Direttiva 2019/790/UE, ha introdotto l’art. 32-quater l.d.a. che stabilisce:
Articolo 32-quater
1. Alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, anche come individuate all’articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un’opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il significato della disposizione è il seguente: scaduta la durata dei diritti di utilizzazione economica, anche le opere dell’arte visiva entrano in pubblico dominio e pertanto le loro riproduzioni sono libere, anche a mezzo della fotografia, a meno che la fotografia non sia a sua volta da considerarsi opera fotografica, per esempio, o la riproduzione effettuata anche tramite altri mezzi non sia a sua volta un’opera dell’ingegno tutelabile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004), che stabilisce all’art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali), comma 1 “il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore“.
I contratti di cessione dei diritti di utilizzazione economica
I diritti di utilizzazione di un’opera figurativa, come stabilisce l’art. 107 l.d.a. per tutte le opere dell’ingegno, possono essere liberamente trasferiti “in tutti i modi e forme consentiti dalla legge“.
L’art. 109 l.d.a. specifica che, per le opere delle arti figurative, la vendita dell’esemplare non comporta la cessione dei diritti di utilizzazione dell’opera. Invece, la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per la riproduzione fa presumere, fino a prova contraria, la cessione del diritto di riprodurre l’opera stessa.
Ne consegue che un’opera d’arte figurativa può formare oggetto di un contratto di compravendita, che, tuttavia, ai sensi dell’art. 109 l.d.a. non comporta la cessione dei diritti di utilizzazione economica della stessa. In questo caso l’autore resta titolare di tali diritti, che coesisteranno con quello dell’acquirente di proprietà dell’esemplare.
In definitiva, vendendo l’esemplare dell’opera l’artista può cedere liberamente tutti o soltanto alcuni dei diritti di utilizzazione o può restare titolare dell’intero diritto d’autore.
I diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti (diritto di seguito)
Con D.lgs n.118 del 13 febbraio 2006, intitolato “Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale” e pubblicato nella G.U. serie generale n. 71 del 25 marzo 2006 (in vigore dal 9 aprile 2006) lo stato italiano ha recepito la Direttiva 2001/84/CE, e ha riformato gli articoli da 144 a 155 l.d.a., dedicati al c.s. “diritto di seguito” o “droit de suite“.
All’autore di un’opera figurativa o di un manoscritto è riconosciuto un diritto, inalienabile (ai sensi dell’art. 147 l.d.a.) e della durata di 70 anni dopo la morte dell’autore (art. 148 l.d.a.), a percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore stesso (art. 144 l.d.a.). La ratio di questa norme risiede nel fatto che spesso un quadro, venduto all’inizio della carriera dell’autore, sia ceduto ad prezzo irrisorio rispetto a quello praticato nelle vendite successive, quando l’autore è diventato un artista affermato.
La legge intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.
Il diritto non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.
Ai sensi dell’art. 145 l.d.a., le opere che godono di tale diritto sono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell’articolo 2 l.d.a., come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali.
Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore.
Il diritto è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell’Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa. Agli autori di paesi non facenti parte dell’Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani (art. 146 l.d.a.). Il diritto si applica anche alle opere anonime e pseudonime (art. 155 l.d.a.).
Il compenso è dovuto, ai sensi dell’art. 150 l.d.a. solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro, ed è così determinato:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa fino a 50.000 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.
Il prezzo della vendita è calcolato al netto dell’imposta (art. 151 l.d.a.) ed è a carico del venditore (art. 152 l.d.a.), che ha l’obbligo di prelevarlo e di trattenerlo dal prezzo di vendita e di versarlo alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). Fino al momento in cui il versamento alla S.I.A.E. non sia stato effettuato, il venditore è costituito quale depositario, a ogni effetto di legge, delle somme prelevate. I soggetti intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.
Le vendite debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla S.I.A.E., entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita, fornendo, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l’esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa (art. 153 l.d.a.).
La S.I.A.E. provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l’avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico l’elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese. Sempre presso la S.I.A.E. sono tenuti a disposizione i compensi che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.
Le disposizioni di cui sopra sono state poi regolamentate tramite il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 275, che ha sostituito la rubrica del capo IV del Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369 (il regolamento della legge sul diritto d’autore) e gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, oltre ad abrogarne l’articolo 43.
Ne riportiamo il contenuto:
Art. 44. – 1. Entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita dell’opera d’arte o del manoscritto, i soggetti di cui al primo comma dell’articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, d’ora in avanti denominata: «Legge», nell’ordine di venditore, acquirente o intermediario, presentano alla Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE) la dichiarazione prevista dallo stesso articolo e provvedono al versamento ad essa del compenso di cui all’articolo 144 della legge.
Art. 45. – 1. La dichiarazione di cui all’articolo 44 contiene il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell’autore del manoscritto o dell’opera venduta e, se conosciuto, anche il domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell’imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l’opera (quale la pittura, la scultura, il disegno, la stampa), nonche’, qualora indicati nell’esemplare dell’opera o, comunque, a conoscenza del dichiarante, il titolo dell’opera e la data di creazione.
2. La dichiarazione di cui all’articolo 44 puo’ essere redatta anche per via telematica secondo il modello che verra’ predisposto dalla SIAE.
3. Qualora si tratti delle copie di cui all’articolo 145, comma 2, della Legge, la dichiarazione indica se l’opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).
4. Se l’opera e’ pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione. In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure dell’esemplare dell’opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione. La dichiarazione puo’, inoltre, essere accompagnata da fotografie dell’opera dichiarata o da altra documentazione atta a meglio identificarla.
Art. 46. – 1. La SIAE, ricevuta la dichiarazione di cui all’articolo 44, ne restituisce copia al dichiarante con l’indicazione della data di ricezione.
2. La SIAE, avvalendosi anche della collaborazione dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalita’ degli autori e dei loro aventi causa ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine, gli autori o i loro aventi causa comunicano alla SIAE le proprie generalita’, il domicilio e le eventuali variazioni di quest’ultimo.
Art. 47. – 1. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto, ove noti, o ai loro aventi causa, l’ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonche’ l’avvenuta vendita e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco in formato elettronico delle dichiarazioni di cui all’articolo 44 e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, con l’indicazione dell’ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo.
2. La SIAE pubblica, inoltre, nel proprio sito internet istituzionale l’elenco in formato elettronico degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso per tutto il periodo di cui all’articolo 154, comma 2, della Legge, che decorre dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non siano noti, dalla data di pubblicazione di cui al medesimo comma. Detto elenco e’, altresi’, pubblicato, con cadenza semestrale, nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 48. – 1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 47, comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non risultino noti, dalla data di pubblicazione prevista dal medesimo comma dell’articolo 47, gli interessati possono segnalare alla SIAE errori materiali od omissioni ai fini della loro correzione. Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all’avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all’articolo 154 della Legge.
2. Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potra’ versare le somme dovute anche tramite le societa’ di gestione collettiva dei relativi Paesi.
Riferimenti bibliografici:
Mario Are, Oggetto del diritto d’autore, 1961
Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974
Rosaria Romano, L’opera e l’esemplare nel diritto della proprietà intellettuale, 2001